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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31536/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente per intervenuta prescrizione del delitto di violenza privata; Considerato che l'imputata, con un unico motivo, lamenta che, poiché in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 è mutato il regime di procedibilità del delitto, in assenza della presentazione della querela da parte della persona offesa entro la data del 30 marzo 2023, la Corte d'appello avrebbe dovuto, invece, emanare sentenza di non doversi procedere per la causa più favorevole dell'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela; Rilevato che con la memoria depositata il procuratore della ricorrente ha ribadito e articolato diffusamente tale censura; Ritenuta la fondatezza della spiegata doglianza poiché la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di querela, che preclude lo stesso esercizio dell'azione penale, è preliminare a quella di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nel vaglio sulle cause di proscioglimento demandato al giudice dall'art.129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è improcedibile per difetto di querela; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per difetto di querela.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente per intervenuta prescrizione del delitto di violenza privata; Considerato che l'imputata, con un unico motivo, lamenta che, poiché in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 è mutato il regime di procedibilità del delitto, in assenza della presentazione della querela da parte della persona offesa entro la data del 30 marzo 2023, la Corte d'appello avrebbe dovuto, invece, emanare sentenza di non doversi procedere per la causa più favorevole dell'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela; Rilevato che con la memoria depositata il procuratore della ricorrente ha ribadito e articolato diffusamente tale censura; Ritenuta la fondatezza della spiegata doglianza poiché la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di querela, che preclude lo stesso esercizio dell'azione penale, è preliminare a quella di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nel vaglio sulle cause di proscioglimento demandato al giudice dall'art.129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è improcedibile per difetto di querela; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per difetto di querela. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 31536/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris