CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04565/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omessa comunicazione all’imputato, in via telematica, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale, nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dal 01/07/2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza del vizio di violazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione, è a sua volta manifestamente infondato, poiché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici palesemente contrastanti con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del Pubblico ministero o della parte civile» (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552-02, fattispecie in cui la Corte ha escluso che la prescrizione fosse maturata in epoca antecedente alla decisione di appello, attesi i molteplici rinvii in precedenza richiesti dal difensore, concessi con il consenso del Pubblico Ministero condizionato alla sospensione del termine di prescrizione ed in assenza di opposizione, sul punto, della difesa, erroneamente indicati nei verbali delle udienze come "termini a difesa", stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 108 cod. proc. pen.); che il ricorrente nel proporre il motivo, articola considerazioni del tutto generiche, non avendo tenuto delle plurime cause di sospensione della prescrizione emergenti dagli atti, neanche allegate in questa sede; considerato che la premessa difensiva, con la quale si contesta l’omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è quindi priva dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e senza dimostrare, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge (Sez.5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01); che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735-01) e che, comunque, il termine di prescrizione risulta maturato in epoca successiva alla decisione di appello; che, in base a tali indicazioni ermeneutiche, la prescrizione del reato risulta essere maturata in data 9/08/2025, ossia successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello, sicché trova applicazione il principio di diritto secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo