CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38760/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/08/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestiva- mente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1°/8/2021, il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D. Lgs. 286 del 1998, perché - senza giustificato motivo - non ottemperava all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, intimato dal Questore di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dal Questore di Catania il 21/3/2014 e il 4/7/2018. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], in permanenza fino al 4/7/2018. Il giudicante - constatata la condizione di irregolare permanenza in Italia del Sow, privo di permesso di soggiorno o di altro titolo autorizzativo, in spregio agli ordini dell'autorità - riteneva certa la conoscenza da parte dell'imputato della propria inottemperanza ai reiterati ordini questorili, essendo stato ripetutamente condannato per lo stesso titolo di reato, come risultava dalle annotazioni sul certificato penale. L'imputato veniva quindi condannato, escluse le attenuanti generiche, alla pena di C 10.000,00 di multa, nonché alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Sow, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando - ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il contestato reato. Invero, non vi è prova che l'imputato abbia avuto conoscenza legale degli ordini di allontanamento, mancando la prova della notifica dei medesimi; ed è illogica la motivazione sul punto resa nell'impugnata sentenza, poiché non sono state acquisite le sentenze di condanna per le medesime violazioni onde verificare la correttezza delle notifiche dei provvedimenti in quei casi. Si deduce inoltre manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 81 cod. pen., in quanto - una volta rilevata dal certificato penale l'esistenza di precedenti condanne irrevocabili per violazione della medesima normativa - il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'istituto della continuazione nel reato, che non necessita di sollecitazione da parte della difesa. 3. Il procuratore generale ha depositato una tempestiva requisitoria scritta (trattandosi di processo passibile di trattazione in tale forma, in mancanza di espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, a tenore dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020), chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Anche la difesa del ricorrente ha depositato tempestive conclusioni in forma scritta, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Il primo motivo lamenta la mancanza di prova della notifica al Sow degli ordini questorili di allontanamento. La natura del vizio denunciato consente a questa Corte di esaminare gli atti onde verificarne la ricorrenza. Da tale verifica è emerso che vi è in atti "Annotazione inerente i provvedimenti presi a carico" del Sow, in data 4/7/2018, del Comm. P.S. [OSCURATO:PERSONA] di Catania, da cui risulta (ultimo periodo) che "Alle successive ore 20,00 l'indagato veniva accompagnato presso l'[OSCURATO:PERSONA] dove gli veniva notificata l'espulsione e contestuale ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale". Pertanto, risulta che l'imputato abbia avuto notifica quanto meno dei provvedimenti del Questore di Catania, anche se non risulta corretta la motivazione del giudice di pace che aveva tratto la conoscenza da parte dell'imputato di tali ordini dalla diversa circostanza di avere riportato precedenti condanne per lo stesso reato in contestazione. 1.2. Parimenti infondata è la doglianza che il giudice non abbia valorizzato d'ufficio la continuazione tra il reato de quo e quelli di cui alle precedenti condanne: invero, in sede di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato in accertamento ed altri già giudicati può essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale (Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745), fermo restando che dall'impugnata sentenza non risulta alcuna sollecitazione in tal senso da parte dell'imputato, con la conseguenza che nemmeno incombeva al giudice indicare le ragioni del ritenuto mancato esercizio di tale facoltà. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 19 maggio