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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 14103/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12125/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1890/2017 depositata il 18/10/2017.

Oggetto: Servitù – Actio confessoria servitutis– Estinzione per prescrizione R.G.N. 12125/2018 Ud. 18/04/2023CC Sez.

S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 citò, innanzi il Tri bunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA], lamentando che quest’ultimo aveva realizzato dei manufatti a distanza inferiore a 10 metri da un metanodotto di titolarità dell’attrice, violando in tal modo una servitù costituita con contratto del 1970.

Il convenuto [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, contestò la fondatezza della domanda eccependo: che la violazione dedotta era già stata esclusa da una sentenza del Tribunale di Siracusa del 1980; che le opere realizzate non violavano la servitù; che in ogni caso le opere risalivano ad epoca anteriore al 1978, con conseguente acquisto per usucapione del diritto di mantenerle nella loro collocazione.

In via riconvenzionale, il convenuto chiese accertarsi sia l’intervenuta estinzione della servitù ex art. 1073 c.c. sia l’irregolare interramento del metanodotto in quanto effettuato a profondità con conforme al titolo.

2. Respinte dal Tribunale di Siracusa tutte le domande reciprocamente azionate dalle parti, venne proposto appello da [OSCURATO:PERSONA].

L’appello venne resistito da [OSCURATO:PERSONA] , il quale propose anche appello incidentale.

La Corte d’appello di Catania- dopo che il giudizio si era interrotto per la morte di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato riassunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza del 18 ottobre 2017, respinse l’appello incidentale, mentre accolse l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], condannando gli Sez.

S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 3 di 9 odierni ricorrenti ad arretrare ad almeno 10 metri dal metanodotto parte delle opere oggetto dell’originaria domanda dell’appellante.

La Corte territoriale osservò che: - alla luce della C.T.U. espletata in corso di giudizio era da escludersi che – come invece ritenuto dal giudice di prime cure – la sentenza del Tribunale di Siracusa del 1980 concernesse tutti i manufatti per cui era contezioso, dovendosi invece ritenere che la decisione aveva riguardato solo due delle sette opere oggetto delle doglianze dell’appellante; - escluso che con la C.T.U. si fosse sopperito ad una carenza probatoria delle deduzioni della [OSCURATO:PERSONA], l’originaria domanda riconvenzionale ex art. 1073 c.c. di [OSCURATO:PERSONA] – da qualificarsi come domanda di accertamento dell’estinzione del diritto dell’appellante principale a pretendere la non edificazione di opera a distanza inferiore a quella di mt. 10 – e la correlata eccezione di usucapione doveva ritenersi infondata, non essendo stata data prova da parte dell’originario convenuto – sul qu ale incombeva il relativo onere – del fatto che le opere in questione erano state realizzate almeno venti anni prima della proposizione della domanda; - quest’ultima prova non poteva essere desunta – con valenza confessoria - dalle affermazioni contenute nel la prima memoria ex art. 183 depositata da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, in quanto tali affermazioni erano da riferirsi ai manufatti già oggetto della decisione assunta dal Tribunale di Siracusa nel 1980; Sez.

S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 4 di 9 - infondato doveva ritenersi anche l ’appello incidentale relativo alla domanda di accertamento di non regolare interramento del metanodotto, non avendo l’originario convenuto offerto alcun indizio idoneo a suffragare l’allegazione e risultando, in questo quadro, del tutto esplorativa la richiesta di accertamento peritale, dovendosi invece accogliere l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata sul punto da [OSCURATO:PERSONA].

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania ricorrono [OSCURATO:PERSONA], MARILENA VECCHIOe [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattromotivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073 e 2697 c.c.

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere che le affermazioni contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di prime cure costituissero una dichiarazione confessoria in ordine alla realizzazione dei manufatti per cui è causa nel 1978.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c.

I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia disatteso l’istanza di espletamento di una CTU volta a verificare la quota di interramento del metanodotto, contrapponendo a tale rigetto Sez.

S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 5 di 9 l’espletamento della consulenza in relazione alla distanza dei manufatti dall’area gravata da servitù.

Argomentano, in particolare, che la consulenza non aveva finalità meramente esplorative, tenuto anche conto del fatto che non vi era possibilità di operare diversamente una verifica della situazione. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 2697 c.c.

I ricorrenti impugnano la decisione della Corte catanese nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto che la domanda di accertamento dell’irregolare interramento del metanodotto fosse comunque da respingersi, essendo decorso il termine prescrizionale di cui all’art.1073 c.c.

Argomentando in contrario che, trattandosi di servitù non apparente, all’ipotesi doveva trovare applicazione l’art. 1061 c.c., dovendosi conseguentemente escludere l’incidenza sul punto del decorso del tempo. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso dedu ce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto gli odierni ricorrenti soccombenti, con la conseguenza che l’accoglimento del ricorso dovrebbe condurre alla revisioneanche della statuizione delle spese di lite.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo, infatti, non rispetta i requisiti minimi di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., limitandosi a produrre un sommario stralcio di un’affermazione contenuta in un atto difensivo della controricorrente, senza tuttavia neppure riprodurre il contenuto delle istanze istruttorie cui tale mero stralcio dovrebbe riferirsi.

Sez.

S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 6 di 9 Risulta in tal modo carente anche l’insieme dei presupposti minimi che consentono a questa Corte di esercitare il potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto tale potere presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3612 del 04/ 02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).

È necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso, infatti, che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012;Cass.

Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Ill motivo, infatti, tende a prospettare come violazione di legge l’esercizio da parte del giudice di merito di un potere discrezionale, avendo questa Corte chiarito che costituisce, appunto, potere discrezionale del giudice di merito quello di accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che Sez.

S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 7 di 9 l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19377 del 2017; [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 305 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, Sentenza n.10849 del 11/05/2007).

Tale è il caso di specie, avendo la Corte territoriale evidenziato l’assoluta carenza dei sia pur minimi elementi indiziari idonei a fondare l’iniziativa officiosa di una verifica peritale, in tal modo motivando il mancato eserciziodel proprio potere discrezionale.

4. Il terzo motivo è, ancora, inammissibile.

La decisione impugnata, infatti, viene in modo chiaro a basarsi su una duplice ratio, costituita dall’affermazione della assenza di prove adeguate della violazione della quota di interramento, da un lato, e dellaprescrizione del diritto degli odierni ricorrenti, dall’altro.

Ne consegue che, una volta dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso –che tale prima ratio veniva ad investire – il motivo in esame si rivela inammissibile, alla luce del principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez.

S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 8 di 9 Sez. 6 -L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).

5. Anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo, in realtà, non deduce alcuna concreta violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. –avendo, del resto, la Corte territoriale applicato il canone della soccombenza - ma assume un valore meramente “prolettico” limitandosi ad argomentare le conseguenze che dovrebbero discendere dalla cassazione della sentenza impugnata anche sulla decisione in merito alle spese di giudizio.

6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Condanna i ricorrentia rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, Sez.

S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 9 di 9 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12125/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1890/2017 depositata il 18/10/2017. Oggetto: Servitù – Actio confessoria servitutis– Estinzione per prescrizione R.G.N. 12125/2018 Ud. 18/04/2023CC Sez. S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 citò, innanzi il Tri bunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA], lamentando che quest’ultimo aveva realizzato dei manufatti a distanza inferiore a 10 metri da un metanodotto di titolarità dell’attrice, violando in tal modo una servitù costituita con contratto del 1970. Il convenuto [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, contestò la fondatezza della domanda eccependo: che la violazione dedotta era già stata esclusa da una sentenza del Tribunale di Siracusa del 1980; che le opere realizzate non violavano la servitù; che in ogni caso le opere risalivano ad epoca anteriore al 1978, con conseguente acquisto per usucapione del diritto di mantenerle nella loro collocazione. In via riconvenzionale, il convenuto chiese accertarsi sia l’intervenuta estinzione della servitù ex art. 1073 c.c. sia l’irregolare interramento del metanodotto in quanto effettuato a profondità con conforme al titolo. 2. Respinte dal Tribunale di Siracusa tutte le domande reciprocamente azionate dalle parti, venne proposto appello da [OSCURATO:PERSONA]. L’appello venne resistito da [OSCURATO:PERSONA] , il quale propose anche appello incidentale. La Corte d’appello di Catania- dopo che il giudizio si era interrotto per la morte di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato riassunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza del 18 ottobre 2017, respinse l’appello incidentale, mentre accolse l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], condannando gli Sez. S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 3 di 9 odierni ricorrenti ad arretrare ad almeno 10 metri dal metanodotto parte delle opere oggetto dell’originaria domanda dell’appellante. La Corte territoriale osservò che: - alla luce della C.T.U. espletata in corso di giudizio era da escludersi che – come invece ritenuto dal giudice di prime cure – la sentenza del Tribunale di Siracusa del 1980 concernesse tutti i manufatti per cui era contezioso, dovendosi invece ritenere che la decisione aveva riguardato solo due delle sette opere oggetto delle doglianze dell’appellante; - escluso che con la C.T.U. si fosse sopperito ad una carenza probatoria delle deduzioni della [OSCURATO:PERSONA], l’originaria domanda riconvenzionale ex art. 1073 c.c. di [OSCURATO:PERSONA] – da qualificarsi come domanda di accertamento dell’estinzione del diritto dell’appellante principale a pretendere la non edificazione di opera a distanza inferiore a quella di mt. 10 – e la correlata eccezione di usucapione doveva ritenersi infondata, non essendo stata data prova da parte dell’originario convenuto – sul qu ale incombeva il relativo onere – del fatto che le opere in questione erano state realizzate almeno venti anni prima della proposizione della domanda; - quest’ultima prova non poteva essere desunta – con valenza confessoria - dalle affermazioni contenute nel la prima memoria ex art. 183 depositata da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, in quanto tali affermazioni erano da riferirsi ai manufatti già oggetto della decisione assunta dal Tribunale di Siracusa nel 1980; Sez. S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 4 di 9 - infondato doveva ritenersi anche l ’appello incidentale relativo alla domanda di accertamento di non regolare interramento del metanodotto, non avendo l’originario convenuto offerto alcun indizio idoneo a suffragare l’allegazione e risultando, in questo quadro, del tutto esplorativa la richiesta di accertamento peritale, dovendosi invece accogliere l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata sul punto da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania ricorrono [OSCURATO:PERSONA], MARILENA VECCHIOe [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattromotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073 e 2697 c.c. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere che le affermazioni contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di prime cure costituissero una dichiarazione confessoria in ordine alla realizzazione dei manufatti per cui è causa nel 1978. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia disatteso l’istanza di espletamento di una CTU volta a verificare la quota di interramento del metanodotto, contrapponendo a tale rigetto Sez. S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 5 di 9 l’espletamento della consulenza in relazione alla distanza dei manufatti dall’area gravata da servitù. Argomentano, in particolare, che la consulenza non aveva finalità meramente esplorative, tenuto anche conto del fatto che non vi era possibilità di operare diversamente una verifica della situazione. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 2697 c.c. I ricorrenti impugnano la decisione della Corte catanese nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto che la domanda di accertamento dell’irregolare interramento del metanodotto fosse comunque da respingersi, essendo decorso il termine prescrizionale di cui all’art.1073 c.c. Argomentando in contrario che, trattandosi di servitù non apparente, all’ipotesi doveva trovare applicazione l’art. 1061 c.c., dovendosi conseguentemente escludere l’incidenza sul punto del decorso del tempo. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso dedu ce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto gli odierni ricorrenti soccombenti, con la conseguenza che l’accoglimento del ricorso dovrebbe condurre alla revisioneanche della statuizione delle spese di lite. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, infatti, non rispetta i requisiti minimi di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., limitandosi a produrre un sommario stralcio di un’affermazione contenuta in un atto difensivo della controricorrente, senza tuttavia neppure riprodurre il contenuto delle istanze istruttorie cui tale mero stralcio dovrebbe riferirsi. Sez. S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 6 di 9 Risulta in tal modo carente anche l’insieme dei presupposti minimi che consentono a questa Corte di esercitare il potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto tale potere presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/ 02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). È necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso, infatti, che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012;Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020). 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Ill motivo, infatti, tende a prospettare come violazione di legge l’esercizio da parte del giudice di merito di un potere discrezionale, avendo questa Corte chiarito che costituisce, appunto, potere discrezionale del giudice di merito quello di accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che Sez. S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 7 di 9 l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19377 del 2017; [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 305 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, Sentenza n.10849 del 11/05/2007). Tale è il caso di specie, avendo la Corte territoriale evidenziato l’assoluta carenza dei sia pur minimi elementi indiziari idonei a fondare l’iniziativa officiosa di una verifica peritale, in tal modo motivando il mancato eserciziodel proprio potere discrezionale. 4. Il terzo motivo è, ancora, inammissibile. La decisione impugnata, infatti, viene in modo chiaro a basarsi su una duplice ratio, costituita dall’affermazione della assenza di prove adeguate della violazione della quota di interramento, da un lato, e dellaprescrizione del diritto degli odierni ricorrenti, dall’altro. Ne consegue che, una volta dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso –che tale prima ratio veniva ad investire – il motivo in esame si rivela inammissibile, alla luce del principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 8 di 9 Sez. 6 -L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 5. Anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, in realtà, non deduce alcuna concreta violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. –avendo, del resto, la Corte territoriale applicato il canone della soccombenza - ma assume un valore meramente “prolettico” limitandosi ad argomentare le conseguenze che dovrebbero discendere dalla cassazione della sentenza impugnata anche sulla decisione in merito alle spese di giudizio. 6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna i ricorrentia rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, Sez. S2 -R.G. 12125/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 9 di 9 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d
Sentenza Cassazione n. 14103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris