CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 1985
Cassazione n. 44647/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 3/10/1985; avverso la sentenza del 3/10/2019 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato pronunziata a seguito di giudizio abbreviato.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della fattispecie di desistenza volontaria pur avendo la Corte territoriale registrato la rinunzia dell'imputato di proseguire nell'attività criminosa dopo aver forzato la portiera di un'auto nel parcheggio di un esercizio commerciale. In maniera illogica la sentenza avrebbe infatti imputato la desistenza al contestuale sopraggiungere degli operanti, finendo per confondere l'oggettivo significato giuridico del comportamento illustrato - che non deve essere spontaneo - con le motivazioni che lo hanno originato, peraltro sulla base di una ricostruzione della dinamica dei fatti che, per stessa ammissione dei giudici dell'appello, non troverebbe riscontro nelle immagini dell'impianto di videosorveglianza acquisite. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. la presenza del monitoraggio costante attraverso impianto di videosorveglianza dell'area nella quale era parcheggiato il veicolo escluderebbe infatti che lo stesso fosse esposto alla pubblica fede, circostanza erroneamente riconosciuta dalla Corte confondendo il carattere per l'appunto costante della sorveglianza con la possibilità che ciò consenta l'immediata contestazione della condotta all'agente. In realtà, secondo il ricorrente, l'aggravante di cui si tratta deve essere esclusa ogni qualvolta il rispetto della proprietà non sia rimesso esclusivamente all'affidamento del titolare al senso di onestà e probità del pubblico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Anzitutto la sentenza non ha per nulla ammesso che i fotogrammi tratti dalla registrazione effettuata dall'impianto di videosorveglianza non comproverebbero la contestualità tra l'allontanamento dell'imputato e l'arrivo della volante della polizia. La sentenza impugnata, la cui motivazione è stata dunque travisata dal ricorrente, afferma infatti l'esatto contrario e cioè che le immagini menzionate non dimostrano quanto sostenuto dalla difesa nel gravame di merito, ossia la non contestualità tra i due fatti. Contestualità che la Corte ha ritenuto dimostrata - del tutto incontestata sul punto - sulla base delle risultanze della relazione degli operanti e del verbale d'arresto. I giudici del merito, nel ritenere la suddetta circostanza incompatibile con l'ipotesi di cui all'art. 56 comma 3 c.p., hanno fatto buon governo del costante insegnamento di questa Corte, per cui la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). E' dunque tutt'altro che irrilevante il motivo per cui l'agente non prosegue nell'azione criminosa, giacchè la desistenza, per essere effettivamente volontaria, non deve essere indotta da fattori esterni che impongano all'agente di rinunziare al suo proposito. Quando tale motivo viene identificato con uno di questi fattori esterni è quindi escluso che si versi nell'ipotesi di desistenza volontaria. Pertanto, sulla base delle risultanze processuali, del tutto logicamente la Corte territoriale ha affermato che l'imputato abbia desistito dal furto perché accortosi del sopraggiungere delle forze dell'ordine. Conclusione che peraltro non è stata desunta esclusivamente dalla contestualità tra l'allontanamento del Tinnirello e l'arrivo della volante, ma altresì dalle modalità con le quali l'imputato si è repentinamente allontanato, argomento questo nemmeno preso in considerazione dal ricorso. 3. Il secondo motivo è invece infondato. Infatti per il costante insegnamento di questa Corte sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p. qualora il furto della cosa esposta alla pubblica fede sia commesso in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate dalla telecamera, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo, né garantisce in maniera continuativa la custodia del bene da parte del proprietario o di altra persona addetta alla sua sorveglianza (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 5, n. 6682/08 del 8 novembre 2007, Manno, Rv. 239095; Sez. 5, n. 35473 del 20 maggio 2010, Canonica, Rv. 248168). La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di tale principio, mentre il ricorrente non ha saputo indicare da quali circostanze di fatto dovrebbe dedursi che il sistema di videosorveglianza fosse governato da un operatore addetto a controllare in maniera continuativa le immagini trasmesse dalla telecamera per di più in luogo idoneo a garantire una tempestiva ed utile reazione difensiva all'azione furtiva. La sentenza in proposito ha anzi sottolineato come solo per motivi casuali nella specie sia stato possibile per gli addetti alla sorveglianza rilevare tempestivamente le intenzioni dell'imputato ed allertare le forze dell'ordine. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr