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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17450/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14165-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 avverso la sentenza n. 2266/2021 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022 ROMA, depositata il 26/03/2021; Data pubblicazione 30/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, rivendicando di essere proprietari di una cantina occupata dal convenuto ed invocandone la condanna al rilascio ed al risarcimento del danno.

Si costituiva il convenuto, resistendo e spiegando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, della proprietà del cespite in contestazione.

Con sentenza n. 14576/2015 il Tribunale accoglieva la domanda principale.

Con la sentenza impugnata, n. 2266/2021, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame interposto dal Bosio avverso la decisione di prima istanza, accertando l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore dello stesso, della proprietà della cantina oggetto di causa.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

RIGETTO del ricorso.

Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] gli odierni ricorrenti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022 Roma, rivendicando di essere proprietari di una cantina occupata Data pubblicazione 30/05/2022 dal convenuto e chiedendone la condanna al rilascio del bene ed al risarcimento del danno da occupazione senza titolo.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene controverso.

Con sentenza n.14576/2015 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al rilascio del bene ed al risarcimento del danno, quantificato in € 5.349 oltre interessi dalla sentenza.

Con la sentenza impugnata, n. 2266/2021, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame proposto dal Bosio, accertando l’intervenuto acquisto a suo favore della proprietà della cantina contestata per usucapione e rigettando la domanda spiegata in prime dagli odierni ricorrenti.

Questi ultimi propongono ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi.

Il primo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è infondato, in quanto la Corte territoriale, esaminando l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Navarretta e dalla [OSCURATO:PERSONA], appellati, l’ha rigettata sul presupposto che l’impugnazione spiegata dal Bosio consentisse di individuare i temi sottoposti all’esame del giudice di secondo grado.

Tale interpretazione, che è il frutto di un accertamento in fatto, è coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015, Rv.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 636741; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3 Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della Data pubblicazione 30/05/2022 specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551).

Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è inammissibile.

La Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta dei danti causa del Bosio, che aveva invitato la dante causa degli odierni ricorrenti a comparire dinanzi ad un notaio per formalizzare il trasferimento della proprietà della cantina in contestazione -che egli aveva di fatto occupato in virtù di un errore nell’iniziale assegnazione della pertinenza- non integrasse riconoscimento della proprietà altrui del bene.

Secondo la Corte di merito, infatti, “La proposta rivolta dalla dante causa dell’appellante alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel 1984 di formalizzare il cambio di intestazione della proprietà delle pertinenze (cantine) da ciascuno di essi occupate e l’invito alla stessa rivolto nel dicembre 1985 a recarsi dinanzi al notaio allo stesso fine non si configurano quali atti di riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, in quanto evidenziano solo la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma non esprimono anche la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale sulla cantina al suo titolare” (cfr. pagg. 4 della sentenza impugnata, in calce).

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 L’assunto non è condivisibile, posto che la convocazione del titolare Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022 del bene controverso dinanzi ad un notaio per la formalizzaData pubblicazione 30/05/2022zione dell’atto di acquisto dello stesso non implica soltanto la consapevolezza dell’altruità del cespite, ma anche la volontà di realizzarne l’acquisto a titolo derivativo, che è incompatibile con l’esercizio dell’azione di usucapione.

La giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella frase successiva della stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 5, in principio), afferma infatti che “Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 10/09/2004, Rv. 576945; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 23/06/2006, Rv. 592541; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13002 del 27/05/2010, Rv. 613176).

Ed il fatto che colui che agisce per il riconoscimento dell’acquisto del diritto di proprietà di un bene per usucapione abbia intavolato trattative finalizzate a realizzare l’acquisto per via derivativa di detto bene costituisce, normalmente, un indice del riconoscimento del diritto altrui, incompatibile con l’acquisto a titolo originario del diritto reale: cfr., sul punto, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27170 del 26/10/2018, Rv. 651019, secondo la quale “Costituendo la c.d. volontà attributiva del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 Numero sezionale 5192/2022 volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento Numero di raccolta generale 17450/2022Data pubblicazione 30/05/2022 dell'usucapione ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite”.

Ciò premesso, occorre tuttavia osservare che i ricorrenti non allegano, dal 1985 in poi, il compimento di alcun atto interruttivo del decorso del termine utile per l’usucapione, poiché la prima richiesta di restituzione della cantina -peraltro in sé non idonea ai fini dell’interruzione del predetto termine- viene collocata, nel ricorso, al 5.11.2009, mentre la causa risulta esser stata introdotta con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

A tale data, il ventennio utile per l’usucapione si era compiuto, anche soltanto a decorrere dal 1985, onde -pur dovendosi dare atto dell’incompletezza del ragionamento logico seguito dal giudice di seconde cure- la censura in esame va ritenuta inammissibile, perché essa non conduce ad una decisione della causa diversa da quella in concreto assunta dal giudice territoriale.

La terza censura, con la quale i ricorrenti invocano la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento di alcune voci di danno e di alcune spese, è evidentemente assorbita dall’inammissibilità del secondo motivo”. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della proposta di rigetto formulata dal Relatore, ravvisa i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Invero, la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare orientamento; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva.

La memoria depositata dalla parte controricorrente, invece, non contiene alcuna argomentazione giuridica, essendo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 meramente adesiva alla proposta del Relatore: essa, dunque, non Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022 va considerata ai fini della liquidazione delle spese del presente Data pubblicazione 30/05/2022 giudizio di legittimità.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14165-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 avverso la sentenza n. 2266/2021 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022 ROMA, depositata il 26/03/2021; Data pubblicazione 30/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, rivendicando di essere proprietari di una cantina occupata dal convenuto ed invocandone la condanna al rilascio ed al risarcimento del danno. Si costituiva il convenuto, resistendo e spiegando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, della proprietà del cespite in contestazione. Con sentenza n. 14576/2015 il Tribunale accoglieva la domanda principale. Con la sentenza impugnata, n. 2266/2021, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame interposto dal Bosio avverso la decisione di prima istanza, accertando l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore dello stesso, della proprietà della cantina oggetto di causa. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] gli odierni ricorrenti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022 Roma, rivendicando di essere proprietari di una cantina occupata Data pubblicazione 30/05/2022 dal convenuto e chiedendone la condanna al rilascio del bene ed al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene controverso. Con sentenza n.14576/2015 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al rilascio del bene ed al risarcimento del danno, quantificato in € 5.349 oltre interessi dalla sentenza. Con la sentenza impugnata, n. 2266/2021, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame proposto dal Bosio, accertando l’intervenuto acquisto a suo favore della proprietà della cantina contestata per usucapione e rigettando la domanda spiegata in prime dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi propongono ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. Il primo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è infondato, in quanto la Corte territoriale, esaminando l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Navarretta e dalla [OSCURATO:PERSONA], appellati, l’ha rigettata sul presupposto che l’impugnazione spiegata dal Bosio consentisse di individuare i temi sottoposti all’esame del giudice di secondo grado. Tale interpretazione, che è il frutto di un accertamento in fatto, è coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015, Rv. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 636741; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3 Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della Data pubblicazione 30/05/2022 specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551). Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è inammissibile. La Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta dei danti causa del Bosio, che aveva invitato la dante causa degli odierni ricorrenti a comparire dinanzi ad un notaio per formalizzare il trasferimento della proprietà della cantina in contestazione -che egli aveva di fatto occupato in virtù di un errore nell’iniziale assegnazione della pertinenza- non integrasse riconoscimento della proprietà altrui del bene. Secondo la Corte di merito, infatti, “La proposta rivolta dalla dante causa dell’appellante alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel 1984 di formalizzare il cambio di intestazione della proprietà delle pertinenze (cantine) da ciascuno di essi occupate e l’invito alla stessa rivolto nel dicembre 1985 a recarsi dinanzi al notaio allo stesso fine non si configurano quali atti di riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, in quanto evidenziano solo la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma non esprimono anche la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale sulla cantina al suo titolare” (cfr. pagg. 4 della sentenza impugnata, in calce). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 L’assunto non è condivisibile, posto che la convocazione del titolare Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022 del bene controverso dinanzi ad un notaio per la formalizzaData pubblicazione 30/05/2022zione dell’atto di acquisto dello stesso non implica soltanto la consapevolezza dell’altruità del cespite, ma anche la volontà di realizzarne l’acquisto a titolo derivativo, che è incompatibile con l’esercizio dell’azione di usucapione. La giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella frase successiva della stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 5, in principio), afferma infatti che “Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18207 del 10/09/2004, Rv. 576945; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 23/06/2006, Rv. 592541; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13002 del 27/05/2010, Rv. 613176). Ed il fatto che colui che agisce per il riconoscimento dell’acquisto del diritto di proprietà di un bene per usucapione abbia intavolato trattative finalizzate a realizzare l’acquisto per via derivativa di detto bene costituisce, normalmente, un indice del riconoscimento del diritto altrui, incompatibile con l’acquisto a titolo originario del diritto reale: cfr., sul punto, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27170 del 26/10/2018, Rv. 651019, secondo la quale “Costituendo la c.d. volontà attributiva del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 Numero sezionale 5192/2022 volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento Numero di raccolta generale 17450/2022Data pubblicazione 30/05/2022 dell'usucapione ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite”. Ciò premesso, occorre tuttavia osservare che i ricorrenti non allegano, dal 1985 in poi, il compimento di alcun atto interruttivo del decorso del termine utile per l’usucapione, poiché la prima richiesta di restituzione della cantina -peraltro in sé non idonea ai fini dell’interruzione del predetto termine- viene collocata, nel ricorso, al 5.11.2009, mentre la causa risulta esser stata introdotta con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tale data, il ventennio utile per l’usucapione si era compiuto, anche soltanto a decorrere dal 1985, onde -pur dovendosi dare atto dell’incompletezza del ragionamento logico seguito dal giudice di seconde cure- la censura in esame va ritenuta inammissibile, perché essa non conduce ad una decisione della causa diversa da quella in concreto assunta dal giudice territoriale. La terza censura, con la quale i ricorrenti invocano la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento di alcune voci di danno e di alcune spese, è evidentemente assorbita dall’inammissibilità del secondo motivo”. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della proposta di rigetto formulata dal Relatore, ravvisa i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Invero, la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare orientamento; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. La memoria depositata dalla parte controricorrente, invece, non contiene alcuna argomentazione giuridica, essendo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14165/2021 meramente adesiva alla proposta del Relatore: essa, dunque, non Numero sezionale 5192/2022Numero di raccolta generale 17450/2022 va considerata ai fini della liquidazione delle spese del presente Data pubblicazione 30/05/2022 giudizio di legittimità. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b
Sentenza Cassazione n. 17450/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris