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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06147/2023

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( 1— ORDINANZA sul ricorso n. 8914/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato alla presentazione del ricorso con decreto del giudice del Tribunale di Rovigo, delegato alla procedura, del 8 febbraio 2019), elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n- 3318/2018 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 3 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Adito con ricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Venezia, con decreto emesso il 14 marzo 2012, ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di pagare a tale ricorrente complessivi euro 1.200.488,28, oltre interessi a titolo di corrispettivi per opere di servizio prestate in favore di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di contratto di appalto fra tali parti stipulato; con dichiarazione di immediata esecutività di parte dell'ingiunzione, pari a euro 250.537,89. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a tale decreto chiedendo: la revoca di tale atto e l'accertamento di insussistenza ovvero inesigibilità del credito; in via riconvenzionale: l'accertamento di avvenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa da essa fatta valere in conseguenza di plurimi inadempimenti dell'appaltatrice; la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, derivato nella misura nella citazione in opposizione indicato; il risarcimento dell'ulteriore danno a lei derivato dall'avere pagato a [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione e in concordato preventivo, euro 121.637,77 nonostante la cessione di tale credito a terzi non comunicatale prima del pagamento; l'estinzione, per compensazione, dei propri debiti verso [OSCURATO:PERSONA] e quelli (di natura risarcitoria) di quest'ultima verso essa opponente. 1.2 Nel giudizio di opposizione si costituì la curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato dal Tribunale di Rovigo poco prima della notificazione della citazione introduttiva di tale giudizio) che chiese, per quanto qui ancora interessa, la conferma del decreto opposto, deducendo inoltre l'inammissibilità dellla domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione proposte dalla convenuta in senso sostanziale per essere la cognizione su tali domande ed eccezione riservata al Tribunale di Rovigo nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo (artt. 93 e segg.

Lfall.). 1.3 Con sentenza pubblicata il 21 gennaio 2016 il Tribunale di Venezia; revocò il decreto ingiuntivo da lui emesso il 14 marzo 2012; condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] euro 252.922,74, oltre interessi (la curatela ricorrente lealmente afferma che il credito accertato da tal sentenza è in realtà pan a euro 473.460,63, di cui euro 250.537,89 già pagati da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del decreto opposto); dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:PERSONA].

2. Adita dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], Da Corte di appello di Venezia, con sentenza resa il 3 dicembre 2018, confermò le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione di tale sentenza di appello può così riassumersi: con memoria depositata ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che le proprie domande riconvenzionali venissero, nel giudizio di opposizione, valutate come eccezioni "protese a neutralizzare l'azione monitoria della quale veniva quindi chiesto il rigetto"; in tal guisa non operando "alcun malgoverno del referente normativo di cui all'art. 56 Legge fallimentare"; solo a fronte di una domanda riconvenzionale proposta contro la curatela del fallimento che domanda la conferma della statuizione di condanna recata da decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione deve decidere della domanda proposta in via monitoria, separare dalle cause riunite quella relativa alla domanda riconverizionale e rimettere solo quest'ultima al giudice delegato al fallimento; [OSCURATO:PERSONA] contesta esistenza e consistenza del credito dedotto dall'attore in senso sostanziale nel giudizio opposizione a decreto ingiuntivo eccependo la compensazione, anche solo parziale, fra i propri debiti e quelli, che assume essere più consistenti, della curatela del fallimento derivati dagli inadempimenti nella sentenza indicati; l'esame di tali eccezioni, relative a esistenza di crediti di [OSCURATO:PERSONA] verso la procedura, non è interdetto al giudice della cognizione di rito ordinario essendo dette eccezioni, di natura riconvenzionale, come tali non assimilabili a "richieste ai fini della partecipazione al concorso, come tali destinate ad una trattazione endofallimentare; tale interpretazione si pone in linea con il principio dell'inversione formale delle posizioni processuali delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il convenuto opposto deve dare prova di esistenza e consistenza del credito oggetto della domanda proposta con il ricorso per emissione del decreto ingiuntivo e l'attore opponente è onerato della prova dei fatti modificativi ovvero estintivi dello stesso credito; correttamente il Tribunale di Venezia ha proceduto "ad una ponderazione unitaria e comparativa dei reciproci inadempimenti che le parti si sono contestati", derivando il credito azionato in via monitoria da contratto con prestazioni corrispettive e avendo tale giudice evidenziato la fondatezza "della eccepita attivazione della clausola risolutiva espressa disciplinata nell'art. 14 del contratto avvenuta con missiva de 4 agosto 2011 di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.", con conseguente "disconoscimento del credito azionato per il periodo successivo a detta data non trovando giustificazione il pagamento del canone fisso previsto a carico di quest'ultima"; non vi è neppure l'esigenza di sospendere il processo di rito ordinario di cognizione, ex art.295 cod. proc. civ., in attesa della decisione sulla ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per i crediti in questa sede contrapposti a quello di cui la curatela si afferma titolare; "non apparendo distonica l'autonoma trattazione del giudizio di opposizione allo stato passivo ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo in questa sede aver luogo l'accertamento del credito opposto, meramente per stabilire se l'eccezione sia o meno fondata e se la stessa possa essere validamente portata in compensazione"; non sussiste poi il vizio di ultrapetizione, dedotto dall'appellante curatela, per avere il Tribunale scomputato dal credito azionato in via monitoria di complessivi euro 104.875,04, pari "alla percentuale di canone annuo complessivo rapportato ai mesi in cui il contratto non è stato eseguito (pari ad un terzo dell'importo di €. 314.625,12)"; e ciò, alla luce del contenuto complessivo della citazione introduttiva del giudizio di opposizione e della successiva richiesta di accertamento, in via di eccezione riconvenzionale, dell'avvenuta risoluzione di diritto conseguente alla volontà di [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della sopra indicata clausola risolutiva espressa; le medesime conclusioni si impongono quanto alle cessioni, notificate a [OSCURATO:PERSONA] prima della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] in bonis: alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), di propri crediti verso [OSCURATO:PERSONA] pari a complessivi euro 234.352,60; alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona (ora [OSCURATO:SOCIETA].) di propri crediti verso la stessa società pari a complessivi euro 118.943,58 ("come peraltro rilevato anche con sentenza n. 2701/18 della intestata Corte territoriale, sulla quale le parti hanno interloquito nei rispettivi atti difensivi"); non risulta peraltro sul punto applicabile l'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., "non potendo essere individuata - dalle allegazioni di parte - alcuna efficacia di accertamento del rapporto anche fuori del processo in cui lo stesso è stato pronunciato"; con conseguente non sussistenza di rapporto di pregiudizialità "non essendovi comunque prova della impugnazione della suddetta sentenza sulle cessioni di credito, ulteriore elemento valutativo del perimetro di applicazione di detta norma"; in definitiva, la curatela del fallimento non è titolare dei crediti dalla società in bonis a suo tempo ceduti alle sopra indicate banche; infine, alla luce del contenuto dei documenti depositati da [OSCURATO:PERSONA] (contenenti contestazioni "pervenute nella sfera di conoscibilità dell'appaltatrice"), anche una parte del credito della curatela (pari a complessivi euro 259.959,25) è correttamente negata dalla sentenza di primo grado facendo applicazione della regola dell'onere della prova, residuando sul punto "incertezza, alla luce del regime allegatorio e probatorio applicabile alla fattispecie"; in particolare, è corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA], "il creditore opposto avrebbe dovuto contrastare le deduzioni avversarie rendendo giudizialmente valutabile la sussistenza di tutti i presupposti contrattualmente previsti a corredo delle fatture azionate ed ex adverso contestate".

3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente otto motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, anch'esso assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione degli artt. 52, 56 e 75 I.fall., nonché degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ. in quanto: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale poi modificata in eccezione, anche riconvenzionale; la sentenza impugnata accoglie l'eccezione riconvenzionale mentre avrebbe dovuto separare la causa relativa alla domanda di esso ricorrente da quella relativa all'accertamento del controcredito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], rimettendo quest'ultima alla cognizione del giudice delegato al fallimento di esso ricorrente e sospendere il giudizio relativo al credito fatto valere da essa ricorrente fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito da svolgere secondo il procedimento di accertamento dei crediti previsto dalla legge fallimentare.

2. La sentenza impugnata è poi dalla ricorrente censurata per violazione degli artt. 52 e 96, sesto comma, I.fall., nonché degli artt.337 e 112 cod. proc. civ. (secondo motivo), in quanto: [OSCURATO:PERSONA] propose la domanda relativa ai crediti complessivamente fatti valere in via di eccezione nel giudizio definito in appello dalla sentenza impugnata col rito previsto dalla legge fallimentare per l'accertamento dei crediti dell'imprenditore fallito; tale domanda venne solo parzialmente accolta dal Tribunale di Rovigo con decreto emesso il 30 novembre 2015 a definizione di procedimento Cli opposizione al passivo (art. 99 I.fall.); alla luce di tale presupposto la Corte di appello di Venezia avrebbe dovuto dichiarare inammissibile "ogni giudizio sui controcrediti azionati da [OSCURATO:PERSONA]" ("se fu dichiarata inammissibile in sede ordinaria la domanda che ricomprende l'eccezione, anche quest'ultima doveva subire la stessa sorte"), ovvero sospendere il giudizio di appello in applicazione dell'art. 337 cod. proc. civ.; tale sospensione era vieppiù necessaria alla luce del contenuto della sentenza n. 2701 del 2018 resa dalla stessa Corte di appello di Venezia in controversia fra essa curatela, [OSCURATO:PERSONA] e le due banche cessionarie dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] (sostanziale identità della materia del contendere).

3. Con specifico riferimento ai crediti oggetto di, contestata, c:essione alle due banche, la sentenza impugnata è, secondo la ricorrente, caratterizzata da violazione dell'art. 96, sesto comma, I.fall. e dell'art. 2909 cod. civ. (terzo motivo), in quanto: le domande delle due banche di ammissione di tali crediti al passivo della procedura fallimentare vennero rigettate con decreto divenuto irrevocabile; è dunque "indebita, in questa causa, come in quella conclusasi con la sentenza n. 2701/2018, l'ulteriore riduzione di C. 353.296,18 del credito per C. 1.200.448 azionato dal fallimento con il procedimento monitorio".

4. Secondo la ricorrente (quarto motivo) la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 cod. civ. può costituire oggetto di eccezione riconvenzionale nel giudizio ordinario di cognizione, si pone in violazione del precetto recato dall'art. 72, quinto comma, I.fall. (relativo agli effetti, anche restitutori o risarcitori, nei confronti del curatore del fallimento della domanda di risoluzione di contratto proposta prima della sentenza di fallimento), in quanto: l'inammissibilità della domanda di risoluzione di contratto per inadempimento imputabile all'imprenditore proposta dopo la dichiarazione del fallimento di costui opera sia per la risoluzione disciplinata dall'art.1453 cod. civ. che per quella di diritto di cui al successivo art. 1456; ciò vale anche per l'eccezione riconvenzionale di avvenuto accertamento della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento quando la parte adempiente manifesti la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto; la ratio caratterizzante le disposizioni contenute nel citato art. 72, quinto comma, Lfall. (non è possibile ipotizzare per il curatore "il necessario presupposto dei contratti ineseguiti") comporta che la relativa applicazione "non può essere limitata non solo alle azioni, ma deve necessariamente essere estesa alle eccezioni".

5. I motivi sono da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione. 5.1 Le questioni sollevate con le censure testé sintetizzate sono le seguenti: a) coordinamento fra rito ordinario di cognizione, relativo a domande ed eccezioni proponibili, nei confronti del curatore di fallimento che faccia propria domanda di accertamento di credito dell'imprenditore, dal soggetto destinatario di tale ultima domanda, e rito speciale di cui alla legge fallimentare di accertamento di crediti da tale convenuto vantati nei confronti dell'imprenditore fallito (art. 52, secondo comma, e 92-103 I.fall.); b) contenuto precettivo dell'art. 72, quinto comma, I.fall. (effel:ti nei confronti del curatore di domanda di risoluzione di contratto per inadempimento dell'imprenditore fallito); c) efficacia dei provvedimenti giudiziali di accertamento, rispettivamente, di crediti del curatore di fallimento verso un soggetto che si affermi, a sua volta, creditore dell'imprenditore fallito alla luce dei precetti rispettivamente recati dall'art. 2909 cod. civ. (cosa giudicata) e dall'art. 96, sesto comma, Lfall. (c.d.

"giudicato endofallimentare"). 5.2 Premesso che non è in discussione in questa sede la questione relativa alla ammissibilità (alla luce del precetto recato dall'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile in ragione del tempo di instaurazione del giudizio di merito) della modificazione delle domande (nella specie, riconvenzionali) in eccezioni (nella specie, riconvenzionali), sulla questione sub a) la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice (ottenendone il rigetto totale o parziale) mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e segg.

Lfall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 30298 del 2017; Cass. n. 14418 del 2013, Cass. n. 64 del 2012; Cass. n. 287 del 2009) Quando la parte che ha proposto l'eccezione riconvenzionale in discorso nel giudizio ordinario di cognizione chiede nel corso di tale giudizio, in appello pendente (come nella specie), l'ammissione al passivo per gli stessi crediti oggetto dell'eccezione riconvenzionale, non vi sono i presupposti per la sospensione (artt. 337, secondo comma, 295 cod. proc.civ.) del giudizio ordinario di cognizione in grado di appello in attesa dell'esito del giudizio di verifica del passivo relativo agli stessi crediti, non potendo determinarsi, per le ragioni di seguito indicate a proposito della questione sub c), possibili contrasti fra giudicati. 5.3 Quanto alla questione relativa portata precettiva dell'art. 72, quinto comma, I.fall. in riferimento alla eccezione riconvenzionale di avvenuta risoluzione di diritto (ex art. 1456 cod. civ.) del contratto di appalto di servizi sulla cui base la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA], è innanzitutto da evidenziare che la sentenza impugnata conferma la statuizione della sentenza di primo grado che considerò non dovuti i crediti (oggetto di domanda proposta dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]) successivi alla ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della missiva del 4 agosto 2011, con cui [OSCURATO:PERSONA] dichiarò espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 di detto contratto, non essendo più efficace fra le parti, per effetto dell'accertata risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (art. 1456, secondo comma, cod. civ.), la clausola relativa al pagamento del "canone fisso".

In linea generale la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che: «La clausola risolutiva espressa può essere fatta valere in via di azione o di eccezione.

Nel primo caso, ove accerti la ricorrenza delle condizioni richieste, il giudice deve pronunciare la risoluzione; nel secondo si deve limitare a rigettare all'accertamento della risoluzione, già avvenuta fuori dal processo, con sentenza dichiarativa e non costitutiva (Cass. 6.9.1994, n. 7668» (così, in motivazione, Cass. n. 167 del 2005).

Nel caso di specie, l'eccezione riconvenzionalle di avvenuta risoluzione di diritto, ex art.1416 cod. civ. venne da [OSCURATO:PERSONA] proposta per far accertare: l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni di fare assunte con il contratto di appalto contenente detta clausola risolutiva espressa; il giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] ricevette la menzionata missiva di [OSCURATO:PERSONA] di volersi avvalere della clausola in questione; il conseguente verificarsi, fuori del processo, della risoluzione, per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], del contratto a partire dal giorno di ricezione della missiva; il conseguente venir meno del diritto di [OSCURATO:PERSONA] (e della curatela del suo fallimento che fece propria la domanda) a percepire il danaro dovuto a titolo di "canone fisso" a partire dal giorno in cui il contratto perse efficacia in conseguenza della sua risoluzione di diritto per inadempimento dell'appaltatore.

La motivazione di Cass. n. 19914 del 2017 è di segno opposto al significato che la ricorrente intende attribuirle, essendo in essa affermato che la giurisprudenza di legittimità: «ha affermato che il principio sancito nell'art.

Si della legge fallimentare nega al creditore concorsuale iniziative giudiziarie che alterino la par conditio creditorum, precludendogli, salve le tipiche eccezioni previste, l'azionabilità degli ordinari mezzi tutela del credito se e quando essi possano determinare, per gli effetti che ad essi sono propri, una soddisfazione delle ragioni creditorie che sfugga alla regola del concorso sostanziale, comportando una tutela satisfattiva che eluda la regola della cristallizzazione dei crediti e dell'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento.

In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con orientamento fermo e costante, che dopo il fallimento del debitore il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi di domanda diretta a far accertare, sempre con riferimento ad inadempimento anteriore, l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche (Cass. n. 7178 del 2002; Cass. n. 6713 del 1982; Cass. n. 12396 del 1998; Cass. n. 4365 del 2000; Cass. n. 376 1998).

Ne consegue che la domanda di risoluzione di un contratto, quand'anche finalizzata a un risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 del R.D. n. 267/42 (Sez. 1, Sentenza n. 25868 del 02/12/2011) e può essere anche proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo (Sez. 1, Sentenza n. 9170 del 03/05/2005)».

La questione relativa al tempo (anteriore ovvero posteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento di [OSCURATO:PERSONA]) della proposizione dell'eccezione riconvenzionale in discorso è dunque irrilevante dal momento che tale eccezione: non era in concreto finalizzata all'acquisto della proprietà di un bene da opporre al fallimento; era solo, come detto, funzionale a privare di causa la pretesa relativa a crediti vantati dalla curatela per il periodo successivo al giorno in cui il contratto divenne fra le parti inefficace in conseguenza della sua risoluzione di diritto, non anche a determinare effetti restitutori o risarcitori nei confronti della massa dei creditori dell'imprenditore fallito. 5.4 Quanto alla questione sub c), è opportuno riprodurre il contenuto precettivo delle disposizioni di legge rilevanti.

L'art. 2909 cod. civ. dispone che: "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".

Il contenuto dell'art. 96, sesto comma, 1.f.i311. è il seguente: «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso».

Tale difformità di effetti sostanziali, derivanti dalla definizione in senso formale dei giudizi che tali effetti rispettivamente determinano, comporta che il c.d.

"giudicato endofallimentare" relativo all'accertamento dei crediti nell'ambito del procedimento di ammissione al passivo e delle sue impugnazioni (oggi, l'opposizione e il ricorso per cassazione): a) ha effetti limitati al concorso allo stato passivo (cfr., fra le molte: Cass. n. 3957 del 2018; Cass. n. 1646 del 2018; Cass. n. 6524 del 2017; Cass. n. 21201 del 2017; Cass. n. 525 del 2016; Cass. n. 19960 del 2015); b) non fa dunque stato fra le parti (curatore e soggetto che si afferma creditore dell'imprenditore fallito) fuori del fallimento; anche perché il precetto recato dall'art. 120, quarto comma, I.fall., secondo cui il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo contro il debitore tornato in bonis, mostra, di evidenza', che il destinatario del decreto ingiuntivo fondato su tali atti giudiziali (interni alla procedura fallimentare) ha la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo e, dunque, contestare esistenza e consistenza del credito nei suoi confronti fatto valere; c) la conseguenza è che l'effetto di tale giudicato non si estende al giudizio di cognizione di cui il curatore del fallimento sia parte esercitando, in via di azione, diritti dell'imprenditore fallito ovvero esercitando diritti derivanti dal fallimento, in cui la controparte ha diritto di formulare eccezioni, anche riconvenzionali, per contrastare la pretesa, anche se i presupposti di tali eccezioni siano fatti da lei valere in via di azione nel procedimento di verificazione dei crediti.

Da quanto evidenziato deriva l'infondatezza dei primi quattro motivi del ricorso.

6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata non contiene, per le ragioni nell'atto illustrate, alcuna specifica confutazione delle contestazioni alla sentenza di primo grado da essa ricorrente mosse nel terzo, quarto e quinto motivo di appello, con conseguente violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

7. La censura è infondata, dal momento che la risposta data dalla sentenza impugnata ai motivi di appello è con chiarezza desumibile dal contenuto delle pagg. 7-9 di tale atto.

Quanto al vizio di motivazione, l'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. deve essere interpretato come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione dell'atto giurisdizionale a contenuto decisorio su diritti soggettivi oggetto di impugnazione; con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato), in quanto sostanziatesi nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (in questo senso, cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014).

Inoltre, è stato precisato che la motivazione della sentenza è solo apparente, e «la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così, Cass.

S.U. n. 22232 del 2016; nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 13977 del 2019).

In tale ordine di concetti, è in concreto da escludere la violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (determinante nullità della sentenza) da parte della sentenza impugnata, la cui motivazione (ancorché connotata da improprietà terminologiche e lessicali) è affatto intelligibile

8. Con il sesto motivo la sentenza impugnata è dal ricorrente criticata perché caratterizzata da violazione dell'art. 1667 cod. civ., in quanto, a fronte delle contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative alla mala esecuzione (vizi, non conformità alle regole dell'arte, difformità rispetto al contratto) dell'opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del contratto di appalto, essa ricorrente, che agiva per il pagamento dei compensi, contestò (nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado e nella citazione in appello) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato la prova "della tempestiva denuncia ex art. 1667 c.c." di esistenza e consistenza di tali vizi e la sentenza impugnata non risulta avere esaminato tale eccezione.

9. La censura è infondata, risultando che la sentenza in esame prende in specifica considerazione la questione relativa alla tempestiva denuncia dei vizi da parte della committente (pag. 9).

Le disposizioni speciali recate dall'art. 1667 cod. civ. attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali da tale articolo indicati., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di tale disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (in questo senso cfr.: Cass. n. 936 del 2010; Cass. n. 98 del 2019).

10. Il settimo motivo, intitolato "violazione del divieto di valori:nare dichiarazioni attoree", è inammissibile: non essendo riconducibile ad alcuno dei vizi indicati dall'art. 360 cod. proc. civ.; essendo invece intriso di questioni di merito e, dunque, all'evidenza finalizzato a provocare un esame di tali questioni in questa sede non consentito

11. Da ultimo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, di conferma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui rigettò anche la domanda relativa al "credito di un gruppo di fatture per €. 8.857,18, contestato dall'opponente solo sull'assunto che non sarebbe mai stato fatturato, e ciò sia nell'opposizione che nella conclusionale di primo grado", è caratterizzata da violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., non essendo stata specificamente contestata da [OSCURATO:PERSONA] l'esecuzione delle prestazioni "elencate nelle fatture che si assumono non inviate".

12. Anche tale motivo è inammissibile, non indicando la ricorrente (che si riferisce solo al contenuto della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e della comparsa conclusionale depositata in tale giudizio da [OSCURATO:PERSONA]) se e in quali termini la questione della non contestazione di tale credito sia stata dedotta nel giudizio di appello.13.

In conclusione: il ricorso deve essere rigettato; la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità è effettuata in applicazione del principio di soccombenza, con la conseguenza che la curatela ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla (vittoriosa) società controricorrente le spese da questa anticipate nel giudizio nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la curatela ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 10.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
( 1— ORDINANZA sul ricorso n. 8914/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato alla presentazione del ricorso con decreto del giudice del Tribunale di Rovigo, delegato alla procedura, del 8 febbraio 2019), elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n- 3318/2018 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 3 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Adito con ricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Venezia, con decreto emesso il 14 marzo 2012, ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di pagare a tale ricorrente complessivi euro 1.200.488,28, oltre interessi a titolo di corrispettivi per opere di servizio prestate in favore di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di contratto di appalto fra tali parti stipulato; con dichiarazione di immediata esecutività di parte dell'ingiunzione, pari a euro 250.537,89. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a tale decreto chiedendo: la revoca di tale atto e l'accertamento di insussistenza ovvero inesigibilità del credito; in via riconvenzionale: l'accertamento di avvenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa da essa fatta valere in conseguenza di plurimi inadempimenti dell'appaltatrice; la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, derivato nella misura nella citazione in opposizione indicato; il risarcimento dell'ulteriore danno a lei derivato dall'avere pagato a [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione e in concordato preventivo, euro 121.637,77 nonostante la cessione di tale credito a terzi non comunicatale prima del pagamento; l'estinzione, per compensazione, dei propri debiti verso [OSCURATO:PERSONA] e quelli (di natura risarcitoria) di quest'ultima verso essa opponente. 1.2 Nel giudizio di opposizione si costituì la curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato dal Tribunale di Rovigo poco prima della notificazione della citazione introduttiva di tale giudizio) che chiese, per quanto qui ancora interessa, la conferma del decreto opposto, deducendo inoltre l'inammissibilità dellla domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione proposte dalla convenuta in senso sostanziale per essere la cognizione su tali domande ed eccezione riservata al Tribunale di Rovigo nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo (artt. 93 e segg. Lfall.). 1.3 Con sentenza pubblicata il 21 gennaio 2016 il Tribunale di Venezia; revocò il decreto ingiuntivo da lui emesso il 14 marzo 2012; condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] euro 252.922,74, oltre interessi (la curatela ricorrente lealmente afferma che il credito accertato da tal sentenza è in realtà pan a euro 473.460,63, di cui euro 250.537,89 già pagati da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del decreto opposto); dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Adita dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], Da Corte di appello di Venezia, con sentenza resa il 3 dicembre 2018, confermò le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione di tale sentenza di appello può così riassumersi: con memoria depositata ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che le proprie domande riconvenzionali venissero, nel giudizio di opposizione, valutate come eccezioni "protese a neutralizzare l'azione monitoria della quale veniva quindi chiesto il rigetto"; in tal guisa non operando "alcun malgoverno del referente normativo di cui all'art. 56 Legge fallimentare"; solo a fronte di una domanda riconvenzionale proposta contro la curatela del fallimento che domanda la conferma della statuizione di condanna recata da decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione deve decidere della domanda proposta in via monitoria, separare dalle cause riunite quella relativa alla domanda riconverizionale e rimettere solo quest'ultima al giudice delegato al fallimento; [OSCURATO:PERSONA] contesta esistenza e consistenza del credito dedotto dall'attore in senso sostanziale nel giudizio opposizione a decreto ingiuntivo eccependo la compensazione, anche solo parziale, fra i propri debiti e quelli, che assume essere più consistenti, della curatela del fallimento derivati dagli inadempimenti nella sentenza indicati; l'esame di tali eccezioni, relative a esistenza di crediti di [OSCURATO:PERSONA] verso la procedura, non è interdetto al giudice della cognizione di rito ordinario essendo dette eccezioni, di natura riconvenzionale, come tali non assimilabili a "richieste ai fini della partecipazione al concorso, come tali destinate ad una trattazione endofallimentare; tale interpretazione si pone in linea con il principio dell'inversione formale delle posizioni processuali delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il convenuto opposto deve dare prova di esistenza e consistenza del credito oggetto della domanda proposta con il ricorso per emissione del decreto ingiuntivo e l'attore opponente è onerato della prova dei fatti modificativi ovvero estintivi dello stesso credito; correttamente il Tribunale di Venezia ha proceduto "ad una ponderazione unitaria e comparativa dei reciproci inadempimenti che le parti si sono contestati", derivando il credito azionato in via monitoria da contratto con prestazioni corrispettive e avendo tale giudice evidenziato la fondatezza "della eccepita attivazione della clausola risolutiva espressa disciplinata nell'art. 14 del contratto avvenuta con missiva de 4 agosto 2011 di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.", con conseguente "disconoscimento del credito azionato per il periodo successivo a detta data non trovando giustificazione il pagamento del canone fisso previsto a carico di quest'ultima"; non vi è neppure l'esigenza di sospendere il processo di rito ordinario di cognizione, ex art.295 cod. proc. civ., in attesa della decisione sulla ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per i crediti in questa sede contrapposti a quello di cui la curatela si afferma titolare; "non apparendo distonica l'autonoma trattazione del giudizio di opposizione allo stato passivo ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo in questa sede aver luogo l'accertamento del credito opposto, meramente per stabilire se l'eccezione sia o meno fondata e se la stessa possa essere validamente portata in compensazione"; non sussiste poi il vizio di ultrapetizione, dedotto dall'appellante curatela, per avere il Tribunale scomputato dal credito azionato in via monitoria di complessivi euro 104.875,04, pari "alla percentuale di canone annuo complessivo rapportato ai mesi in cui il contratto non è stato eseguito (pari ad un terzo dell'importo di €. 314.625,12)"; e ciò, alla luce del contenuto complessivo della citazione introduttiva del giudizio di opposizione e della successiva richiesta di accertamento, in via di eccezione riconvenzionale, dell'avvenuta risoluzione di diritto conseguente alla volontà di [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della sopra indicata clausola risolutiva espressa; le medesime conclusioni si impongono quanto alle cessioni, notificate a [OSCURATO:PERSONA] prima della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] in bonis: alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), di propri crediti verso [OSCURATO:PERSONA] pari a complessivi euro 234.352,60; alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona (ora [OSCURATO:SOCIETA].) di propri crediti verso la stessa società pari a complessivi euro 118.943,58 ("come peraltro rilevato anche con sentenza n. 2701/18 della intestata Corte territoriale, sulla quale le parti hanno interloquito nei rispettivi atti difensivi"); non risulta peraltro sul punto applicabile l'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., "non potendo essere individuata - dalle allegazioni di parte - alcuna efficacia di accertamento del rapporto anche fuori del processo in cui lo stesso è stato pronunciato"; con conseguente non sussistenza di rapporto di pregiudizialità "non essendovi comunque prova della impugnazione della suddetta sentenza sulle cessioni di credito, ulteriore elemento valutativo del perimetro di applicazione di detta norma"; in definitiva, la curatela del fallimento non è titolare dei crediti dalla società in bonis a suo tempo ceduti alle sopra indicate banche; infine, alla luce del contenuto dei documenti depositati da [OSCURATO:PERSONA] (contenenti contestazioni "pervenute nella sfera di conoscibilità dell'appaltatrice"), anche una parte del credito della curatela (pari a complessivi euro 259.959,25) è correttamente negata dalla sentenza di primo grado facendo applicazione della regola dell'onere della prova, residuando sul punto "incertezza, alla luce del regime allegatorio e probatorio applicabile alla fattispecie"; in particolare, è corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA], "il creditore opposto avrebbe dovuto contrastare le deduzioni avversarie rendendo giudizialmente valutabile la sussistenza di tutti i presupposti contrattualmente previsti a corredo delle fatture azionate ed ex adverso contestate". 3. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente otto motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, anch'esso assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione degli artt. 52, 56 e 75 I.fall., nonché degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ. in quanto: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale poi modificata in eccezione, anche riconvenzionale; la sentenza impugnata accoglie l'eccezione riconvenzionale mentre avrebbe dovuto separare la causa relativa alla domanda di esso ricorrente da quella relativa all'accertamento del controcredito fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], rimettendo quest'ultima alla cognizione del giudice delegato al fallimento di esso ricorrente e sospendere il giudizio relativo al credito fatto valere da essa ricorrente fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito da svolgere secondo il procedimento di accertamento dei crediti previsto dalla legge fallimentare. 2. La sentenza impugnata è poi dalla ricorrente censurata per violazione degli artt. 52 e 96, sesto comma, I.fall., nonché degli artt.337 e 112 cod. proc. civ. (secondo motivo), in quanto: [OSCURATO:PERSONA] propose la domanda relativa ai crediti complessivamente fatti valere in via di eccezione nel giudizio definito in appello dalla sentenza impugnata col rito previsto dalla legge fallimentare per l'accertamento dei crediti dell'imprenditore fallito; tale domanda venne solo parzialmente accolta dal Tribunale di Rovigo con decreto emesso il 30 novembre 2015 a definizione di procedimento Cli opposizione al passivo (art. 99 I.fall.); alla luce di tale presupposto la Corte di appello di Venezia avrebbe dovuto dichiarare inammissibile "ogni giudizio sui controcrediti azionati da [OSCURATO:PERSONA]" ("se fu dichiarata inammissibile in sede ordinaria la domanda che ricomprende l'eccezione, anche quest'ultima doveva subire la stessa sorte"), ovvero sospendere il giudizio di appello in applicazione dell'art. 337 cod. proc. civ.; tale sospensione era vieppiù necessaria alla luce del contenuto della sentenza n. 2701 del 2018 resa dalla stessa Corte di appello di Venezia in controversia fra essa curatela, [OSCURATO:PERSONA] e le due banche cessionarie dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] (sostanziale identità della materia del contendere). 3. Con specifico riferimento ai crediti oggetto di, contestata, c:essione alle due banche, la sentenza impugnata è, secondo la ricorrente, caratterizzata da violazione dell'art. 96, sesto comma, I.fall. e dell'art. 2909 cod. civ. (terzo motivo), in quanto: le domande delle due banche di ammissione di tali crediti al passivo della procedura fallimentare vennero rigettate con decreto divenuto irrevocabile; è dunque "indebita, in questa causa, come in quella conclusasi con la sentenza n. 2701/2018, l'ulteriore riduzione di C. 353.296,18 del credito per C. 1.200.448 azionato dal fallimento con il procedimento monitorio". 4. Secondo la ricorrente (quarto motivo) la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 cod. civ. può costituire oggetto di eccezione riconvenzionale nel giudizio ordinario di cognizione, si pone in violazione del precetto recato dall'art. 72, quinto comma, I.fall. (relativo agli effetti, anche restitutori o risarcitori, nei confronti del curatore del fallimento della domanda di risoluzione di contratto proposta prima della sentenza di fallimento), in quanto: l'inammissibilità della domanda di risoluzione di contratto per inadempimento imputabile all'imprenditore proposta dopo la dichiarazione del fallimento di costui opera sia per la risoluzione disciplinata dall'art.1453 cod. civ. che per quella di diritto di cui al successivo art. 1456; ciò vale anche per l'eccezione riconvenzionale di avvenuto accertamento della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento quando la parte adempiente manifesti la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto; la ratio caratterizzante le disposizioni contenute nel citato art. 72, quinto comma, Lfall. (non è possibile ipotizzare per il curatore "il necessario presupposto dei contratti ineseguiti") comporta che la relativa applicazione "non può essere limitata non solo alle azioni, ma deve necessariamente essere estesa alle eccezioni". 5. I motivi sono da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione. 5.1 Le questioni sollevate con le censure testé sintetizzate sono le seguenti: a) coordinamento fra rito ordinario di cognizione, relativo a domande ed eccezioni proponibili, nei confronti del curatore di fallimento che faccia propria domanda di accertamento di credito dell'imprenditore, dal soggetto destinatario di tale ultima domanda, e rito speciale di cui alla legge fallimentare di accertamento di crediti da tale convenuto vantati nei confronti dell'imprenditore fallito (art. 52, secondo comma, e 92-103 I.fall.); b) contenuto precettivo dell'art. 72, quinto comma, I.fall. (effel:ti nei confronti del curatore di domanda di risoluzione di contratto per inadempimento dell'imprenditore fallito); c) efficacia dei provvedimenti giudiziali di accertamento, rispettivamente, di crediti del curatore di fallimento verso un soggetto che si affermi, a sua volta, creditore dell'imprenditore fallito alla luce dei precetti rispettivamente recati dall'art. 2909 cod. civ. (cosa giudicata) e dall'art. 96, sesto comma, Lfall. (c.d. "giudicato endofallimentare"). 5.2 Premesso che non è in discussione in questa sede la questione relativa alla ammissibilità (alla luce del precetto recato dall'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile in ragione del tempo di instaurazione del giudizio di merito) della modificazione delle domande (nella specie, riconvenzionali) in eccezioni (nella specie, riconvenzionali), sulla questione sub a) la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice (ottenendone il rigetto totale o parziale) mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e segg. Lfall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 30298 del 2017; Cass. n. 14418 del 2013, Cass. n. 64 del 2012; Cass. n. 287 del 2009) Quando la parte che ha proposto l'eccezione riconvenzionale in discorso nel giudizio ordinario di cognizione chiede nel corso di tale giudizio, in appello pendente (come nella specie), l'ammissione al passivo per gli stessi crediti oggetto dell'eccezione riconvenzionale, non vi sono i presupposti per la sospensione (artt. 337, secondo comma, 295 cod. proc.civ.) del giudizio ordinario di cognizione in grado di appello in attesa dell'esito del giudizio di verifica del passivo relativo agli stessi crediti, non potendo determinarsi, per le ragioni di seguito indicate a proposito della questione sub c), possibili contrasti fra giudicati. 5.3 Quanto alla questione relativa portata precettiva dell'art. 72, quinto comma, I.fall. in riferimento alla eccezione riconvenzionale di avvenuta risoluzione di diritto (ex art. 1456 cod. civ.) del contratto di appalto di servizi sulla cui base la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA], è innanzitutto da evidenziare che la sentenza impugnata conferma la statuizione della sentenza di primo grado che considerò non dovuti i crediti (oggetto di domanda proposta dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]) successivi alla ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della missiva del 4 agosto 2011, con cui [OSCURATO:PERSONA] dichiarò espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 di detto contratto, non essendo più efficace fra le parti, per effetto dell'accertata risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (art. 1456, secondo comma, cod. civ.), la clausola relativa al pagamento del "canone fisso". In linea generale la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che: «La clausola risolutiva espressa può essere fatta valere in via di azione o di eccezione. Nel primo caso, ove accerti la ricorrenza delle condizioni richieste, il giudice deve pronunciare la risoluzione; nel secondo si deve limitare a rigettare all'accertamento della risoluzione, già avvenuta fuori dal processo, con sentenza dichiarativa e non costitutiva (Cass. 6.9.1994, n. 7668» (così, in motivazione, Cass. n. 167 del 2005). Nel caso di specie, l'eccezione riconvenzionalle di avvenuta risoluzione di diritto, ex art.1416 cod. civ. venne da [OSCURATO:PERSONA] proposta per far accertare: l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni di fare assunte con il contratto di appalto contenente detta clausola risolutiva espressa; il giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] ricevette la menzionata missiva di [OSCURATO:PERSONA] di volersi avvalere della clausola in questione; il conseguente verificarsi, fuori del processo, della risoluzione, per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], del contratto a partire dal giorno di ricezione della missiva; il conseguente venir meno del diritto di [OSCURATO:PERSONA] (e della curatela del suo fallimento che fece propria la domanda) a percepire il danaro dovuto a titolo di "canone fisso" a partire dal giorno in cui il contratto perse efficacia in conseguenza della sua risoluzione di diritto per inadempimento dell'appaltatore. La motivazione di Cass. n. 19914 del 2017 è di segno opposto al significato che la ricorrente intende attribuirle, essendo in essa affermato che la giurisprudenza di legittimità: «ha affermato che il principio sancito nell'art. Si della legge fallimentare nega al creditore concorsuale iniziative giudiziarie che alterino la par conditio creditorum, precludendogli, salve le tipiche eccezioni previste, l'azionabilità degli ordinari mezzi tutela del credito se e quando essi possano determinare, per gli effetti che ad essi sono propri, una soddisfazione delle ragioni creditorie che sfugga alla regola del concorso sostanziale, comportando una tutela satisfattiva che eluda la regola della cristallizzazione dei crediti e dell'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con orientamento fermo e costante, che dopo il fallimento del debitore il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi di domanda diretta a far accertare, sempre con riferimento ad inadempimento anteriore, l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche (Cass. n. 7178 del 2002; Cass. n. 6713 del 1982; Cass. n. 12396 del 1998; Cass. n. 4365 del 2000; Cass. n. 376 1998). Ne consegue che la domanda di risoluzione di un contratto, quand'anche finalizzata a un risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 del R.D. n. 267/42 (Sez. 1, Sentenza n. 25868 del 02/12/2011) e può essere anche proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo (Sez. 1, Sentenza n. 9170 del 03/05/2005)». La questione relativa al tempo (anteriore ovvero posteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento di [OSCURATO:PERSONA]) della proposizione dell'eccezione riconvenzionale in discorso è dunque irrilevante dal momento che tale eccezione: non era in concreto finalizzata all'acquisto della proprietà di un bene da opporre al fallimento; era solo, come detto, funzionale a privare di causa la pretesa relativa a crediti vantati dalla curatela per il periodo successivo al giorno in cui il contratto divenne fra le parti inefficace in conseguenza della sua risoluzione di diritto, non anche a determinare effetti restitutori o risarcitori nei confronti della massa dei creditori dell'imprenditore fallito. 5.4 Quanto alla questione sub c), è opportuno riprodurre il contenuto precettivo delle disposizioni di legge rilevanti. L'art. 2909 cod. civ. dispone che: "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa". Il contenuto dell'art. 96, sesto comma, 1.f.i311. è il seguente: «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso». Tale difformità di effetti sostanziali, derivanti dalla definizione in senso formale dei giudizi che tali effetti rispettivamente determinano, comporta che il c.d. "giudicato endofallimentare" relativo all'accertamento dei crediti nell'ambito del procedimento di ammissione al passivo e delle sue impugnazioni (oggi, l'opposizione e il ricorso per cassazione): a) ha effetti limitati al concorso allo stato passivo (cfr., fra le molte: Cass. n. 3957 del 2018; Cass. n. 1646 del 2018; Cass. n. 6524 del 2017; Cass. n. 21201 del 2017; Cass. n. 525 del 2016; Cass. n. 19960 del 2015); b) non fa dunque stato fra le parti (curatore e soggetto che si afferma creditore dell'imprenditore fallito) fuori del fallimento; anche perché il precetto recato dall'art. 120, quarto comma, I.fall., secondo cui il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo contro il debitore tornato in bonis, mostra, di evidenza', che il destinatario del decreto ingiuntivo fondato su tali atti giudiziali (interni alla procedura fallimentare) ha la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo e, dunque, contestare esistenza e consistenza del credito nei suoi confronti fatto valere; c) la conseguenza è che l'effetto di tale giudicato non si estende al giudizio di cognizione di cui il curatore del fallimento sia parte esercitando, in via di azione, diritti dell'imprenditore fallito ovvero esercitando diritti derivanti dal fallimento, in cui la controparte ha diritto di formulare eccezioni, anche riconvenzionali, per contrastare la pretesa, anche se i presupposti di tali eccezioni siano fatti da lei valere in via di azione nel procedimento di verificazione dei crediti. Da quanto evidenziato deriva l'infondatezza dei primi quattro motivi del ricorso. 6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata non contiene, per le ragioni nell'atto illustrate, alcuna specifica confutazione delle contestazioni alla sentenza di primo grado da essa ricorrente mosse nel terzo, quarto e quinto motivo di appello, con conseguente violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. 7. La censura è infondata, dal momento che la risposta data dalla sentenza impugnata ai motivi di appello è con chiarezza desumibile dal contenuto delle pagg. 7-9 di tale atto. Quanto al vizio di motivazione, l'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. deve essere interpretato come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione dell'atto giurisdizionale a contenuto decisorio su diritti soggettivi oggetto di impugnazione; con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato), in quanto sostanziatesi nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (in questo senso, cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Inoltre, è stato precisato che la motivazione della sentenza è solo apparente, e «la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così, Cass. S.U. n. 22232 del 2016; nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 13977 del 2019). In tale ordine di concetti, è in concreto da escludere la violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (determinante nullità della sentenza) da parte della sentenza impugnata, la cui motivazione (ancorché connotata da improprietà terminologiche e lessicali) è affatto intelligibile 8. Con il sesto motivo la sentenza impugnata è dal ricorrente criticata perché caratterizzata da violazione dell'art. 1667 cod. civ., in quanto, a fronte delle contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative alla mala esecuzione (vizi, non conformità alle regole dell'arte, difformità rispetto al contratto) dell'opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del contratto di appalto, essa ricorrente, che agiva per il pagamento dei compensi, contestò (nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado e nella citazione in appello) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato la prova "della tempestiva denuncia ex art. 1667 c.c." di esistenza e consistenza di tali vizi e la sentenza impugnata non risulta avere esaminato tale eccezione. 9. La censura è infondata, risultando che la sentenza in esame prende in specifica considerazione la questione relativa alla tempestiva denuncia dei vizi da parte della committente (pag. 9). Le disposizioni speciali recate dall'art. 1667 cod. civ. attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali da tale articolo indicati., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di tale disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (in questo senso cfr.: Cass. n. 936 del 2010; Cass. n. 98 del 2019). 10. Il settimo motivo, intitolato "violazione del divieto di valori:nare dichiarazioni attoree", è inammissibile: non essendo riconducibile ad alcuno dei vizi indicati dall'art. 360 cod. proc. civ.; essendo invece intriso di questioni di merito e, dunque, all'evidenza finalizzato a provocare un esame di tali questioni in questa sede non consentito 11. Da ultimo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, di conferma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui rigettò anche la domanda relativa al "credito di un gruppo di fatture per €. 8.857,18, contestato dall'opponente solo sull'assunto che non sarebbe mai stato fatturato, e ciò sia nell'opposizione che nella conclusionale di primo grado", è caratterizzata da violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., non essendo stata specificamente contestata da [OSCURATO:PERSONA] l'esecuzione delle prestazioni "elencate nelle fatture che si assumono non inviate". 12. Anche tale motivo è inammissibile, non indicando la ricorrente (che si riferisce solo al contenuto della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e della comparsa conclusionale depositata in tale giudizio da [OSCURATO:PERSONA]) se e in quali termini la questione della non contestazione di tale credito sia stata dedotta nel giudizio di appello.13. In conclusione: il ricorso deve essere rigettato; la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità è effettuata in applicazione del principio di soccombenza, con la conseguenza che la curatela ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla (vittoriosa) società controricorrente le spese da questa anticipate nel giudizio nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la curatela ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 10.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della