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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 28702/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 21 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di Venezia, che ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero presso quel Tribunale avverso l'ordinanza con la quale Giudice per le indagini preliminari in sede aveva rigettato — per difetto di esigenze cautelari — la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di banc:arotta fraudolenta distrattiva, da operazioni dolose e da falso in bilancio, commessi in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia il 16 settembre 2009.

Il Tribunale del riesame ha, quindi, applicato agli indagati la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare qualunque ufficio direttivo di persone giuridiche e imprese per mesi sei, ritenendo sussistente l'esigenza di cautela specialpreventiva.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati a mezzo dei comuni difensori di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. quanto all'attualità ed alla concretezza delle esigenze cautelari.

Il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari difetterebbe in punto di esame della personalità degli indagati, sia quanto a loro comportamenti o atti concreti, sia quanto ai precedenti penali.

Tale vuoto non può ritenersi colmato con il riferimento al fallimento di altra società di cui erano titolari gli odierni indagati.

Quanto al profilo dell'attualità, il riferimento a condotte concernenti altre società del gruppo non soddisfa l'onere motivazionale richiesto dal codice di rito, laddove il fallimento dell'altra società del gruppo risale al 24 ottobre 2019, quindi poco più di un mese dopo la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e le condotte bancarottiere accertate in relazione a quel fallimento risalgono al 2003, 2012 e 2017, come si evince dalla richiesta di rinvio a giudizio, depositata dal pubblico ministero.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in punto di motivazione circa le ritenute esigenze cautelari.

La difesa — con apposita memoria — aveva smentito quanto sostenuto dal pubblico ministero a proposito delle altre società con il medesimo oggetto in cui gli indagati avrebbero rivestito ruoli apicali, con la conclusione che solo due erano operative.

Nell'ordinanza impugnata si dà per scontato che gli odierni indagati gestiscano altre società con lo stesso oggetto sociale, ma si evita accuratamente di confrontarsi con quanto sostenuto dalla difesa.

Se il Tribunale del riesame avesse affrontato la questione, si sarebbe reso conto che [OSCURATO:PERSONA] è titolare di partita I.V.A. e che [OSCURATO:PERSONA] è in pensione dai primi mesi del 2020.

Anche se [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA], n.d.e.) Gasparini era attualmente legale rappresentante della Automultibrand e della Sportline, in relazione a queste due società la memoria depositata dalla difesa e trascurata dal Tribunale del riesame aveva rappresentato una serie di circostanze che escludevano il rischio di recidiva, circostanze del tutto ignorate dal Collegio della cautela.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il coinvolgimento degli indagati in altre società il cui oggetto sociale è il medesimo della società in relazione alla quale le condotte sono contestate giustifica la valutazione circa il rischio di recidiva e la necessità di inibire lo svolgimento di attività di impresa, anche tenuto conto che gli indagati sono sottoposti a procedimento penale per fatti analoghi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati.

Essi colgono nel segno, in particolare, quando dirigono le proprie censure verso il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari.

E' manifestamente illogico, infatti, quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, secondo cui il mero rivestire cariche in altre società costituisce un indicatore dell'attualità del rischio di recidiva.

Come in tempi recentissimi sostenuto da Sez. 5 n. 1.9540 del 20 aprile 2022, Mataluni, infatti, la semplice circostanza che un indagato rivesta cariche sociali in altre società, senza ulteriori indicatori della possibiltà o della volontà concreta della reiterazione, anche nell'ambito dei diversi contesti imprenditoriali, dei reati già commessi nello svolgimento di altra attività di impresa, non può costituire un valido indicatore del rischio di ricaduta nel crimine.

Peraltro, i ricorrenti contestano anche che queste cariche persistano attualmente; sotto questo profilo, viene, infatti, in rilievo un'altra carenza dell'ordinanza impugnata — censurata nel secondo motivo di ricorso — laddove il Collegio della cautela non ha dato riscontro ad una memoria depositata in sede di riesame dalla difesa dei ricorrenti, nella quale si individuavano tutte le società riferibili agli indagati per evidenziare che: 1) molte società non erano più operative, 2) [OSCURATO:PERSONA] è titolare solo di una citta individuale 3) [OSCURATO:PERSONA] è in pensione dai primi mesi del 2020.

Quanto ad altre condotte bancarottiere cui si accenna nell'ordinanza impugnata — in teoria idonee a concretizzare ed eventualmente attualizzare il pericolo di recidiva —, il dato non è significativo per attualizzare la valutazione a farsi e far ritenere sussistenti, ad oggi, i pericula libertatis; l'altra vicenda giudiziaria concernente la bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla società M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. richiesta di rinvio a giudizio in atti), è relativa, infatti, solo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e concerne una società dichiarata fallita poco più di un mese dopo la [OSCURATO:SOCIETA]. (il 24 ottobre 2019), con condotte distrattive del 2012, 2013 e 2017, epoche cui ancorare la valutazione in punto di attualità (Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 278046M Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014, dep. 2015, Cassina, Rv. 263586; Sez. 5, n. 25458 del 08/04/2014, Negozio, Rv. 260212).

Tanto premesso, l'ordinanza impugnata va annullata affinché il Tribunale del riesame fornisca nuova motivazione in punto di attualità delle esigenze cautelari, con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 21 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di Venezia, che ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero presso quel Tribunale avverso l'ordinanza con la quale Giudice per le indagini preliminari in sede aveva rigettato — per difetto di esigenze cautelari — la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di banc:arotta fraudolenta distrattiva, da operazioni dolose e da falso in bilancio, commessi in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia il 16 settembre 2009. Il Tribunale del riesame ha, quindi, applicato agli indagati la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare qualunque ufficio direttivo di persone giuridiche e imprese per mesi sei, ritenendo sussistente l'esigenza di cautela specialpreventiva. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati a mezzo dei comuni difensori di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. quanto all'attualità ed alla concretezza delle esigenze cautelari. Il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari difetterebbe in punto di esame della personalità degli indagati, sia quanto a loro comportamenti o atti concreti, sia quanto ai precedenti penali. Tale vuoto non può ritenersi colmato con il riferimento al fallimento di altra società di cui erano titolari gli odierni indagati. Quanto al profilo dell'attualità, il riferimento a condotte concernenti altre società del gruppo non soddisfa l'onere motivazionale richiesto dal codice di rito, laddove il fallimento dell'altra società del gruppo risale al 24 ottobre 2019, quindi poco più di un mese dopo la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e le condotte bancarottiere accertate in relazione a quel fallimento risalgono al 2003, 2012 e 2017, come si evince dalla richiesta di rinvio a giudizio, depositata dal pubblico ministero. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in punto di motivazione circa le ritenute esigenze cautelari. La difesa — con apposita memoria — aveva smentito quanto sostenuto dal pubblico ministero a proposito delle altre società con il medesimo oggetto in cui gli indagati avrebbero rivestito ruoli apicali, con la conclusione che solo due erano operative. Nell'ordinanza impugnata si dà per scontato che gli odierni indagati gestiscano altre società con lo stesso oggetto sociale, ma si evita accuratamente di confrontarsi con quanto sostenuto dalla difesa. Se il Tribunale del riesame avesse affrontato la questione, si sarebbe reso conto che [OSCURATO:PERSONA] è titolare di partita I.V.A. e che [OSCURATO:PERSONA] è in pensione dai primi mesi del 2020. Anche se [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA], n.d.e.) Gasparini era attualmente legale rappresentante della Automultibrand e della Sportline, in relazione a queste due società la memoria depositata dalla difesa e trascurata dal Tribunale del riesame aveva rappresentato una serie di circostanze che escludevano il rischio di recidiva, circostanze del tutto ignorate dal Collegio della cautela. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il coinvolgimento degli indagati in altre società il cui oggetto sociale è il medesimo della società in relazione alla quale le condotte sono contestate giustifica la valutazione circa il rischio di recidiva e la necessità di inibire lo svolgimento di attività di impresa, anche tenuto conto che gli indagati sono sottoposti a procedimento penale per fatti analoghi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati. Essi colgono nel segno, in particolare, quando dirigono le proprie censure verso il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari. E' manifestamente illogico, infatti, quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, secondo cui il mero rivestire cariche in altre società costituisce un indicatore dell'attualità del rischio di recidiva. Come in tempi recentissimi sostenuto da Sez. 5 n. 1.9540 del 20 aprile 2022, Mataluni, infatti, la semplice circostanza che un indagato rivesta cariche sociali in altre società, senza ulteriori indicatori della possibiltà o della volontà concreta della reiterazione, anche nell'ambito dei diversi contesti imprenditoriali, dei reati già commessi nello svolgimento di altra attività di impresa, non può costituire un valido indicatore del rischio di ricaduta nel crimine. Peraltro, i ricorrenti contestano anche che queste cariche persistano attualmente; sotto questo profilo, viene, infatti, in rilievo un'altra carenza dell'ordinanza impugnata — censurata nel secondo motivo di ricorso — laddove il Collegio della cautela non ha dato riscontro ad una memoria depositata in sede di riesame dalla difesa dei ricorrenti, nella quale si individuavano tutte le società riferibili agli indagati per evidenziare che: 1) molte società non erano più operative, 2) [OSCURATO:PERSONA] è titolare solo di una citta individuale 3) [OSCURATO:PERSONA] è in pensione dai primi mesi del 2020. Quanto ad altre condotte bancarottiere cui si accenna nell'ordinanza impugnata — in teoria idonee a concretizzare ed eventualmente attualizzare il pericolo di recidiva —, il dato non è significativo per attualizzare la valutazione a farsi e far ritenere sussistenti, ad oggi, i pericula libertatis; l'altra vicenda giudiziaria concernente la bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla società M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. richiesta di rinvio a giudizio in atti), è relativa, infatti, solo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e concerne una società dichiarata fallita poco più di un mese dopo la [OSCURATO:SOCIETA]. (il 24 ottobre 2019), con condotte distrattive del 2012, 2013 e 2017, epoche cui ancorare la valutazione in punto di attualità (Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 278046M Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014, dep. 2015, Cassina, Rv. 263586; Sez. 5, n. 25458 del 08/04/2014, Negozio, Rv. 260212). Tanto premesso, l'ordinanza impugnata va annullata affinché il Tribunale del riesame fornisca nuova motivazione in punto di attualità delle esigenze cautelari, con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnat
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