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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20721/2026

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o a Napoli il 19/06/1987 avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 14 giugno 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Parma, il 24 aprile 2018 (capo 1) e per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso inParma, il 30 dicembre 2013 e 30 dicembre 2015 (capo 2), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie.

La Corte di appello, con il dispositivo di sentenza, ha anche precisato l'importo della confisca del profitto disposta dal Tribunale, indicandolo in euro 351.282,60.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che: vi è stata violazione di legge nella parte in cui la sentenza ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 pur in assenza di prova dell'effettiva notifica del processo verbale di verifica fiscale e, comunque, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato di una richiesta di esibizione documentale da parte della Guardia di Finanza; le argomentazioni della Corte di appello sono del tutto inconferenti rispetto alla questione sollevata dalla difesa, attinente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; non risulta essersi perfezionata la notifica della raccomandata con cui si sarebbe proceduto alla formale comunicazione all'imputato della verifica fiscale; non vi potrebbe esserci elusione dal controllo fiscale attraverso la condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili se non successivamente a una richiesta di esibizione documentale; al fine di accertare l'elemento psicologico del reato de quo risultava ineludibile la prova del fatto che egli avesse avuto effettiva e certa conoscenza della richiesta degli organi verificatori; il giudice di appello ribaltava l'onere della prova, ascrivendogli la responsabilità di non avere allegato, nel corso del dibattimento, elementi dimostrativi del fatto che egli, all'epoca della verifica fiscale, non avesse avuto contezza della richiesta di esibizione documentale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che: la mancata conoscenza del procedimento di accertamento ha inciso anche sulla quantificazione dell'eventuale imposta evasa; tale quantificazione avveniva sulla scorta delle sole fatture emesse dalla Itakom, senza compiere alcuna attività tesa a quantificare l'ammontare dei costi necessari a giustificare gli importi delle richiamate fatture; è massima di comune esperienza quella secondo la quale per generare dei ricavi elemento indefettibile sia quello dei costi; il Tribunale riteneva di aderire integralmente alla ricostruzione degli accertatori in ordine alla quantificazione dell'imposta evasa e al conseguente superamento della soglie di punibilità; alcuna indagine era posta in essere rispetto all'estrazione di fatture di costo dal c.d. spesometro; la sentenzaimpugnata ha violato la legge penale nell'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 avendo erroneamente recepito acriticamente l'accertamento induttivo fiscale compiuto dalla Guardia di Finanza in totale assenza di contraddittorio con l'imputato, il quale non aveva avuto notizia dell'accertamento. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che: la sentenza impugna si limita a evidenziare la condotta omissiva dell'imputato senza dare conto in alcun modo degli elementi dimostrativi della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma che si assume violata; il dolo specifico di evasione non può essere identificato con la pura e semplice consapevolezza dell'obbligo dichiarativo violato, richiedendo invece elementi fattuali dimostrativi della deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte; la motivazione della Corte di appello, limitandosi a constatare la mera condotta omissiva e il superamento delle soglie di punibilità, ha omesso di dare conto degli elementi probatori necessari per l'accertamento del fine ulteriore della condotta in violazione dei principi stabiliti da questa Corte, secondo cui deve essere ripudiato un metodo di accertamento del dolo che si risolve nell'indiretta affermazione del dolus In re ipsa. 2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che: la Corte di appello nel determinare il trattamento sanzionatorio ha applicato un aumento di pena per il vincolo della continuazione tra i reati contestati senza fornire alcuna motivazione specifica circa i criteri adottati per la quantificazione di tale aumento; la Corte di appello ha fornito quali elementi giustificativi del rigoroso aumento di pena la sussistenza degli stessi reati contestati; l'approccio metodologico seguito dalla Corte territoriale si pone in contrasto con i principi stabili da questa Corte con la sentenza delle Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, ulteriormente consolidati con ulteriori pronunce; il fondamento normativo dell'obbligo di motivazione trova la sua radice nell'art. 132 cod. pen.; la Corte di appello ha applicato un immotivato e consistente aumento di pena determinato dal vincolo della continuazione tra i reati; le imposte asseritamente evase non appaiono essere di "ingente valore"; è irrilevante la quantificazione delle imposte "in difetto" essendo stata tale modalità di calcolo non un "favore" fatto all'imputato ma un accertamento maggiormente affidabile; i precedenti penali valorizzati dal giudice appaiono irrilevanti in assenza di una formale contestazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

32. Il primo motivo di ricorso è aspecifico.

Il ricorrente nel sostenere che la mancata notifica del verbale relativo alla verifica fiscale avrebbe inciso sull'elemento soggettivo non si confronta adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata.

Infatti, deve rilevarsi che nella sentenza del Tribunale, nella parte relativa alla ricostruzione del fatto (riportata a pag. 3 del ricorso), operata sulla base della testimonianza dei testimoni della Guardia di Finanza e del verbale di constatazione, si legge che l'imputato è stato contattato telefonicamente e, oltre a essere stato avvisato dell'attività ispettiva in corso, è stato «invitato a fornire la documentazione bancaria e contabile della società per le annualità di imposta 2014 e 2015 all'indirizzo PEC degli operanti».

La Corte territoriale ha rilevato, correttamente, che con l'atto di appello non è stata contestata la sussistenza di contatti telefonici con l'organo accertatore.

Pertanto, a fronte della richiesta telefonica di esibizione della documentazione contabile, la circostanza che in atti non risulti prova della ricezione della raccomandata con la quale si è proceduto alla notifica del verbale della verifica fiscale, è del tutto irrilevante e non vi sono elementi per ritenere che sia mancata nell'imputato la conoscenza della richiesta di esibizione delle scritture contabili.

3. Il secondo motivo di ricorso è in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato.

La censura relativa all'assenza di contraddittorio con l'[OSCURATO:PERSONA], reiterata nel secondo motivo di impugnazione per sostenere che ciò avrebbe avuto effetto negativo sulla quantificazione dell'imposta evasa, non si confronta, come già osservato, con la circostanza che il ricorrente è stato invitato telefonicamente a esibire la documentazione contabile.

Sono manifestamente infondate le ulteriori doglianze relative alla quantificazione dell'imposta evasa.

Infatti, la Corte, con motivazione congrua, richiamando anche pertinente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 230 del 22/11/2019, dep. 2020, Cera, non massimata), ha spiegato come la quantificazione dei ricavi fosse stata effettuata sulla base delle fatture acquisite tramite attività investigativa.

La Corte ha anche evidenziato che non si è tenuto conto dei maggiori importi risultanti dallo spesometro in ottica di favore per l'imputato, che costui doveva provare l'esistenza di costi inerenti ai ricavi o comunque allegare i dati dai quali l'esistenza dei costi poteva essere desunta e che nel caso concreto l'imputato non ha prodotto alcun tipo di documentazione dalla quale desumere l'esistenza di costi sostenuti dall'impresa.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale ha correttamente valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione e non si è limitata a identificare l'elemento psicologico nella pura e semplice consapevolezza dell'obbligo dichiarativo violato.

Nella sentenza del Tribunale, richiamata dalla Corte territoriale, la sussistenza del dolo specifico di evasione è stata desunta dalla mancanza di qualsivoglia documentazione contabile e dalla mancanza assoluta di collaborazione dell'imputato nella ricostruzione dei redditi.

La Corte territoriale ha sostanzialmente condiviso tali argomentazioni, rilevando come fossero indicativi dell'elemento soggettivo il mancato reperimento di numerose fatture e la condotta tenuta dall'imputato, ovvero circostante fattuali che ben possono essere valutate come indicative della finalità di evasione.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Con il secondo motivo di appello l'imputato ha richiesto una "rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio".

In particolare, l'appellante, richiamando anche la sentenza della Sezioni unite di questa Corte n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, ha lamentato che il Tribunale "ha omesso completamente di motivare un così rigoroso aumento di pena" e che il giudice si è limitato "ad applicare un immotivato e consistente aumento di pena determinato dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in contestazione".

L'imputato con il ricorso per cassazione lamenta che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione specifica circa i criteri adottati per la quantificazione dell'aumento per la continuazione e che l'approccio metodologico della Corte di appello sarebbe in contrasto con i principi stabiliti da questa Corte in tema di motivazione relativa al delitto continuato con la suindicata sentenza.

Ritiene la Corte che con l'atto di appello, per il suo tenore complessivo, pur essendo stata richiamata la giurisprudenza di questa Corte che afferma l'obbligo del giudice di motivare i singoli aumenti di pena nel caso di reato continuato, sia stata posta solo una doglianza relativa all'eccessività dell'aumento complessivo operato per la continuazione sicché non è ammissibile l'ulteriore censura posta con il ricorso per cassazione circa la mancata specificazione dei singoli aumenti di pena.

Ciò posto, la doglianza relativa alla motivazione dell'aumento di pena è manifestamente infondata poiché la Corte, con motivazione congrua, ha giustificato l'aumento di pena per i reati satellite evidenziando che l'omissione dell'obbligo dichiarativo ha riguardato evasioni fiscali ben superiori alla soglia di legge e, soprattutto, che l'imputato risulta gravato da precedenti penali specifici (reato di emissione di fatture peroperazioni inesistenti) nonché condannato anche per grave fatto di associazione per delinquere.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Napoli il 19/06/1987 avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 14 giugno 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Parma, il 24 aprile 2018 (capo 1) e per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso inParma, il 30 dicembre 2013 e 30 dicembre 2015 (capo 2), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie. La Corte di appello, con il dispositivo di sentenza, ha anche precisato l'importo della confisca del profitto disposta dal Tribunale, indicandolo in euro 351.282,60. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: vi è stata violazione di legge nella parte in cui la sentenza ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 pur in assenza di prova dell'effettiva notifica del processo verbale di verifica fiscale e, comunque, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato di una richiesta di esibizione documentale da parte della Guardia di Finanza; le argomentazioni della Corte di appello sono del tutto inconferenti rispetto alla questione sollevata dalla difesa, attinente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; non risulta essersi perfezionata la notifica della raccomandata con cui si sarebbe proceduto alla formale comunicazione all'imputato della verifica fiscale; non vi potrebbe esserci elusione dal controllo fiscale attraverso la condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili se non successivamente a una richiesta di esibizione documentale; al fine di accertare l'elemento psicologico del reato de quo risultava ineludibile la prova del fatto che egli avesse avuto effettiva e certa conoscenza della richiesta degli organi verificatori; il giudice di appello ribaltava l'onere della prova, ascrivendogli la responsabilità di non avere allegato, nel corso del dibattimento, elementi dimostrativi del fatto che egli, all'epoca della verifica fiscale, non avesse avuto contezza della richiesta di esibizione documentale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: la mancata conoscenza del procedimento di accertamento ha inciso anche sulla quantificazione dell'eventuale imposta evasa; tale quantificazione avveniva sulla scorta delle sole fatture emesse dalla Itakom, senza compiere alcuna attività tesa a quantificare l'ammontare dei costi necessari a giustificare gli importi delle richiamate fatture; è massima di comune esperienza quella secondo la quale per generare dei ricavi elemento indefettibile sia quello dei costi; il Tribunale riteneva di aderire integralmente alla ricostruzione degli accertatori in ordine alla quantificazione dell'imposta evasa e al conseguente superamento della soglie di punibilità; alcuna indagine era posta in essere rispetto all'estrazione di fatture di costo dal c.d. spesometro; la sentenzaimpugnata ha violato la legge penale nell'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 avendo erroneamente recepito acriticamente l'accertamento induttivo fiscale compiuto dalla Guardia di Finanza in totale assenza di contraddittorio con l'imputato, il quale non aveva avuto notizia dell'accertamento. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: la sentenza impugna si limita a evidenziare la condotta omissiva dell'imputato senza dare conto in alcun modo degli elementi dimostrativi della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma che si assume violata; il dolo specifico di evasione non può essere identificato con la pura e semplice consapevolezza dell'obbligo dichiarativo violato, richiedendo invece elementi fattuali dimostrativi della deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte; la motivazione della Corte di appello, limitandosi a constatare la mera condotta omissiva e il superamento delle soglie di punibilità, ha omesso di dare conto degli elementi probatori necessari per l'accertamento del fine ulteriore della condotta in violazione dei principi stabiliti da questa Corte, secondo cui deve essere ripudiato un metodo di accertamento del dolo che si risolve nell'indiretta affermazione del dolus In re ipsa. 2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: la Corte di appello nel determinare il trattamento sanzionatorio ha applicato un aumento di pena per il vincolo della continuazione tra i reati contestati senza fornire alcuna motivazione specifica circa i criteri adottati per la quantificazione di tale aumento; la Corte di appello ha fornito quali elementi giustificativi del rigoroso aumento di pena la sussistenza degli stessi reati contestati; l'approccio metodologico seguito dalla Corte territoriale si pone in contrasto con i principi stabili da questa Corte con la sentenza delle Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, ulteriormente consolidati con ulteriori pronunce; il fondamento normativo dell'obbligo di motivazione trova la sua radice nell'art. 132 cod. pen.; la Corte di appello ha applicato un immotivato e consistente aumento di pena determinato dal vincolo della continuazione tra i reati; le imposte asseritamente evase non appaiono essere di "ingente valore"; è irrilevante la quantificazione delle imposte "in difetto" essendo stata tale modalità di calcolo non un "favore" fatto all'imputato ma un accertamento maggiormente affidabile; i precedenti penali valorizzati dal giudice appaiono irrilevanti in assenza di una formale contestazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 32. Il primo motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente nel sostenere che la mancata notifica del verbale relativo alla verifica fiscale avrebbe inciso sull'elemento soggettivo non si confronta adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata. Infatti, deve rilevarsi che nella sentenza del Tribunale, nella parte relativa alla ricostruzione del fatto (riportata a pag. 3 del ricorso), operata sulla base della testimonianza dei testimoni della Guardia di Finanza e del verbale di constatazione, si legge che l'imputato è stato contattato telefonicamente e, oltre a essere stato avvisato dell'attività ispettiva in corso, è stato «invitato a fornire la documentazione bancaria e contabile della società per le annualità di imposta 2014 e 2015 all'indirizzo PEC degli operanti». La Corte territoriale ha rilevato, correttamente, che con l'atto di appello non è stata contestata la sussistenza di contatti telefonici con l'organo accertatore. Pertanto, a fronte della richiesta telefonica di esibizione della documentazione contabile, la circostanza che in atti non risulti prova della ricezione della raccomandata con la quale si è proceduto alla notifica del verbale della verifica fiscale, è del tutto irrilevante e non vi sono elementi per ritenere che sia mancata nell'imputato la conoscenza della richiesta di esibizione delle scritture contabili. 3. Il secondo motivo di ricorso è in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. La censura relativa all'assenza di contraddittorio con l'[OSCURATO:PERSONA], reiterata nel secondo motivo di impugnazione per sostenere che ciò avrebbe avuto effetto negativo sulla quantificazione dell'imposta evasa, non si confronta, come già osservato, con la circostanza che il ricorrente è stato invitato telefonicamente a esibire la documentazione contabile. Sono manifestamente infondate le ulteriori doglianze relative alla quantificazione dell'imposta evasa. Infatti, la Corte, con motivazione congrua, richiamando anche pertinente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 230 del 22/11/2019, dep. 2020, Cera, non massimata), ha spiegato come la quantificazione dei ricavi fosse stata effettuata sulla base delle fatture acquisite tramite attività investigativa. La Corte ha anche evidenziato che non si è tenuto conto dei maggiori importi risultanti dallo spesometro in ottica di favore per l'imputato, che costui doveva provare l'esistenza di costi inerenti ai ricavi o comunque allegare i dati dai quali l'esistenza dei costi poteva essere desunta e che nel caso concreto l'imputato non ha prodotto alcun tipo di documentazione dalla quale desumere l'esistenza di costi sostenuti dall'impresa. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale ha correttamente valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione e non si è limitata a identificare l'elemento psicologico nella pura e semplice consapevolezza dell'obbligo dichiarativo violato. Nella sentenza del Tribunale, richiamata dalla Corte territoriale, la sussistenza del dolo specifico di evasione è stata desunta dalla mancanza di qualsivoglia documentazione contabile e dalla mancanza assoluta di collaborazione dell'imputato nella ricostruzione dei redditi. La Corte territoriale ha sostanzialmente condiviso tali argomentazioni, rilevando come fossero indicativi dell'elemento soggettivo il mancato reperimento di numerose fatture e la condotta tenuta dall'imputato, ovvero circostante fattuali che ben possono essere valutate come indicative della finalità di evasione. 5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Con il secondo motivo di appello l'imputato ha richiesto una "rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio". In particolare, l'appellante, richiamando anche la sentenza della Sezioni unite di questa Corte n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, ha lamentato che il Tribunale "ha omesso completamente di motivare un così rigoroso aumento di pena" e che il giudice si è limitato "ad applicare un immotivato e consistente aumento di pena determinato dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in contestazione". L'imputato con il ricorso per cassazione lamenta che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione specifica circa i criteri adottati per la quantificazione dell'aumento per la continuazione e che l'approccio metodologico della Corte di appello sarebbe in contrasto con i principi stabiliti da questa Corte in tema di motivazione relativa al delitto continuato con la suindicata sentenza. Ritiene la Corte che con l'atto di appello, per il suo tenore complessivo, pur essendo stata richiamata la giurisprudenza di questa Corte che afferma l'obbligo del giudice di motivare i singoli aumenti di pena nel caso di reato continuato, sia stata posta solo una doglianza relativa all'eccessività dell'aumento complessivo operato per la continuazione sicché non è ammissibile l'ulteriore censura posta con il ricorso per cassazione circa la mancata specificazione dei singoli aumenti di pena. Ciò posto, la doglianza relativa alla motivazione dell'aumento di pena è manifestamente infondata poiché la Corte, con motivazione congrua, ha giustificato l'aumento di pena per i reati satellite evidenziando che l'omissione dell'obbligo dichiarativo ha riguardato evasioni fiscali ben superiori alla soglia di legge e, soprattutto, che l'imputato risulta gravato da precedenti penali specifici (reato di emissione di fatture peroperazioni inesistenti) nonché condannato anche per grave fatto di associazione per delinquere. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M
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