CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 16887/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20436/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] D’ORO 300 ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Controricorrente – Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22768/2019 depositata il 27/11/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del10 giugno 202 5 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma , con sentenza n. 22768 del 2019, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado n. 37257/2015 del Giudice di pace di Roma che, in Condominio parziale accoglimento dell’opposizione proposta dallo stesso Granieri avverso il decreto ingiuntivo n. 6275/2014, ottenuto contro di lui dal Condominio di via Conca d’Oro n. 300, Roma, per la complessiva somma di euro 1.914,72, oltre interessi e spese legali, ha condannato l’opponenteal pagamento della minor somma di euro 1.672,72, oltre interessi e spese legali. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, cui il Condominio ha resistito con controricorso. 3. In data 25 marzo 2025, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso del ricorrente, che la c ancelleria , in data 26 marzo 2025, ha comunicato alle parti costituite come previsto dall’attuale art. 391 comma 3 c.p.c.; pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio con ordinanza (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 19169/2017; Cass. Ordinanza n. 2390/2024), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in mancanza di adesione alla rinuncia da parte del controricorrente(v. artt. 390 e 391 c.p.c.). 4. Il ricorrente non deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (v. Sez. 1, n. 4591 / 2024, e la giurisprudenza ivi richiamata). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.500,00, per compenso, oltre euro 200 ,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda S