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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 26476/2023

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e SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni depositate in data 2 febbraio 2023 dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Lette le conclusioni depositate in data 2 febbraio 2023 dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia, in data 22 giugno 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 27 aprile 2016, li ha condannati alla pena di anni 2, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 648-bis cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007.

2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]' lamenta, con il primo motivo di impugnazione, erronea applicazione dell'art. 648-bis, cod. pen., violazione degli artt. 522 cod. proc. pen., 24 e 27 Cost., 6 CEDU e 14 Patto Internazionale sui diritti civili e politici nonché mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio.

La Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente lamentava la mancanza di prova in ordine al suo coinvolgimento nella predisposizione di conti gioco on line allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato di frode informatica.

L'utilizzo di carte intestate a soggetti diversi sarebbe comportamento idoneo a perfezionare esclusivamente il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 e non il reato di riciclaggio come erroneamente affermato dai giudici di merito.

I giudici di appello avrebbero erroneamente attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto che l'imputato si sarebbe limitato ad ammettere di aver utilizzato il personal computer della MOLDOVAN per effettuare alcune scannerizzazioni di documenti all'insaputa della co- imputata.

La difesa ha, inoltre, sottolineato che il POS del negozio sarebbe stato utilizzato mediante una carta Postepay intestata a Federico BERTUZZO in una sola occasione, mentre le altre carte utilizzate nulla avrebbero a che fare con quelle indicate nel capo di imputazione.

3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]' lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, erronea applicazione dell'art. 55 d.lgs. 231/2007, violazione degli artt. 27 Cost., 6 CEDU e 14 Patto Internazionale sui diritti civili e politici e la mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.

Secondo il ricorrente la carenza di prova in ordine al coinvolgimento del LEONARD' nella commissione delle condotte descritte nel capo B) dell'imputazione avrebbe dovuto indurre i giudici di appello ad assolvere l'imputato.La condotta contestata all'imputato (versamento dei Proventi del reato di truffa informatica su conti gioco on line intestati a prestanome e successivo utilizzo mediante carte Postepay) non sarebbe comunque idonea a perfezionare il delitto di indebito utilizzo di carte ma esclusivamente l'elemento materiale del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. (illecito trasferimento di fondi effettuato utilizzando una carta di credito falsificata ed accedendo abusivamente nel sistema informatico).

I giudici di appello avrebbero, dovuto, quindi procedere all'invocata riqualificazione giuridica e, di conseguenza, dichiarare non doversi procedere per difetto di querela.

4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, mancanza di motivazione in ordine: • al motivo di appello con il quale veniva eccepita la mancata applicazione della massima riduzione prevista in caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; al motivo di appello con il quale veniva lamentata l'erroneità dell'aumento a titolo di continuazione interna per i fatti di cui al capo A) dell'imputazione.

La contestata predisposizione di più conti di gioco non darebbe luogo ad una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione, costituendo una singola condotta di riciclaggio; al motivo di appello con il quale veniva eccepita la violazione dell'art. 12- sexies d.l. 306/1992, la confisca avrebbe ad oggetto un'autovettura di proprietà di una società estera totalmente estranea ai delitti per cui si procede, vettura che, a differenza di quanto erroneamente affermato dai giudici di merito, non può esser considerata di «alta gamma» avendo un valore di soli 7.000,00.

5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

Il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stato evidenziato che l'operazione di prelievo del 17 gennaio 2015 è stata effettuata dal ricorrente in orario diverso rispetto all'operazione di prelievo segnalata come sospetta dalla polizia giudiziaria; i giudici di appello avrebbero ignorato tale grave incongruenza desumibile dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dello sportello ATM.

La difesa lamenta, inoltre, che la Corte di merito non ha valutato la doglianza con la quale il ricorrente rimarcava la mancanza di videoriprese dei prelievi effettuati in data 8 e 9 gennaio 2015 mediante le carte poste pay intestate a [OSCURATO:PERSONA] YOKUS e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine al motivo di appello con cui il ricorrente lamentava la carenza di prova in ordine alla sussistenza di un continuativo rapporto telefonico tra i due imputati.

I giudici di merito non avrebbero specificato quale fosse l'utenza telefonica in uso all'imputato né avrebbero indicato gli elementi in base ai quali ritenere che l'utenza telefonica che ha inviato gli sms al [OSCURATO:PERSONA] fosse in uso al ricorrente, nonostante il contenuto dei messaggi non fornisca alcun elemento in tal senso.

La Corte di appello non avrebbe motivato nulla in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente aveva rimarcato che il [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle spontanee dichiarazioni rese alla p.g., avrebbe fornito «dati e circostanze del tutto estranee al [OSCURATO:PERSONA]», chiamando in correità una «persona dell'est di nome Giorgio».

6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 55 d.lgs. 231/2007 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo B) dell'imputazione.

La Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione del motivo di appello con il quale il ricorrente aveva eccepito che la condotta contestata non sarebbe idonea a perfezionare il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 in considerazione della mancata presentazione di denunce da parte delle due titolari delle carte Postepay utilizzate dal ricorrente.

I giudici di appello si sarebbero, infatti, limitati a far generico riferimento alle denunce sporta dai titolari delle carte adoperate dal co-imputato senza tenere in conto l'evidente diversità delle condotte in questione.

7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 648-bis, cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo A) dell'imputazione.

La Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione del motivo di appello con il con il quale il ricorrente aveva lamentato l'insussistenza del reato di riciclaggio; la difesa ha evidenziato che il ricorrente si sarebbe limitato ad utilizzare due poste pay intestate a due connazionali che non hanno mai denunciato l'illegittimo utilizzo di tali carte.

Il ricorrente ha, inoltre, rimarcato l'assenza di elementi da cui desumere contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e le titolari dei conti correnti sui quali venivano accreditate le somme provento del reato presupposto di truffa informatica, le quali, peraltro, non sono mai state iscritte nel registro delle notizie di reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di ricorso, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata).

2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime doglianze dedotte in appello senza confrontarsi con quanto argomentato in modo esaustivo dalla Corte territoriale.

4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso il reato di riciclaggio, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove.

La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato gli elementi probatori (attività di osservazione e pedinamento, immagini riprese dalle telecamere installate nei pressi di postazioni postamat e bancomat, informative di p.g. e relativi allegati, verbali di perquisizione e sequestro, dichiarazioni spontanee rese dal [OSCURATO:PERSONA] in data 4 marzo 2015 e 2 marzo 2016) ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato abbia utilizzato delle poste pay intestate a terzi per aprire dei conti di gioco sulla piattaforma inglese Skrill, conti su cui venivano trasferiti i proventi del reato di truffa aggravata posto in essere da soggetti rimasti ignoti (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza di primo grado e pagg. 6 e 7 della sentenza di appello).

I giudici di merito hanno affermato, con convergente percorso argomentativo logico ed esaustivo, che tale standardizzata modalità operativa permetteva al [OSCURATO:PERSONA] di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro che venivano illecitamente prelevate dai conti correnti delle vittime delle frodi informatiche perpetrate da ignoti; in particolare l'apertura dei conti gioco on line -resa possibile dalla collaborazione di soggetti che si prestavano a fornire copia dei propri documenti dietro il pagamento di piccole somme di denaro- permetteva al [OSCURATO:PERSONA] di riciclare i proventi del reato di cui all'art. 640-quater cod. pen., utilizzandoli per ricaricare le poste pay rinvenute nella sua disponibilità nonché per effettuare giocate on line e prelievi dal conto gioco della piattaforma inglese Skrill.

Deve esser, in proposito, ricordato che il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto.

4.2. Il ricorrente, invocando una rilettura degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.

In particolare, la difesa ha affermato, in maniera del tutto generica, che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero la valenza confessoria ritenuta dai giudici di merito; affermazione che, oltre ad essere apodittica ed indimostrata, non dimostra in alcun modo che una diversa valutazione delle propalazioni dell'imputato comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato.4.3. [OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).

I giudici di appello sono pervenuti alla conferma della condanna attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

5. Il secondo motivo di ricorso è in parte generico ed aspecifico ed in parte manifestamente infondato.

5.1. La doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato la carenza di prova in ordine al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato di cui all'art. 55 d.l.gs. 231/2007 è del tutto generica ed aspecifica; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a denunciare tale carenza con una affermazione apodittica e priva di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Deve essere ribadito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

Nel caso in esame il ricorrente, senza indicare specifiche carenze argonnentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a sostenere la mancanza di prova in ordine al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità.

5.2. L'ulteriore censura con la quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. è manifestamente infondata.

Deve essere preliminarmente rimarcato che la Corte territoriale non ha espressamente argomentato sul punto in quanto il ricorrente, nei motivi di appello, non aveva invocato tale riqualificazione né argomentato in ordine alla configurabilità del reato di truffa informatica.

Ciò premesso deve essere affermato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto le condotte descritte nel capo B) idonee a perfezionare il reato di cui all'art. 55 d.l.gs. 231/2007 in considerazione del fatto che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto l'autore dell'utilizzo indebito delle carte poste pay di cui non era titolare e non del reato presupposto di truffa informatica realizzata da ignoti mediante l'accesso abusivo al sistema informatico e l'illecito trasferimento di fondi prelevati da conti correnti di terzi.

Deve essere, in proposito, ricordato che l'uso di una carta di credito o di debito è indebito e, quindi, perfeziona il reato di cui all'art. 55 d.l.gs. 231/2007, anche nel caso in cui il titolare sia consapevole dell'effettuazione dell'operazione da parte dell'agente atteso che il bene giuridico tutelato non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato.

Tale affermazione trova fondamento nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante» (Sez. 2, n. 17453 del 22/02/2019, Pautasso, Rv. 276422 - 01; in senso conforme vedi Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021, Chiuchiolo, Rv. 281286 - 01; Sez. 5, n. 4342 del 21/10/2022, Pugliese, non massimata).

Va considerato, in particolare, che l'esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all'uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all'apparente autorizzazione del titolare.

Se pur non può ignorarsi che l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento o di prelievo effettuato da persona diversa dal titolare possa costituire evento non infrequente, è necessario che l'eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per la realizzazione esclusiva dell'interesse del titolare; in altri termini, l'autorizzazione assumerà rilevanza solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisce solo nell'interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l'uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo Tale presupposto fattuale sicuramente non è rinvenibile nel caso di specie in considerazione del fatto che le carte intestate a terzi erano utilizzate dal ricorrente per realizzare le condotte di riciclaggio di cui alla lettera A) del capo di imputazione con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

6. Il terzo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è in parte manifestamente infondato ed in parte dedotto in carenza di interesse.

6.1. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta la mancata applicazione della massima riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione di un aumento a titolo di continuazione interna in relazione al reato di riciclaggio sono dedotte in carenza di interesse.

6.1.1. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale non ha specificamente argomentato in ordine al motivo di appello avente ad oggetto tali doglianze; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame (così come l'identico motivo di ricorso) è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione.

6.1.2. In relazione alla prima censura, la difesa si è limitata ad affermare «l'ingiustizia» della decisione del primo giudice di applicare una riduzione della pena inferiore al massimo previsto dall'art. 62-bis cod. pen. senza indicare alcun elemento favorevole ad una maggiore mitigazione della pena irrogata dai giudici di merito, con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure, anche in considerazione del fatto che la pena è stata determinata nel minimo edittale ed ulteriormente ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6.1.3. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata).

6.1.4. Il ricorrente ha, inoltre, affermato -in modo del tutto generico ed apodittico- che l'apertura di più conti correnti mediante l'utilizzo delle generalità «acquistate» dagli imputati e la conseguente «ripulitura» dei proventi del reato di frode informatica non potrebbe «dare luogo ad una pluralità di reati legati da continuazione interna» (pag. 8 dell'atto di appello e pag. 10 del ricorso).

6.1.5. Deve essere, in proposito, ricordato che i giudici dell'appello non sono tenuti a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghino, in modo logico e adeguato, le ragioni del loro convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente che il provvedimento evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944-01, in motivazione; Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, Brandimarte, Rv. 275053 - 01).

Nel caso di specie la complessiva motivazione della sentenza d'appello confuta implicitamente l'ipotesi difensiva dell'unicità della condotta di riciclaggio, indicando espressamente le plurime condotte poste in essere dal ricorrente e dai suoi complici volte, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ad ostacolare l'identificazione dei proventi dei reati presupposti di frode informatica (vedi pagg. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata) a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare priva di contraddizioni interne e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

6.2. L'ulteriore doglianza con la quale viene eccepita la violazione dell'art. 12- sexies dl. 306/1992 è dedotta in carenza di interesse.

Va ribadito che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del ricorso, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni.

L'impugnazione avverso un provvedimento che disponga la confisca di un bene può essere, di conseguenza, proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, abbia diritto alla restituzione del bene; per l'ammissibilità del gravame, deve, quindi, sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, Cantile, Rv. 281627 - 01, da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 23839 del 13/05/2022, Chiulli, non massimata).

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere peraltro attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto, sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

Nel caso in esame appare evidente che l'imputato non abbia diritto alla restituzione, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ricorso ha sottolineato di non esser titolare della autovettura confiscata, veicolo che sostiene essere «di proprietà di una società estera totalmente estranea ai delitti per cui si procede» (pag. 11 del ricorso); pertanto, solo quest'ultima è titolare di un interesse personale e diretto ad avanzare richiesta di annullamento della confisca e restituzione del bene.

7. All'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

8. Il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, ha correttamente ritenuto che le condotte descritte nel capo B) sono idonee a perfezionare il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007.

I giudici di merito hanno correttamente applicato al caso di specie i principi di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato contestato è sufficiente che un soggetto utilizzi uno strumento di pagamento per il raggiungimento di fini personali e ciò anche nel caso in cui il titolare sia consapevole dell'effettuazione dell'operazione; principi che sono stati già esposti nel paragrafo

5.2. che si intende qui integralmente riportato.

9. Il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.

9.1. La Corte territoriale ha affermato la partecipazione del ricorrente ai reati di cui ai capi A) e C) esclusivamente in considerazione dei seguenti elementi logico-fattuali emersi dall'istruttoria dibattimentale: l'imputato, in data 8, 9 e 17 gennaio 2015, avrebbe indebitamente utilizzato le carte poste pay intestate a Ionela MIRON e [OSCURATO:PERSONA] YOKUS ed avrebbe inviato 291 sms al [OSCURATO:PERSONA] con i quali impartiva al coimputato una serie di disposizioni relative alle attività di riciclaggio di cui al capo di imputazione.

Il ricorrente ha correttamente evidenziato la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito, in primo luogo deve essere sottolineato che entrambe le sentenze non contengono elementi logico-probatori da cui desumere che l'utenza da cui sono stati inviati gli sms ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente in uso al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affermare in modo apodittico tale circostanza con un generico riferimento agli atti di indagine.

Tale deficienza probatoria non ha trovato, peraltro, integrazione nelle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale non ha fatto alcuno specifico riferimento alla persona del ricorrente, limitandosi a chiamare in correità un soggetto di cui non ricordava il nome che gli aveva fornito le carte poste pay sequestrate e chiesto di fare prelievi presso sportelli bancomat in cambio di un compenso di 20/30 euro ad operazione.

I giudici di merito hanno, inoltre, affermato che i prelievi dell'8 e 9 gennaio 2015 sarebbero stati effettuati dal ricorrente, utilizzando le due carte poste pay intestate a Ionela MIRON e [OSCURATO:PERSONA] YOKUS, senza indicare in base a quali risultanze istruttorie il [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato come l'autore dei suddetti prelievi.

Come sottolineato nel ricorso, le sentenze non fanno riferimento ad alcun video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza ubicate nei pressi dei bancomat utilizzati per il prelievo, né ad altri elementi univocamente diretti ad individuare l'imputato come l'utilizzatore delle predette carte poste pay.

Il ricorrente ha, infine, correttamente rimarcato che i giudici di appello nulla hanno argomentato in ordine al motivo di appello con il quale la difesa aveva eccepito che il [OSCURATO:PERSONA] è stato effettivamente ripreso dalle telecamere della postazione bancomat in data 17 gennaio 2015 ma che tale prelievo è stato effettuato dal ricorrente in orario diverso rispetto all'operazione di prelievo posta in essere con la carta poste pay intestata alla MIRON.9.2.

Le conclusioni cui giunge la Corte territoriale sono configurabili come un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi apoditticamente riconducibili al ricorrente, in senso non conforme ai principi in tema di valutazione della prova individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

Deve esser, in particolare, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato.

Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su inaccettabili parametri di ipotetica verosimiglianza, che non corrispondono al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.

Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato.

Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un evidente salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi alla persona del ricorrente.

Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.

In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato.

9.3. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi A) e C) e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni depositate in data 2 febbraio 2023 dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Lette le conclusioni depositate in data 2 febbraio 2023 dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia, in data 22 giugno 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 27 aprile 2016, li ha condannati alla pena di anni 2, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 648-bis cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]' lamenta, con il primo motivo di impugnazione, erronea applicazione dell'art. 648-bis, cod. pen., violazione degli artt. 522 cod. proc. pen., 24 e 27 Cost., 6 CEDU e 14 Patto Internazionale sui diritti civili e politici nonché mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio. La Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente lamentava la mancanza di prova in ordine al suo coinvolgimento nella predisposizione di conti gioco on line allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato di frode informatica. L'utilizzo di carte intestate a soggetti diversi sarebbe comportamento idoneo a perfezionare esclusivamente il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 e non il reato di riciclaggio come erroneamente affermato dai giudici di merito. I giudici di appello avrebbero erroneamente attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto che l'imputato si sarebbe limitato ad ammettere di aver utilizzato il personal computer della MOLDOVAN per effettuare alcune scannerizzazioni di documenti all'insaputa della co- imputata. La difesa ha, inoltre, sottolineato che il POS del negozio sarebbe stato utilizzato mediante una carta Postepay intestata a Federico BERTUZZO in una sola occasione, mentre le altre carte utilizzate nulla avrebbero a che fare con quelle indicate nel capo di imputazione. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]' lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, erronea applicazione dell'art. 55 d.lgs. 231/2007, violazione degli artt. 27 Cost., 6 CEDU e 14 Patto Internazionale sui diritti civili e politici e la mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. Secondo il ricorrente la carenza di prova in ordine al coinvolgimento del LEONARD' nella commissione delle condotte descritte nel capo B) dell'imputazione avrebbe dovuto indurre i giudici di appello ad assolvere l'imputato.La condotta contestata all'imputato (versamento dei Proventi del reato di truffa informatica su conti gioco on line intestati a prestanome e successivo utilizzo mediante carte Postepay) non sarebbe comunque idonea a perfezionare il delitto di indebito utilizzo di carte ma esclusivamente l'elemento materiale del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. (illecito trasferimento di fondi effettuato utilizzando una carta di credito falsificata ed accedendo abusivamente nel sistema informatico). I giudici di appello avrebbero, dovuto, quindi procedere all'invocata riqualificazione giuridica e, di conseguenza, dichiarare non doversi procedere per difetto di querela. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, mancanza di motivazione in ordine: • al motivo di appello con il quale veniva eccepita la mancata applicazione della massima riduzione prevista in caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; al motivo di appello con il quale veniva lamentata l'erroneità dell'aumento a titolo di continuazione interna per i fatti di cui al capo A) dell'imputazione. La contestata predisposizione di più conti di gioco non darebbe luogo ad una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione, costituendo una singola condotta di riciclaggio; al motivo di appello con il quale veniva eccepita la violazione dell'art. 12- sexies d.l. 306/1992, la confisca avrebbe ad oggetto un'autovettura di proprietà di una società estera totalmente estranea ai delitti per cui si procede, vettura che, a differenza di quanto erroneamente affermato dai giudici di merito, non può esser considerata di «alta gamma» avendo un valore di soli 7.000,00. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stato evidenziato che l'operazione di prelievo del 17 gennaio 2015 è stata effettuata dal ricorrente in orario diverso rispetto all'operazione di prelievo segnalata come sospetta dalla polizia giudiziaria; i giudici di appello avrebbero ignorato tale grave incongruenza desumibile dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dello sportello ATM. La difesa lamenta, inoltre, che la Corte di merito non ha valutato la doglianza con la quale il ricorrente rimarcava la mancanza di videoriprese dei prelievi effettuati in data 8 e 9 gennaio 2015 mediante le carte poste pay intestate a [OSCURATO:PERSONA] YOKUS e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine al motivo di appello con cui il ricorrente lamentava la carenza di prova in ordine alla sussistenza di un continuativo rapporto telefonico tra i due imputati. I giudici di merito non avrebbero specificato quale fosse l'utenza telefonica in uso all'imputato né avrebbero indicato gli elementi in base ai quali ritenere che l'utenza telefonica che ha inviato gli sms al [OSCURATO:PERSONA] fosse in uso al ricorrente, nonostante il contenuto dei messaggi non fornisca alcun elemento in tal senso. La Corte di appello non avrebbe motivato nulla in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente aveva rimarcato che il [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle spontanee dichiarazioni rese alla p.g., avrebbe fornito «dati e circostanze del tutto estranee al [OSCURATO:PERSONA]», chiamando in correità una «persona dell'est di nome Giorgio». 6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 55 d.lgs. 231/2007 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo B) dell'imputazione. La Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione del motivo di appello con il quale il ricorrente aveva eccepito che la condotta contestata non sarebbe idonea a perfezionare il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 in considerazione della mancata presentazione di denunce da parte delle due titolari delle carte Postepay utilizzate dal ricorrente. I giudici di appello si sarebbero, infatti, limitati a far generico riferimento alle denunce sporta dai titolari delle carte adoperate dal co-imputato senza tenere in conto l'evidente diversità delle condotte in questione. 7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 648-bis, cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo A) dell'imputazione. La Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione del motivo di appello con il con il quale il ricorrente aveva lamentato l'insussistenza del reato di riciclaggio; la difesa ha evidenziato che il ricorrente si sarebbe limitato ad utilizzare due poste pay intestate a due connazionali che non hanno mai denunciato l'illegittimo utilizzo di tali carte. Il ricorrente ha, inoltre, rimarcato l'assenza di elementi da cui desumere contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e le titolari dei conti correnti sui quali venivano accreditate le somme provento del reato presupposto di truffa informatica, le quali, peraltro, non sono mai state iscritte nel registro delle notizie di reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di ricorso, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime doglianze dedotte in appello senza confrontarsi con quanto argomentato in modo esaustivo dalla Corte territoriale. 4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso il reato di riciclaggio, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato gli elementi probatori (attività di osservazione e pedinamento, immagini riprese dalle telecamere installate nei pressi di postazioni postamat e bancomat, informative di p.g. e relativi allegati, verbali di perquisizione e sequestro, dichiarazioni spontanee rese dal [OSCURATO:PERSONA] in data 4 marzo 2015 e 2 marzo 2016) ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato abbia utilizzato delle poste pay intestate a terzi per aprire dei conti di gioco sulla piattaforma inglese Skrill, conti su cui venivano trasferiti i proventi del reato di truffa aggravata posto in essere da soggetti rimasti ignoti (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza di primo grado e pagg. 6 e 7 della sentenza di appello). I giudici di merito hanno affermato, con convergente percorso argomentativo logico ed esaustivo, che tale standardizzata modalità operativa permetteva al [OSCURATO:PERSONA] di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro che venivano illecitamente prelevate dai conti correnti delle vittime delle frodi informatiche perpetrate da ignoti; in particolare l'apertura dei conti gioco on line -resa possibile dalla collaborazione di soggetti che si prestavano a fornire copia dei propri documenti dietro il pagamento di piccole somme di denaro- permetteva al [OSCURATO:PERSONA] di riciclare i proventi del reato di cui all'art. 640-quater cod. pen., utilizzandoli per ricaricare le poste pay rinvenute nella sua disponibilità nonché per effettuare giocate on line e prelievi dal conto gioco della piattaforma inglese Skrill. Deve esser, in proposito, ricordato che il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto. 4.2. Il ricorrente, invocando una rilettura degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. In particolare, la difesa ha affermato, in maniera del tutto generica, che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero la valenza confessoria ritenuta dai giudici di merito; affermazione che, oltre ad essere apodittica ed indimostrata, non dimostra in alcun modo che una diversa valutazione delle propalazioni dell'imputato comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato.4.3. [OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). I giudici di appello sono pervenuti alla conferma della condanna attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 5. Il secondo motivo di ricorso è in parte generico ed aspecifico ed in parte manifestamente infondato. 5.1. La doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato la carenza di prova in ordine al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato di cui all'art. 55 d.l.gs. 231/2007 è del tutto generica ed aspecifica; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a denunciare tale carenza con una affermazione apodittica e priva di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Deve essere ribadito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame il ricorrente, senza indicare specifiche carenze argonnentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a sostenere la mancanza di prova in ordine al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. 5.2. L'ulteriore censura con la quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. è manifestamente infondata. Deve essere preliminarmente rimarcato che la Corte territoriale non ha espressamente argomentato sul punto in quanto il ricorrente, nei motivi di appello, non aveva invocato tale riqualificazione né argomentato in ordine alla configurabilità del reato di truffa informatica. Ciò premesso deve essere affermato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto le condotte descritte nel capo B) idonee a perfezionare il reato di cui all'art. 55 d.l.gs. 231/2007 in considerazione del fatto che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto l'autore dell'utilizzo indebito delle carte poste pay di cui non era titolare e non del reato presupposto di truffa informatica realizzata da ignoti mediante l'accesso abusivo al sistema informatico e l'illecito trasferimento di fondi prelevati da conti correnti di terzi. Deve essere, in proposito, ricordato che l'uso di una carta di credito o di debito è indebito e, quindi, perfeziona il reato di cui all'art. 55 d.l.gs. 231/2007, anche nel caso in cui il titolare sia consapevole dell'effettuazione dell'operazione da parte dell'agente atteso che il bene giuridico tutelato non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato. Tale affermazione trova fondamento nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante» (Sez. 2, n. 17453 del 22/02/2019, Pautasso, Rv. 276422 - 01; in senso conforme vedi Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021, Chiuchiolo, Rv. 281286 - 01; Sez. 5, n. 4342 del 21/10/2022, Pugliese, non massimata). Va considerato, in particolare, che l'esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all'uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all'apparente autorizzazione del titolare. Se pur non può ignorarsi che l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento o di prelievo effettuato da persona diversa dal titolare possa costituire evento non infrequente, è necessario che l'eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per la realizzazione esclusiva dell'interesse del titolare; in altri termini, l'autorizzazione assumerà rilevanza solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisce solo nell'interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l'uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo Tale presupposto fattuale sicuramente non è rinvenibile nel caso di specie in considerazione del fatto che le carte intestate a terzi erano utilizzate dal ricorrente per realizzare le condotte di riciclaggio di cui alla lettera A) del capo di imputazione con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 6. Il terzo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è in parte manifestamente infondato ed in parte dedotto in carenza di interesse. 6.1. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta la mancata applicazione della massima riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione di un aumento a titolo di continuazione interna in relazione al reato di riciclaggio sono dedotte in carenza di interesse. 6.1.1. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale non ha specificamente argomentato in ordine al motivo di appello avente ad oggetto tali doglianze; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame (così come l'identico motivo di ricorso) è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. 6.1.2. In relazione alla prima censura, la difesa si è limitata ad affermare «l'ingiustizia» della decisione del primo giudice di applicare una riduzione della pena inferiore al massimo previsto dall'art. 62-bis cod. pen. senza indicare alcun elemento favorevole ad una maggiore mitigazione della pena irrogata dai giudici di merito, con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure, anche in considerazione del fatto che la pena è stata determinata nel minimo edittale ed ulteriormente ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6.1.3. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). 6.1.4. Il ricorrente ha, inoltre, affermato -in modo del tutto generico ed apodittico- che l'apertura di più conti correnti mediante l'utilizzo delle generalità «acquistate» dagli imputati e la conseguente «ripulitura» dei proventi del reato di frode informatica non potrebbe «dare luogo ad una pluralità di reati legati da continuazione interna» (pag. 8 dell'atto di appello e pag. 10 del ricorso). 6.1.5. Deve essere, in proposito, ricordato che i giudici dell'appello non sono tenuti a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghino, in modo logico e adeguato, le ragioni del loro convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente che il provvedimento evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944-01, in motivazione; Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, Brandimarte, Rv. 275053 - 01). Nel caso di specie la complessiva motivazione della sentenza d'appello confuta implicitamente l'ipotesi difensiva dell'unicità della condotta di riciclaggio, indicando espressamente le plurime condotte poste in essere dal ricorrente e dai suoi complici volte, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ad ostacolare l'identificazione dei proventi dei reati presupposti di frode informatica (vedi pagg. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata) a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare priva di contraddizioni interne e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 6.2. L'ulteriore doglianza con la quale viene eccepita la violazione dell'art. 12- sexies dl. 306/1992 è dedotta in carenza di interesse. Va ribadito che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del ricorso, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni. L'impugnazione avverso un provvedimento che disponga la confisca di un bene può essere, di conseguenza, proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, abbia diritto alla restituzione del bene; per l'ammissibilità del gravame, deve, quindi, sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, Cantile, Rv. 281627 - 01, da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 23839 del 13/05/2022, Chiulli, non massimata). L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere peraltro attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Nel caso in esame appare evidente che l'imputato non abbia diritto alla restituzione, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ricorso ha sottolineato di non esser titolare della autovettura confiscata, veicolo che sostiene essere «di proprietà di una società estera totalmente estranea ai delitti per cui si procede» (pag. 11 del ricorso); pertanto, solo quest'ultima è titolare di un interesse personale e diretto ad avanzare richiesta di annullamento della confisca e restituzione del bene. 7. All'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 8. Il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, ha correttamente ritenuto che le condotte descritte nel capo B) sono idonee a perfezionare il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007. I giudici di merito hanno correttamente applicato al caso di specie i principi di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato contestato è sufficiente che un soggetto utilizzi uno strumento di pagamento per il raggiungimento di fini personali e ciò anche nel caso in cui il titolare sia consapevole dell'effettuazione dell'operazione; principi che sono stati già esposti nel paragrafo 5.2. che si intende qui integralmente riportato. 9. Il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono. 9.1. La Corte territoriale ha affermato la partecipazione del ricorrente ai reati di cui ai capi A) e C) esclusivamente in considerazione dei seguenti elementi logico-fattuali emersi dall'istruttoria dibattimentale: l'imputato, in data 8, 9 e 17 gennaio 2015, avrebbe indebitamente utilizzato le carte poste pay intestate a Ionela MIRON e [OSCURATO:PERSONA] YOKUS ed avrebbe inviato 291 sms al [OSCURATO:PERSONA] con i quali impartiva al coimputato una serie di disposizioni relative alle attività di riciclaggio di cui al capo di imputazione. Il ricorrente ha correttamente evidenziato la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito, in primo luogo deve essere sottolineato che entrambe le sentenze non contengono elementi logico-probatori da cui desumere che l'utenza da cui sono stati inviati gli sms ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente in uso al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affermare in modo apodittico tale circostanza con un generico riferimento agli atti di indagine. Tale deficienza probatoria non ha trovato, peraltro, integrazione nelle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale non ha fatto alcuno specifico riferimento alla persona del ricorrente, limitandosi a chiamare in correità un soggetto di cui non ricordava il nome che gli aveva fornito le carte poste pay sequestrate e chiesto di fare prelievi presso sportelli bancomat in cambio di un compenso di 20/30 euro ad operazione. I giudici di merito hanno, inoltre, affermato che i prelievi dell'8 e 9 gennaio 2015 sarebbero stati effettuati dal ricorrente, utilizzando le due carte poste pay intestate a Ionela MIRON e [OSCURATO:PERSONA] YOKUS, senza indicare in base a quali risultanze istruttorie il [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato come l'autore dei suddetti prelievi. Come sottolineato nel ricorso, le sentenze non fanno riferimento ad alcun video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza ubicate nei pressi dei bancomat utilizzati per il prelievo, né ad altri elementi univocamente diretti ad individuare l'imputato come l'utilizzatore delle predette carte poste pay. Il ricorrente ha, infine, correttamente rimarcato che i giudici di appello nulla hanno argomentato in ordine al motivo di appello con il quale la difesa aveva eccepito che il [OSCURATO:PERSONA] è stato effettivamente ripreso dalle telecamere della postazione bancomat in data 17 gennaio 2015 ma che tale prelievo è stato effettuato dal ricorrente in orario diverso rispetto all'operazione di prelievo posta in essere con la carta poste pay intestata alla MIRON.9.2. Le conclusioni cui giunge la Corte territoriale sono configurabili come un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi apoditticamente riconducibili al ricorrente, in senso non conforme ai principi in tema di valutazione della prova individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Deve esser, in particolare, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato. Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su inaccettabili parametri di ipotetica verosimiglianza, che non corrispondono al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un evidente salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi alla persona del ricorrente. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. 9.3. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi A) e C) e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito deci
Sentenza Cassazione n. 26476/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris