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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24265/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA]., sedente in Conegliano, in persona del legalerappresentante, e, per essa, la mandataria, giusta procura 22 giugno2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sedente in Milano, in persona delprocuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Milano, in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 301/24 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il1° febbraio 2024 e notificata il 6 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del noveluglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione nell’ambitodi procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Milano edistinta al R.G.E. 808/2015 promossa nei suoi riguardi da [OSCURATO:SOCIETA]., sullabase di titoli costituiti da due decreti ingiuntivi del Tribunale di Lodi emessinel 2008 e dalle relative sentenze con cui erano rigettate le opposizioni exart. 645 cod. proc. civ.

In tale esecuzione interveniva la [OSCURATO:PERSONA] diSondrio (cui è succeduta [OSCURATO:SOCIETA]), titolare di ipoteche sui medesimiimmobili, accese rispettivamente nel 2001 e nel 2008.Nel 2011 il Bonazzi aveva ceduto alla moglie, nell’ambito di unprocedimento per separazione personale dei coniugi, la nuda proprietà deisuddetti immobili, riservandosi il diritto d’abitazione sull’appartamento equello d’uso sulle autorimesse.[OSCURATO:PERSONA] nel 2013 instaurava un’azione revocatoria in relazione atale atto, a seguito della quale il Tribunale di Milano dichiarava l’inefficaciadella cessione.La sentenza veniva annotata a margine delle trascrizioni relative alsequestro conservativo già disposto in corso di causa.Nel sequestro così convertito in pignoramento, instaurata la proceduraesecutiva relativa, interveniva la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.Nell’ambito dell’opposizione di cui si tratta, il Bonazzi ha sostenuto che larevocatoria avrebbe avuto ad oggetto solo la cessione della nudaproprietà, e non i diritti conservati dallo stesso, di abitazione ed uso.Il Tribunale di Milano, in esito al giudizio di merito, respingeval’opposizione.In sede di gravame, la Corte ambrosiana confermava la pronuncia diprimo grado.In particolare, in quel giudizio il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto,conformemente al contenuto dell’atto, di “accertarsi l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei propri confronti della cessione di immobili disposta con rogitoNumero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/2026… col quale [OSCURATO:PERSONA] cede … riservandosi vita natural durante ildiritto di abitazione sull’appartamento e di uso sulle autorimesse”.Il Tribunale aveva dato atto che l’atto riguardava non solo la cessionedella nuda proprietà, ma appunto anche la costituzione dei due dirittiminori in capo al cedente, per cui la sentenza travolgeva gli atti nella lorogeneralità.Ricorre dunque il Bonazzi in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre icreditori resistono a mezzo di distinti controricorsi.Il ricorrente e BPM hanno depositato memorie illustrative.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2901 e 2902 cod. civ., nonché nullità della sentenza, in quanto larevocatoria non produce effetti recuperatori del bene dismesso; larevocatoria, comportando solo l’inefficacia relativa dell’atto nei confrontidell’attore vittorioso, non potrebbe avere l’effetto di consolidare il dirittodella cui cessione si tratta (nel caso, la nuda proprietà) con quelli rimastial cedente (nel caso, rispettivamente, l’abitazione e l’uso).La sentenza d’appello, invece, presuppone l’assunta “riespansione” deldiritto la cui cessione è stata revocata e di quelli rimasti, riferendosi alla“piena proprietà”.Ma la sentenza sarebbe altresì nulla per assoluta carenza di motivazione,mancando qualsiasi spiegazione del percorso logico seguito per giungereall’affermazione secondo cui “all’esito della revocatoria (la nuda proprietà)si riespande in proprietà piena”.1.1.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili di cui si compone.Intanto, la sentenza non è affetta da carenza di motivazione, che si hasolo allorché non sia evincibile dalla stessa l’iter logico su cui si fonda ladecisione, perché la Corte ambrosiana, aderendo alle argomentazioniNumero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/2026spese dal primo giudice, peraltro tramite autonoma valutazione, hafondato la decisione sul presupposto che, se il proprietario con l’atto si“riserva” i diritti minori e al contempo cede la nuda proprietà, egli rimanetitolare del residuo diritto.Evidente, dunque, che con la censura indicata in realtà la parte ricorrenteintendeva discutere il fondamento della motivazione, non la suasussistenza.Inoltre, la statuizione appare sul punto nella sostanza corretta in quanto,partendo dal presupposto evidente che l’azione esecutiva della cuiopposizione si tratta era stata promossa proprio dal creditore che avevaottenuto la declaratoria di inefficacia dell’atto suddetto, ai finidell’esecuzione si ha - appunto a seguito della declaratoria d’inefficacia - laricostituzione (almeno in confronto del creditore stesso, ed è questo chequi rileva) della pignorabilità della piena proprietà.2.

Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 2901 cod. civ., inquanto, anzitutto, la sentenza impugnata non ha considerato che, se l’attodel 2011 provocava due effetti distinti, l’uno traslativo della nudaproprietà e l’altro costitutivo dei diritti minori, i creditori interessatiavrebbero dovuto chiedere la revoca di entrambi, il che non sarebbeavvenuto.Inoltre, anche sotto tal profilo, il mero richiamo all’unitarietà dell’atto nongiustificherebbe la conclusione assunta dai giudici d’appello secondo cui larevocatoria riguardava anche la costituzione dei diritti minori.2.1.

Anche tale motivo è infondato.Da un lato, il giudice d’appello ha ritenuto che l’intero atto e i relativieffetti fossero oggetto di revocatoria, e ciò ha fatto sulla scortadell’interpretazione della domanda introduttiva; d’altronde, i diritti realiminori sono rimasti incontestabilmente in capo al debitore; dall’altro,proprio il riferimento al tenore dell’atto introduttivo e all’effettoNumero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/2026complessivo e unitario dell’atto rende ragione più che idonea delladecisione.3.

Col terzo mezzo si deduce ulteriormente nullità della sentenza permotivazione apparente in relazione alla seconda parte della motivazione(quella oggetto del secondo motivo).Anzitutto tale motivazione si troverebbe in insanabile contrasto conquanto affermato nella prima parte della stessa.Inoltre, la motivazione richiamerebbe in modo parziale l’atto introduttivo esarebbe altresì incomprensibile il riferimento dei giudici d’appello al fattoche il Banco attore non avrebbe potuto dire di più di quanto disse appuntonell’atto introduttivo medesimo.3.1.

Anche tale motivo è infondato.Intanto, non v’è alcuna insanabile contraddittorietà interna allamotivazione della sentenza impugnata, visto che nella stessa si affermacostantemente che l’intero compendio è soggetto all’aggressione esecutivadei creditori.In particolare, non pare contraddittoria, alla luce di ciò, l’affermazionesecondo cui la sentenza travolge l’atto nella sua generalità e quella per cuiall’esito della revocazione si riespande la piena proprietà.A parte l’irrilevanza della ricostruzione ai fini del giudizio di opposizioneall’esecuzione, visto che, come già osservato, l’esecuzione viene promossadal creditore attore in revocatoria e i diritti minori sono pacificamenterimasti in capo al debitore, né risulta mai essere stata proposta questionecirca l’impignorabilità del diritto di abitazione in quanto tale, risultaevidente che entrambi gli effetti (il trasferimento della nuda proprietà e lacostituzione dei diritti reali minori che il cedente si riservava) sonoriconducibili all’atto in questione; del resto, questi ultimi, in quanto dirittidi godimento connessi alla piena proprietà, essendo stati esclusi daltrasferimento, non potevano che restare in capo al cedente-debitore.Numero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/2026Ciò che dunque esprime la pronuncia gravata è semplicemente che,restato il Bonazzi titolare dei diritti reali di godimento, nei confronti deicreditori cui la cessione sia dichiarata inopponibile – come già detto aproposito del primo motivo – la piena proprietà è ormai liberamenteaggredibile.4.

Il ricorso dev’essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo alricorrente soccombente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento indicato indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione dellespese, che liquida in € 5.900,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e in €7.700,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre, per ognuna di entrambe,rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. sedovute, ed € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il nove luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., sedente in Conegliano, in persona del legalerappresentante, e, per essa, la mandataria, giusta procura 22 giugno2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sedente in Milano, in persona delprocuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Milano, in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 301/24 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il1° febbraio 2024 e notificata il 6 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del noveluglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione nell’ambitodi procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Milano edistinta al R.G.E. 808/2015 promossa nei suoi riguardi da [OSCURATO:SOCIETA]., sullabase di titoli costituiti da due decreti ingiuntivi del Tribunale di Lodi emessinel 2008 e dalle relative sentenze con cui erano rigettate le opposizioni exart. 645 cod. proc. civ. In tale esecuzione interveniva la [OSCURATO:PERSONA] diSondrio (cui è succeduta [OSCURATO:SOCIETA]), titolare di ipoteche sui medesimiimmobili, accese rispettivamente nel 2001 e nel 2008.Nel 2011 il Bonazzi aveva ceduto alla moglie, nell’ambito di unprocedimento per separazione personale dei coniugi, la nuda proprietà deisuddetti immobili, riservandosi il diritto d’abitazione sull’appartamento equello d’uso sulle autorimesse.[OSCURATO:PERSONA] nel 2013 instaurava un’azione revocatoria in relazione atale atto, a seguito della quale il Tribunale di Milano dichiarava l’inefficaciadella cessione.La sentenza veniva annotata a margine delle trascrizioni relative alsequestro conservativo già disposto in corso di causa.Nel sequestro così convertito in pignoramento, instaurata la proceduraesecutiva relativa, interveniva la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.Nell’ambito dell’opposizione di cui si tratta, il Bonazzi ha sostenuto che larevocatoria avrebbe avuto ad oggetto solo la cessione della nudaproprietà, e non i diritti conservati dallo stesso, di abitazione ed uso.Il Tribunale di Milano, in esito al giudizio di merito, respingeval’opposizione.In sede di gravame, la Corte ambrosiana confermava la pronuncia diprimo grado.In particolare, in quel giudizio il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto,conformemente al contenuto dell’atto, di “accertarsi l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei propri confronti della cessione di immobili disposta con rogitoNumero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/2026… col quale [OSCURATO:PERSONA] cede … riservandosi vita natural durante ildiritto di abitazione sull’appartamento e di uso sulle autorimesse”.Il Tribunale aveva dato atto che l’atto riguardava non solo la cessionedella nuda proprietà, ma appunto anche la costituzione dei due dirittiminori in capo al cedente, per cui la sentenza travolgeva gli atti nella lorogeneralità.Ricorre dunque il Bonazzi in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre icreditori resistono a mezzo di distinti controricorsi.Il ricorrente e BPM hanno depositato memorie illustrative.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2901 e 2902 cod. civ., nonché nullità della sentenza, in quanto larevocatoria non produce effetti recuperatori del bene dismesso; larevocatoria, comportando solo l’inefficacia relativa dell’atto nei confrontidell’attore vittorioso, non potrebbe avere l’effetto di consolidare il dirittodella cui cessione si tratta (nel caso, la nuda proprietà) con quelli rimastial cedente (nel caso, rispettivamente, l’abitazione e l’uso).La sentenza d’appello, invece, presuppone l’assunta “riespansione” deldiritto la cui cessione è stata revocata e di quelli rimasti, riferendosi alla“piena proprietà”.Ma la sentenza sarebbe altresì nulla per assoluta carenza di motivazione,mancando qualsiasi spiegazione del percorso logico seguito per giungereall’affermazione secondo cui “all’esito della revocatoria (la nuda proprietà)si riespande in proprietà piena”.1.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili di cui si compone.Intanto, la sentenza non è affetta da carenza di motivazione, che si hasolo allorché non sia evincibile dalla stessa l’iter logico su cui si fonda ladecisione, perché la Corte ambrosiana, aderendo alle argomentazioniNumero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/2026spese dal primo giudice, peraltro tramite autonoma valutazione, hafondato la decisione sul presupposto che, se il proprietario con l’atto si“riserva” i diritti minori e al contempo cede la nuda proprietà, egli rimanetitolare del residuo diritto.Evidente, dunque, che con la censura indicata in realtà la parte ricorrenteintendeva discutere il fondamento della motivazione, non la suasussistenza.Inoltre, la statuizione appare sul punto nella sostanza corretta in quanto,partendo dal presupposto evidente che l’azione esecutiva della cuiopposizione si tratta era stata promossa proprio dal creditore che avevaottenuto la declaratoria di inefficacia dell’atto suddetto, ai finidell’esecuzione si ha - appunto a seguito della declaratoria d’inefficacia - laricostituzione (almeno in confronto del creditore stesso, ed è questo chequi rileva) della pignorabilità della piena proprietà.2. Col secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 2901 cod. civ., inquanto, anzitutto, la sentenza impugnata non ha considerato che, se l’attodel 2011 provocava due effetti distinti, l’uno traslativo della nudaproprietà e l’altro costitutivo dei diritti minori, i creditori interessatiavrebbero dovuto chiedere la revoca di entrambi, il che non sarebbeavvenuto.Inoltre, anche sotto tal profilo, il mero richiamo all’unitarietà dell’atto nongiustificherebbe la conclusione assunta dai giudici d’appello secondo cui larevocatoria riguardava anche la costituzione dei diritti minori.2.1. Anche tale motivo è infondato.Da un lato, il giudice d’appello ha ritenuto che l’intero atto e i relativieffetti fossero oggetto di revocatoria, e ciò ha fatto sulla scortadell’interpretazione della domanda introduttiva; d’altronde, i diritti realiminori sono rimasti incontestabilmente in capo al debitore; dall’altro,proprio il riferimento al tenore dell’atto introduttivo e all’effettoNumero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/2026complessivo e unitario dell’atto rende ragione più che idonea delladecisione.3. Col terzo mezzo si deduce ulteriormente nullità della sentenza permotivazione apparente in relazione alla seconda parte della motivazione(quella oggetto del secondo motivo).Anzitutto tale motivazione si troverebbe in insanabile contrasto conquanto affermato nella prima parte della stessa.Inoltre, la motivazione richiamerebbe in modo parziale l’atto introduttivo esarebbe altresì incomprensibile il riferimento dei giudici d’appello al fattoche il Banco attore non avrebbe potuto dire di più di quanto disse appuntonell’atto introduttivo medesimo.3.1. Anche tale motivo è infondato.Intanto, non v’è alcuna insanabile contraddittorietà interna allamotivazione della sentenza impugnata, visto che nella stessa si affermacostantemente che l’intero compendio è soggetto all’aggressione esecutivadei creditori.In particolare, non pare contraddittoria, alla luce di ciò, l’affermazionesecondo cui la sentenza travolge l’atto nella sua generalità e quella per cuiall’esito della revocazione si riespande la piena proprietà.A parte l’irrilevanza della ricostruzione ai fini del giudizio di opposizioneall’esecuzione, visto che, come già osservato, l’esecuzione viene promossadal creditore attore in revocatoria e i diritti minori sono pacificamenterimasti in capo al debitore, né risulta mai essere stata proposta questionecirca l’impignorabilità del diritto di abitazione in quanto tale, risultaevidente che entrambi gli effetti (il trasferimento della nuda proprietà e lacostituzione dei diritti reali minori che il cedente si riservava) sonoriconducibili all’atto in questione; del resto, questi ultimi, in quanto dirittidi godimento connessi alla piena proprietà, essendo stati esclusi daltrasferimento, non potevano che restare in capo al cedente-debitore.Numero registro generale 9158/2024Numero sezionale 2271/2026Numero di raccolta generale 24265/2026Data pubblicazione 30/07/2026Ciò che dunque esprime la pronuncia gravata è semplicemente che,restato il Bonazzi titolare dei diritti reali di godimento, nei confronti deicreditori cui la cessione sia dichiarata inopponibile – come già detto aproposito del primo motivo – la piena proprietà è ormai liberamenteaggredibile.4. Il ricorso dev’essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo alricorrente soccombente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento indicato indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione dellespese, che liquida in € 5.900,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e in €7.700,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre, per ognuna di entrambe,rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. sedovute, ed € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il nove luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 24265/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris