CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07837/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 21726/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso nonché dall’ avvocatoRodrigo Amoroso;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.1269/2022 depositata il 01/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza n. 1269/13/2022 con cui la CTR della [OSCURATO:PERSONA] avevarespinto l’appello avverso la sentenza di primo grado emessa dallaCommissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso propostoNumero registro generale 21726/2022Numero sezionale 8909/2025Numero di raccolta generale 7837/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso l’ingiunzione di pagamento fondata su avviso di accertamentorelativo a bollo auto 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art.112 c.p.c. per avere i Giudicid’appello ritenuto valida la notifica del prodromico avviso di accertamentoomettendo di valutare le specifiche censure formulate in ordine alleeccezioni di nullità della notifica sollevate con l’interposto appello etrascurando di considerare che era stata avanzata querela di falso quantoalla sottoscrizione contenuta nella cartolina postale di ritorno n.61615900724-9.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4,c.p.c., violazione degli artt. 39 d.lgs. 546/1992, 34 e 222 c.p.c. per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di valutare laintervenuta proposizione di formale querela di falso con conseguenteinutilizzabilità del documento in questione posto che la Regione Campanianon si era costituita.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3)c.p.c., violazione dell’ art. 60 d.P.R. 600/1973 per avere la Corte di giustiziatributaria di secondo ritenuto che il contribuente, come desumibile dalladocumentazione versata in atti, risultava avere avuto conoscenzadell’avviso di accertamento quale atto prodromico alla successivaintimazione di pagamento senza considerare che, essendo stato l’attoconsegnato ad [OSCURATO:PERSONA] (soggetto diverso dal contribuente) in ogni casodoveva procedersi all’invio della raccomandata informativa.4. Va rilevato che i primi due motivi, fra loro connessi, pongono la questionedei limiti di ammissibilità della querela di falso nel giudizio tributario,venendo in rilievo il disposto di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992 inforza del quale è stabilito che: “Il giudice tributario risolve in via incidentaleNumero registro generale 21726/2022Numero sezionale 8909/2025Numero di raccolta generale 7837/2026Data pubblicazione 31/03/2026ogni questione di cui dipende la decisione delle controversie rientranti nellapropria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di quereladi falso e sullo stato e capacità delle persone, diversa dalla capacità di starein giudizio” nonché la previsione di cui al successivo art. 39, comma 1,secondo cui: “Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso odeve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o lacapacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio“.4.1. [OSCURATO:PERSONA] non ignora il precedente di questa Sezione secondocui: “la presentazione in via incidentale della querela di falso dinanzi algiudice tributario è ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt.221 e 355 c.p.c., perché spetta a detto giudice il potere di valutarepreviamente la rilevanza ai fini della decisione del documento denunciato difalso e di assegnare un termine per la proposizione della querela davanti algiudice competente, sospendendo il processo ex art. 39 d.lgs. 546 del 1992(Cass. Sez. 5, 18/03/2025, n. 7174, Rv. 674332 - 01)”, pronunzia in senoalla quale è stato affermato, in parte motiva, che: “Tocca, dunque, al giudicetributario avanti al quale la querela sia proposta valutare la rilevanza deldocumento denunciato di falso, ai fini della decisione, ed assegnare untermine per la proposizione della querela avanti al giudice competente,sospendendo il processo, come previsto dall’art. 39 d.lgs. 546 del 1992”.4.2. Tuttavia, ponendosi dubbi ermeneutici sulla portata di dette norme percome interpretate alla luce del suindicato precedente, si rende necessarioverificare, alla luce del combinato disposto delle suddette disposizioninormative, quali siano, in concreto, i limiti di ammissibilità dellapresentazione, in via incidentale, della querela di falso dinanzi al giudicetributario e quali oneri incombano in capo alla parte che ha avanzato, nelcorso del processo tributario, querela di falso avverso atti impositivi,questione che, stante la sua particolare rilevanza deve essere trattata inpubblica udienza.Numero registro generale 21726/2022Numero sezionale 8909/2025Numero di raccolta generale 7837/2026Data pubblicazione 31/03/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])