CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18753-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 275/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/03/2022 R.G.N. 788/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto APE sociale R.G.N.18753/2022 Cron. Rep. Ud28/11/2025 RILEVATO che 1. Con sentenza del 15 marzo 2022, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’INPS, ha respinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’APE sociale con decorrenza dal primo dicembre 2017. 2. In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto l’insussistenza della prova circa lo svolgimento di attività lavorativa e dell’interruzione della stessa secondo i presupposti di legge, per esservi prova esclusivamente del susseguirsi di rapporti di lavoro a tempo determinato, tuttavia, in una fase antecedente l’estensione anche ai lavoratori a tempo determinato inoccupati. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. 4. Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che 1. Con il primo motivo di ricorso, si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e segg. Cost. e 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile in relazione al principio gerarchico delle fonti del diritto per aver la Corte escluso il riconoscimento di adeguata valenza probatoria all’autocertificazione rilasciata ex d.P.R . 445/2000 in relazione alla circolare INPS n. 100/2017. 2. Il secondo motivo censura la decisione impugnata per errata interpretazione e falsa applicazione della circolare INPS n. 100/2017 nella parte in cui non si riconosce la condizione di lavoratore agricolo alla ricorrente nonché il requisito di non occupazione ai lavoratori agricoli quale condizione per ottenere il beneficio dell’APE sociale. 3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico –sistematiche, sono infondati. 4. L’indennità di anticipo pensionistico (c . d. APE sociale), introdotta in via sperimentale dall’art. 1 comma 179 della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) e prorogata di anno in anno, è una misura di sostegno ai lavoratori iscritti all’AGO alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ealla Gestione separata di cui all’art. 2 co.26 della L. n.335/1995, che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all’art.7 della legge . n. 604/ 19 66, che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; 5. l’art. 1 co. 162 lett. b) della Legge n.205 del 27/12/2017 ha poi ampliato le categorie dei beneficiari inserendo anche i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per scadenza del termine del rapporto a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi. La misura è di sostegno ai lavoratori in stato di disoccupazione, che non percepiscono l’indennità di disoccupazione, e che si avviano verso l’età pensionabile avendo compiuto 63 anni di età ed avendo maturato già trenta anni di anzianità contributiva; il sostentamento economico ha una durata limitata, coprendo un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’art. 24 co.6 del d.l. n.201/2011 conv. con mod. dalla leggen. 214/2011. Nell’ambito del predetto quadro normativo, si precisa che la questione controversa inerisce non al requisito anagrafico e contributivo, bensì a quello socio- economico, concernente lo stato di disoccupazione ed il trattamento indennitario per la disoccupazione, il primo collegato ad uno dei tre eventi previsti nell’originario testo dell’art. 1 comma 179 vigente all’epoca della domanda amministrativa (presentata il 30/11/2017, prima dell’entrata in vigore della citata l egge n. 205/2017), ossia scaturito da licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale, il secondo avente un connotato negativo nel senso che per poter accedere al beneficio APE occorre che il richiedente non fruisca dei trattamenti indennitari collegati alla disoccupazione (NASPI, DisColl), con i quali la misura in esame è, quindi, incompatibile; la distanza temporale di almeno tre mesi dalla conclusione del trattamento di disoccupazione involontaria giustifica la finalità di sostentamento allo stato di bisogno dicolui che ha perso l’occupazione in prossimità dell’età pensionabile. La disciplina normativa non contempla l’ipotesi di instaurazione, medio tempore, di eventuali rapporti di lavoro di breve durata, che non facciano venir meno lo stato di disoccupazione, come nel caso di contratti a termine di durata infrasemestrale, in presenza dei quali il trattamento di disoccupazione, eventualmente già in corso di erogazione, resta sospeso (sulla compatibilità della NASPI con il lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, si rimanda all’art. 9 d.lgs. n. 22/2015; e sulla assenza di trattamento per lavori brevi di durata inferiore a trenta giorni, si veda art. 3 co.1 lett. c, d.lgs. n. 22/2015). Trattandosi di un requisito socioeconomico, rileva, ai fini della sua ostatività a fruire del trattamento di APE sociale, la sua esistenza, coeva alla domanda, non già la sua diretta derivazione da uno degli eventi causativi dello stato di disoccupazione. Non v’è propedeuticità dell’indennità di disoccupazione al trattamento di APE sociale, ne verrebbero penalizzati coloro che per qualsiasi ragione possano godere della prestazione di disoccupazione (come nel caso, innanzi citato, dei contratti di lavoro di durata inferiore a 30 giorni, svolti in costanza di stato di disoccupazione ma inidonei a costituire il terzo requisito dell’art. 3 d.lgs. n.22/2015 per il riconoscimento dell’indennità di NASPI). Sul punto, questa Corte ha già osservato che ai fini del riconoscimento del diritto al godimento dell’anticipo pensionistico ex art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato- l'indennità di disoccupazione (cfr. Cass. nn. 4465/2025 e 24950/2024). Ivi è stato precisato che“Una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l’APE sociale solo dove sia stata fruita concretamente l’indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all’APE. La Corte ha inoltre ivi affermato che la disposizione di accesso all’APE sociale invero prevede che possano accedere alla provvidenza i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale dell’ambito della procedura ex art. 7 l. 604/66. 7.In tale contesto il messaggio INPS 4195 del 25 ottobre 2017 (in continuità con la nota Ministeriale n. 7214 del 13 ottobre 2017) aveva precisato che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla corresponsione della prestazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione e non ostano perciò all’accesso all’APE sociale. Su tale contesto normativo non hanno inciso in alcun modo le previsioni della legge di bilancio per il 2018 (art. 1 co. 162 L. 205/17) le quali hanno ampliato l‘accesso all’APE sociale ai lavoratori a termine, ma non hanno in alcun modo né modificato i requisiti di accesso alla prestazione per i lavoratori già inclusi, né hanno tolto agli stessi il diritto alla prestazione alle condizioni di legge. 8. Nel caso in esame, tuttavia, non si verte sulla dedotta violazione del regime relativo alle fonti di legge ma sulla esistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio. Ed inoltre, non si discorre della applicazione della novella legislativa entrata in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha ampliato la platea dei beneficiari dell’APE sociale, norma sopravvenuta alla domanda amministrativa; ma, tenuto conto che la lavoratrice ha chiesto la prestazione in discorso in relazione al rapporto di lavoro che era cessato il 20 giugno 2017, il punctum pruriens ruotava sulla sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio. Ebbene, in tema di APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 lettera a) L. n.232/2016, “i requisiti di accesso alla prestazione (occupazione per 18 mesi nei 36 mesi precedenti alla cessazione del rapporto, e successiva disoccupazione) vanno riferiti all’ultimo dei lavori - a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi-precedenti la prestazione, restando irrilevante che dopo la cessazione del detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi”. Al riguardo, tuttavia, deve rilevarsi come, a fronte della contestazione dell’INPS, parte ricorrente avrebbe dovuto fornire prova rigorosa circa la ricorrenza delle condizioni di legge, prova che la Corte ha ritenuto non soddisfatta nel caso di specie. Invero, correttamente la Corte ha escluso che l’autocertificazione, quale documento proveniente da parte attrice, pur idonea in sede amministrativa, potesse reputarsi idonea ad assolvere l’onere probatorio gravante sull’interessata. In particolare, ha osservato il Giudice come, dal modello UNILAV versato in atti – documento probatoriamente rilevante nel caso di specie –si ricavasse che l’appellata, nell’anno in questione e, cioè, nel 2016, fosse stata assunta a tempo determinato come operaia agricola giornaliera. Il datore di lavoro aveva barrato la casella “ALTRO” quale motivo di cessazione del rapporto. Ha ritenuto, quindi, il giudice, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità, che il rapporto in questione fosse cessato per scadenza del termine, ipotesi non contemplata dalla norma invocata che, prima dell’estensione, si riferiva all’evidenza ai soli rapporti a tempo indeterminato, né alcuna prova ha ritenuto il giudice fosse stata offerta dalla ricorrente circa la cessazione del rapporto prima della scadenza per recesso anticipato. Inoltre, dall’estratto conto contributivo si ricavava che la ricorrente era sempre stata operaia agricola a tempo determinato, usufruendo ogni anno dell’indennità di disoccupazione agricola e ciò era accaduto anche nell’anno 2016. 9. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Nulla spese sussistendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. La Corte respinge il ricorso. Nulla spese ai sensi dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ric