CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18161-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO (C.F. DNLLGU67C10L1203), rapp. e dif. da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ., dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 14; - intimata - avverso la sentenza n. 6105/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st . di Latina, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. notificò all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO una cartella di pagamento per riprese, comprensive di sanzioni ed interessi, relative alla tassa automobilistica per l'anno di imposta 2012; che il contribuente impugnò la cartella predetta innanzi alla C.T.P. di Latina la quale, con sentenza n. 1448/2017, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, sez. st . di Latina, la quale, con sentenza n. 6105/19/2019, depositata il 4.11.2019, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la mancata indicazione, nella cartella, del tasso di interesse applicato e del relativo metodo di calcolo non comportasse un vizio dell'atto, non rientrando nel contenuto minimo della cartella di pagamento né, tantomeno, tra gli elementi che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono essere necessariamente indicati nel ruolo (la cui motivazione rientra in ogni caso nella competenza dell'ente impositore); che avverso tale decisione LUIGI D'ANIELLO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; è rimasta intimata VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; che fissata l'originaria udienza camerale per il 16.11.2021, all'esito della stessa la causa, con ordinanza depositata il successivo 1.3.2022, è stata rinvia a nuovo ruolo, al fine di Ric. 2020 n. 18161 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- consentire la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, nel frattempo succeduta ope legis all'EgurrALIA; che, all'esito di tale adempimento ad opera di parte ricorrente, sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato, in via del tutto preliminare, che parte ricorrente ha provveduto alla tempestiva rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] — AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, essendo stato l'atto consegnato dapprima all'Ufficio N.E.P. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, all'amministrazione destinataria il 14.4.2022 (cfr. relata di notifica); che sempre in via preliminare va disattesa la richiesta di rinvio della causa alla pubblica udienza, non venendo in evidenza questioni di valore nomofilattico ultronee rispetto a quelle già recentemente decise da Cass., Sez. U, 14.7.2022, n. 22281, Rv. 665273-01, e rientrando le ulteriori questioni di diritto coinvolte, anche alla luce dei principi applicabili in concreto alla fattispecie, tra quelle riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ.; che, a tale proposito, la manifesta fondatezza o meno dei motivi proposti non appare discendere — come pure adombrato dal D'ANIELLO nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. - da uno stato soggettivo del ricorrente (la cui consapevolezza, rispetto alla proposizione di un'azione manifestamente inammissibile o infondata, condurrebbe, piuttosto, all'applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ.), quanto, piuttosto, dall'evidenza decisoria; né, ancora, la trattazione camerale appare preclusa dalla avvenuta formulazione di una seconda Ric. 2020 n. 18161 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- proposta, diversa da quella depositata dall'originario relatore prima del rinvio interlocutorio alla presente udienza per la rinotifica del controricorso, se solo si considera che il procedimento può essere definito ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. non solo ove ricorra un'ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore - atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. U, 16.4.2009, n. 8999, Rv. 607447-01; Cass., Sez. 6-2, 23.3.2017, n. 7605, Rv. 643667-01) - ma finanche laddove la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale (Cass., Sez. 6-3, 7.10.2021, n. 27305, Rv. 662443-01); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della I. n. 212 del 2000, nonché dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la C.T.R. erroneamente (a) escluso che la cartella impugnata necessitasse di una specifica motivazione in punto di interessi applicati e relativo metodo di calcolo nonché (b) fatto riferimento ad una disposizione - l'art. 30 cit. - non applicabile alla fattispecie né mai invocata, essendo in contestazione non già gli interessi moratori maturati dopo la notifica della cartella di pagamento, bensì quelli oggetto di ripresa mediante la cartella di pagamento impugnata; che il motivo è, in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile; che questa Corte, con la recente decisione resa a Sezioni Unite in data 14.7.2022, n. 22281, Rv. 665273-01 ha chiarito che la Ric. 2020 n. 18161 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -4 - cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; che nella specie, è pacifico (cfr. ricorso, p. 2, penultimo cpv.) che l'avviso di accertamento prodromico alla formazione del ruolo sotteso alla cartella già conteneva la richiesta al contribuente del pagamento di interessi: con il che, in applicazione del suesposto principio (affermato in quella che il contribuente identifica, nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., come la "prima parte" dell'insegnamento delle Sezioni Unite), alcuna ulteriore motivazione deve ritenersi richiesta al riguardo (né, a ben vedere ed a tutto volere, parte ricorrente ha trascritto in ricorso la motivazione dell'avviso di accertamento in questione in punto di interessi, sì da Ric. 2020 n. 18161 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -5- x determinare, in ogni caso, una carenza di specificità del motivo in parte qua, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.); che, quanto, poi, alla lamentata errata applicazione dell'art. 30 cit., il motivo si appalesa inammissibile, (a) per non cogliere il contribuente la ratio decidendi della sentenza impugnata, e comunque, (b) per difetto di specificità (arg. da Cass., Sez. 1, 2.2.2017, n. 2771, Rv. 643715-01). Osserva infatti la Corte che, nella parte espositiva dedicata allo "svolgimento del processo", la C.T.R. chiarisce che la violazione della norma predetta fu — al contrario di quanto dedotto in ricorso - posta a fondamento di uno specifico motivo di appello da parte del contribuente (cfr. p. 1, secondo cpv., sub a), mentre, nella parte "motiva" della medesima decisione impugnata, è altresì evidente che la C.T.R. ebbe a trattare separatamente i profili relativi agli interessi maturati prima (p. 2, ult. cpv.) e dopo (p. 3, prime nove righe della motivazione) la notifica della cartella. Sicché, non solo il richiamo all'art. 30 cit. appare conseguente ad una difesa del ricorrente (il quale, non avendo trascritto il contenuto dell'atto di gravame, preclude alla Corte qualsivoglia valutazione circa l'eventuale ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i giudici di appello), ma esso è comunque finalizzato ad una decisione su interessi (moratori e, quindi) "altri" rispetto a quelli esposti in cartella, il cui richiamo — evidenzia la C.T.R. - serve unicamente quale mero avvertimento circa le conseguenze derivanti dal mancato pagamento degli importi recati dall'atto impugnato; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, circa "la presenza di Ric. 2020 n. 18161 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 6 4e errori, dimostrati per tabulas, dei codici tributi assegnati ad ogni voce di credito nella cartella impugnata"; che il motivo - il quale disvela un error in procedendo per omissione di pronunzia su uno specifico motivo di appello (come d'altronde riconosciuto dallo stesso ricorrente alla p. 17, primo cpv., del ricorso) - è inammissibile; che è sufficiente osservare in proposito che, ove il ricorrente lamenti - come nella specie - l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande (recte, ad uno dei motivi di appello) o eccezioni proposte, pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art.360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., cionondimeno occorre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, altrimenti, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione - come avvenuto nella specie - sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE intimata e non avendo svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di LUIGI D'ANIELLO, dell'ulteriore importo a Ric. 2020 n. 18161 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -7- 7/L titolo di contributo un