CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.12884 /201 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via di Pietralata n. 320 controricorrenti avverso la sentenza n. 1671/2018 della Corte d’appello di Bari depositata il 2-10-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: permuta R.G.12884/2019 C.C. 30-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata il 27-11-2014 il Tribunale di Foggia, decidendo il ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] titolare dell a ditta [OSCURATO:PERSONA], accertato l’inadempimento del convenuto al contratto di permuta concluso dalle parti con atto notaio Gentile di data 25-2-2011, lo condannò al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 10.400,00, rigettando la domanda di condanna alla consegna dell’immobile formulata dai ricorrenti e rigettando la domanda riconvenzionale del convenuto. 2.Con atto di citazione notificato il 26-5-2015 [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso l’ordinanza e gli appellati Anna M aria e [OSCURATO:PERSONA] r rilli si costituirono chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza n.1671 pubblicata il 2 - 10 - 2018 la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. La sentenza ha dichiarato che da ll’ attestazione telematica rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Foggia e allegata alla memoria di replica dell’appellante, risultava che la comunicazione di cancelleria eseguita il 3-12-2014 all’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del convenuto Pitullo all’indirizzo di posta elettronica reperito dal ‘reginde’ con messaggio di posta elettronica certificata non era stato consegnato, in quanto“l’utente non esiste”. A fro nte di questo dato, la sentenza ha dichiarato che la comunicazione dell’ordinanza non era stata possibile perché il procuratore del convenuto [OSCURATO:PERSONA] era privo di valido indirizzo di posta elettronica certificata; quindi, richiamato il disposto dell’art. 16 co.4 e 6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 179 conv. con mod. in legge 17-12-2012 n. 221 sulle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria da eseguire solo per via telematica e con deposito in cancelleria in caso di impossibilità della notifica telematica per cause imputabili al destinatario, ha ritenuto che l’ordinanza si dovesse ritenere comunicata mediante deposito in cancelleria, avvenuto al più tardi il 17-3-2015; ciò in quanto dalla consultazione degli atti della causa risultava che tale data era stata apposta sulle marche da bollo applicate sul retro dell’ordinanza, annullate con timbro dell’ufficio giudiziario ed eraanche stata scritta a mano sul retro della stessa ordinanza contenuta nel fascicolo processuale, in relazione all’attestazione riferita al rilascio delle copie esecutive dell’ordinanza. Di conseguenza ha dichiarato che l’appello avrebbe dovuto essere notificato entro trenta giorni da quella data e perciò entro il 16-4-2015 ex art. 704-quater cod. proc. civ., ed era stato tardivo l’ appello notificato solo il 26-5-2015. 3.Con atto notificato il 2-4-2019 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico articolato motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 cod. proc. civ. e 704-quater cod. proc. civ. nonché degli artt. 133, 134 e 323 cod. proc. civ.. In primo luogo sostiene che il messaggio pec del 3-12-2014, anche se fosse stato ricevuto dalla pec del destinatario, non era tale da integrare la comunicazione idonea a fare decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto aveva a oggetto solo l’invio dell’ordinanza all’Agenzia delle Entrate. Aggiunge che il procuratore del resistente avv. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di indirizzo pec, comunicato al Consiglio dell’Ordine dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e presso il quale riceveva le comunicazioni già dal 2013; perciò sostieneche la locuzione “l’utente non esiste” con la quale era stata giustificata la mancata consegna della comunicazione a quell’indirizzo pec non poteva significare che l’utente fosse privo di valido indirizzo di posta elettronica certificata. Infine lamenta che l’errore della corte territoriale sia consistito anche nell’avere attribuito al rilascio di copie dell’ordinanza la prova dell’avvenuto deposito in cancelleria, in quanto per ritenere tale deposito sarebbe stato necessario trovare annotazione che attestasse l’avvenuto deposito in cancelleriadell’ordinanza con la relativa data; evidenzia che il rilascio delle copie esecutive dell’ordinanza non era avvenuta a favore del difensore del convenuto, che era risultato soccombente in primo grado, ma afavore del difensore degli attori, i quali avevano successivamente notificato precetto. Quindi sostiene che, a fronte della mancata comunicazione dell’ordinanza, la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere applicabile ai fini dell’impugnazione il termine semestrale posto dall’art. 327 cod. proc. civ., nella fattispecie rispettato. 2.Il motivo è fondato, sotto il primo profilo relativo all’inidoneità della comunicazione del messaggio pec del 3-12-2014 a fare decorrere il termine breve per l’appello, con conseguente assorbimento degli altri profili. Come confermato da Cass. sez. un. 5 - 10 - 2022 n. 28975 - che al punto 11.2 ha specificamente esaminato la funzione della comunicazione dell’ordinanza emessa ex art. 702-ter cod. proc. civ. e la sua specificità rispetto alla comunicazione prevista d a ll’art. 133 co. 2 cod. proc. civ.-nel procedimento sommario di cognizione, al fine della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello, la comunicazione di cancelleria deve avere a oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione (nello stesso senso già Cass. sez. 2 16 febbraio 2022 n. 5079 Rv. 664178 - 01, Cass. sez.3 23 marzo 2017 n. 7401 Rv. 643833 - 01 ) . L e S ezioni Unite hanno evidenziato come appaia evidente la finalità della previsione “di veicolare un’informazione chiara e completa della decisione, nel suo testo integrale, per l’equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell’ufficio giudiziario: art.136 c.p.c.) e la notificazione (che l’ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte); non potendo farsi decorrere il termine breve d’impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendolenecessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità (così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in motivazione, con ampio richiamo di precedenti)”. Nella fattispecie la censura del ricorrente, secondo la quale il messaggio pec del 3-12-2014 non era idoneo a fare decorrere il termine breve in quanto aveva a oggetto solo la comunicazione dell’invio dell’ordinanza all’agenzia delle entrate, trova conferma nel diretto esame dell’attestazione telematica rilasciata dal Tribunale di Foggia alla quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata,al quale la Corte procede in quanto è denunciato error in procedendo (Cass. sez. 6-1 25-9-2019 n. 23834 Rv. 655419-01,Cass. sez. L 8-6-2016 n. 11738 Rv. 640032-01, per tutte).Infatti, in tale attestazione si legge che il “testo inviato con la PEC”aveva a “ oggetto ” “invio atti all’agenzia dell’entrate” e come “descrizione” “ordinanza ex art. 702 - bis rep. 4117/2014, inviato all’Agenzia delle Entrate”. Anche incontroricorso si sostiene essere evidente “che il messaggio era relativo all’avvenuto deposito di un provvedimento giudiziario corredato di numero di repertorio e che, altrettanto emblematicamente, veniva inviato all’Agenzia delle Entrate per le formalità della liquidazione della imposta di registro”; in questo modoneppure i controricorrenti, i quali avevano ricevuto quel messaggio, sostengono chelo stesso contenesse la trasmissione dell’ordinanza nel suo testo e per di più in forma integrale, comeinvece sarebbe stato necessario al fine del decorso del termine breve per l’impugnazione. Ne consegue che non si pone la necessità di verificare se sussistessero i presupposti per applicare l’art. 16 co. 6d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 179 conv. con mod. in legge 17-12-2012 n. 221, secondo il quale le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria in caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause imputabili al destinatario, né si pone la necessità di verificare le modalità del deposito dell’ordinanza in cancelleriaai fini della comunicazione, perché la comunicazione inviata con il messaggio pec del 3-12-2014 non era idonea a fare decorre il termine breve per l’impugnazione. Come pure confermato da Cass. sez. un.5-10- 2022 n. 28975, in mancanza delle formalità di comunicazione in forma integrale dell’ordinanza o di notificazione (nella fattispecie neppure allegata), l’ordinanza emessa ex art. 702-ter cod. proc. civ. può essere impugnata nel terminedi sei mesi dalla pubblicazione posto dall’art.327 cod. proc. civ.(nello stesso senso già Cass. sez. 1 13 - 12 - 2019 n. 32961 Rv. 656499-01, Cass. sez. 3 27 giugno 2018 n. 1 6893 Rv. 649509-01, per tutte). Pertantonella fattispecie l’appello, proposto con atto notificato il 26-5-2015 a fronte di ordinanza pubblicata il 27 - 11 - 2014, è stato tempestivo ed erroneamente è stato dichiarato inammissibile dalla sentenza impugnata. 3.In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari affinché proceda alla disamina nel merito dell’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimitàex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per la decisione anche