Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14258/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte di Appello di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato con rinvio; lette le conclusioni scritte depositate del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga annullato con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza pronunciata in data 27/05/2019 dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per assenza di motivazione sull'istanza di differimento della trattazione per legittimo impedimento depositata dalla difesa; il procedimento di gravame è affetto da nullità assoluta tenuto conto dell'invio a mezzo pec in data 26/09/2020, in periodo caratterizzato da difficoltà legate all'epidemia in corso e per evitare assembramenti, della richiesta di differimento da parte del difensore impegnato nella concomitante difesa di imputato detenuto; la Corte di appello non ha tenuto conto di tale istanza, pur regolarmente ricevuta dalla seconda sezione penale della Corte di appello.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà della stessa in relazione all'elemento soggettivo del reato; le considerazioni della Corte non sembrano effettivamente correlate alla contestazione elevata relativa non all'utilizzo di un ciclomotore di provenienza furtiva, ma di una targa di provenienza illecita, apposta su mezzo di trasporto regolarmente esistente, mai oggetto di denuncia di furto.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio attesa la mancata considerazione dell'istanza di legittimo impedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha allegato documentazione attestante l'invio e il ricevimento da parte della casella di posta dedicata dalla seconda sezione penale della Corte di appello di Palermo dell'istanza di legittimo impedimento a presenziare perché impegnato dinnanzi a diversa autorità giudiziaria, nella difesa di soggetto detenuto agli arresti domiciliari.

Effettivamente nel corpo della decisione non si rinviene alcuna considerazione e motivazione sull'istanza.

Tuttavia occorre rilevare come, contrariamente a quanto affermato in ricorso in modo piuttosto generico con riferimento ad esigenze di cautela per l'epidemia in corso, al momento dell'invio della comunicazione in questione non era ancora in vigore la disciplina conseguente alla epidemia da Covid-19 ai sensi del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni in I.n. 176 del 18 dicembre 2020.

Il decreto legge in questione è difatti entrato in vigore in data 29/10/2020, dunque in epoca successiva alla richiesta di differimento.

Considerata tale risolutiva circostanza, secondo l'orientamento costante di questa Corte sul tema, il difensore doveva sincerarsi, avendo effettuato un invio mediante mezzo informatico, che l'istanza fosse effettivamente pervenuta e posta a conoscenza della Corte di appello.

In tal senso, con principio costante che qui si intende ribadire, la Corte di cassazione ha affermato che l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione, restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della Cancelleria.

Nulla è stato in tal senso non solo provato, ma neanche allegato, in relazione alla fase di riferimento, con il motivo di ricorso. (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964-01; Sez.1, n. 17879 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276308-01; Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912-01).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tal senso occorre considerare come, con le argomentazioni difensive, pur in presenza di una c.d. doppia conforme quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sia stata proposta più che una critica argomentata alla motivazione della Corte di appello una lettura alternativa delle risultanze di merito non consentita in questa sede.

Si deve, difatti, ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01).

Va evidenziato, infatti, che già l'atto di appello presentato era assai generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice aveva ben delineato il contesto in cui veniva posta in essere la condotta imputata al ricorrente, poi confermata con motivazione logica e del tutto priva di aporie dalla Corte di appello, che ha richiamato puntualmente i fatti oggetto di accertamento, la provenienza furtiva del contrassegno di circolazione in possesso del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di giustificazione quanto alla provenienza di tale bene nella sua disponibilità.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casse delle ammende.

Così deciso in data 08 febbraio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte di Appello di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato con rinvio; lette le conclusioni scritte depositate del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga annullato con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza pronunciata in data 27/05/2019 dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per assenza di motivazione sull'istanza di differimento della trattazione per legittimo impedimento depositata dalla difesa; il procedimento di gravame è affetto da nullità assoluta tenuto conto dell'invio a mezzo pec in data 26/09/2020, in periodo caratterizzato da difficoltà legate all'epidemia in corso e per evitare assembramenti, della richiesta di differimento da parte del difensore impegnato nella concomitante difesa di imputato detenuto; la Corte di appello non ha tenuto conto di tale istanza, pur regolarmente ricevuta dalla seconda sezione penale della Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà della stessa in relazione all'elemento soggettivo del reato; le considerazioni della Corte non sembrano effettivamente correlate alla contestazione elevata relativa non all'utilizzo di un ciclomotore di provenienza furtiva, ma di una targa di provenienza illecita, apposta su mezzo di trasporto regolarmente esistente, mai oggetto di denuncia di furto. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio attesa la mancata considerazione dell'istanza di legittimo impedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha allegato documentazione attestante l'invio e il ricevimento da parte della casella di posta dedicata dalla seconda sezione penale della Corte di appello di Palermo dell'istanza di legittimo impedimento a presenziare perché impegnato dinnanzi a diversa autorità giudiziaria, nella difesa di soggetto detenuto agli arresti domiciliari. Effettivamente nel corpo della decisione non si rinviene alcuna considerazione e motivazione sull'istanza. Tuttavia occorre rilevare come, contrariamente a quanto affermato in ricorso in modo piuttosto generico con riferimento ad esigenze di cautela per l'epidemia in corso, al momento dell'invio della comunicazione in questione non era ancora in vigore la disciplina conseguente alla epidemia da Covid-19 ai sensi del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni in I.n. 176 del 18 dicembre 2020. Il decreto legge in questione è difatti entrato in vigore in data 29/10/2020, dunque in epoca successiva alla richiesta di differimento. Considerata tale risolutiva circostanza, secondo l'orientamento costante di questa Corte sul tema, il difensore doveva sincerarsi, avendo effettuato un invio mediante mezzo informatico, che l'istanza fosse effettivamente pervenuta e posta a conoscenza della Corte di appello. In tal senso, con principio costante che qui si intende ribadire, la Corte di cassazione ha affermato che l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione, restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della Cancelleria. Nulla è stato in tal senso non solo provato, ma neanche allegato, in relazione alla fase di riferimento, con il motivo di ricorso. (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964-01; Sez.1, n. 17879 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276308-01; Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912-01). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tal senso occorre considerare come, con le argomentazioni difensive, pur in presenza di una c.d. doppia conforme quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sia stata proposta più che una critica argomentata alla motivazione della Corte di appello una lettura alternativa delle risultanze di merito non consentita in questa sede. Si deve, difatti, ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). Va evidenziato, infatti, che già l'atto di appello presentato era assai generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice aveva ben delineato il contesto in cui veniva posta in essere la condotta imputata al ricorrente, poi confermata con motivazione logica e del tutto priva di aporie dalla Corte di appello, che ha richiamato puntualmente i fatti oggetto di accertamento, la provenienza furtiva del contrassegno di circolazione in possesso del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di giustificazione quanto alla provenienza di tale bene nella sua disponibilità. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casse delle ammende. Così deciso in data 08 febbraio 2022
Sentenza Cassazione n. 14258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris