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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07974/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 20/06/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti di peculato, commessi in Pavia dal 29 novembre 2012 al 17 dicembre 2015 (contestati ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) dell'imputazione), e di sostituzione di persona, commessi dal 22 gennaio al 10 dicembre 2015 (contestati ai capi 6), 7) e 8).

Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputata, in qualità di direttrice dell'Ufficio postale di Pavia, succursale 2, avendo per ragioni del proprio ufficio la disponibilità del denaro depositato sui libretti di risparmio postale e sui conti correnti dei clienti, si sarebbe appropriata di alcune somme di proprietà degli stessi, apponendo firme apocrife sulla modulistica predisposta dall'ufficio postale per il ritiro di denaro dai libretti di risparmio o emettendo in proprio favore assegni con firme di traenza e di quietanza false; con queste condotte l'imputata si sarebbe, altresì, sostituita alle persone offese, nell'emissione di assegni e nella sottoscrizione di documentazione contrattuale, al fine di procurarsi un indebito vantaggio.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, con decreto emesso in data 23 febbraio 2021, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione delle condotte di peculato in appropriazione indebita.

3. Il Tribunale di Pavia, con sentenza emessa in data 15 maggio 2024, ha dichiarato l'imputata responsabile dei delitti a lei ascritti ai capi da 1) a 5), previamente riqualificati come peculato, e riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, l'ha condannata alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale ha, altresì, dichiarato l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, ha ordinato la confisca diretta, ed eventualmente anche per equivalente, del profitto del reato, determinato in euro 24.100,00, e ha dichiarato di non doversi procedere per i reati di sostituzione di persona perché estinti per prescrizione.

4. La Corte di appello di Milano, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputata, ha rideterminato l'importo della confisca in euro 9.100,00, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.

5. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso.

5.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 358 e 314 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di peculato, anziché quello di appropriazione indebita, medio tempore prescritto, sulla base dell'erronea attribuzione all'imputata della qualifica di incaricata di pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è, infatti, una società privata e i suoi dipendenti, quando gestiscono i risparmi della clientela, non sarebbero, né pubblici ufficiali, né incaricati di pubblico servizio, ma meri dipendenti di una banca, al pari degli impiegati degli istituti di credito privati, come precisato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10124 del 10 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA].

L'attività di raccolta del risparmio svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale attività bancaria, avrebbe natura privatistica, non diversamente da quella svolta dagli altri istituti di credito.

Non rileverebbe, peraltro, la circostanza che, con riferimento al risparmio postale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. operi per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima sarebbe equiparabile ad un comune azionista che non interviene nei rapporti con la clientela, che sono regolati esclusivamente dal diritto civile, come rilevato da Sez. 6, n. 18457 del 30/12/2014, dep. 2015, Romano, Rv. 263359-01.

L'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell'espletamento dei servizi di bancoposta, peraltro, concreterebbe una palese violazione del principio di uguaglianza, in quanto, a parità di attività svolta, comporta l'applicazione agli stessi di un trattamento penale più rigoroso rispetto a quello previsto per gli altri dipendenti degli istituti di credito.

La carenza della qualifica pubblicistica comporterebbe, dunque, che le condotte poste in essere dall'imputata debbano essere qualificate come appropriazione indebita e non già come peculato.

5.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 314 e 640 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di peculato, anziché quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., medio tempore prescritto.

La distinzione tra il reato di peculato e quello di truffa va individuata con riferimento alle modalità di acquisizione del danaro oggetto di appropriazione: nel peculato il possesso o la disponibilità del danaro, in ragione dell'ufficio o del servizio espletato, è un antecedente della condotta di appropriazione incriminata, mentre nella truffa l'impossessamento della cosa costituisce l'esito della condotta illecita, realizzata mediante artifizi e raggiri.

L'imputata avrebbe conseguito il possesso o, comunque, la disponibilità del danaro altrui per effetto di una condotta fraudolenta, finalizzata a sostituirsi illegittimamente alle persone offese nell'acquisizione del loro danaro e a ingannare i responsabili di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] condotte ritenute dalla Corte di appello quali delitti di peculato dovrebbero, dunque, essere riqualificate in truffa.

5.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., in quanto la Corte di appello ha illegittimamente confermato parte della confisca disposta del giudice di primo grado, nonostante l'integrale restituzione delle somme operata dall'imputata in favore delle persone offese.L'imputata, infatti, come sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado, avrebbe interamente restituito alle persone offese le somme di cui si sarebbe appropriata, corrispondendo anche gli interessi maturati sulle stesse, tanto che nessuna delle persone offese si era costituita parte civile.

Il difensore ha rilevato che la confisca del profitto del reato di peculato non può essere disposta in caso di restituzione integrale della somma oggetto di appropriazione, in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a realizzare una duplicazione sanzionatoria, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 3, 23 e 25 Cost. (e sul punto ha citato il principio di diritto enunciato da Sez. 2, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, Rv. 257628).

6. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 gennaio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 358 e 314 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di peculato, anziché quello di appropriazione indebita, medio tempore prescritto, sulla base dell'erronea attribuzione all'imputata della qualifica di incaricata di pubblico servizio.

3. Il motivo è parzialmente fondato.

3.1. Le sentenze di merito hanno accertato che la ricorrente, in qualità di direttrice dell'Ufficio postale di Pavia, succursale 2, si è appropriata del denaro depositato sui libretti di risparmio postale o sui conti correnti di alcuni clienti, apponendo firme apocrife sulla modulistica predisposta dall'ufficio postale per il prelievo del denaro dai libretti di risparmio o emettendo in proprio favore assegni con firme di traenza e di quietanza false.

Il Tribunale di Pavia e la Corte di appello di Milano hanno ritenuto sussistente la qualità di incaricata di pubblico servizio dell'imputata unitariamente, con riferimento a tutti i servizi bancoposta svolti dalla medesima quale direttrice dell'Ufficio postale, e hanno qualificato le appropriazioni del denaro della clientela accertate come condotte di peculato.

3.2. Questa interpretazione, tuttavia, non è conforme al criterio oggettivo- funzionale introdotto dall'art. 358 cod. pen. per accertare la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio.La nozione di incaricato di pubblico servizio è, infatti, ravvisabile indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego tra l'agente ed un ente pubblico, in quanto l'art. 358 cod. pen. fa espresso riferimento a colui che, «a qualunque titolo», presta un servizio pubblico, e richiede una regolamentazione pubblicistica di quest'ultimo, che vincola l'operatività del soggetto o ne disciplina la discrezionalità in coerenza col principio di legalità.

3.3. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'attività svolta dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetti al servizio c.d. bancoposta, a partire da Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, (dep. 2017), Carloni, Rv. 272079 - 01, ha, infatti, operato una distinzione tra attività di raccolta del risparmio postale, che ha connotazione di attività di servizio pubblico, e attività di bancoposta diverse dalla raccolta del risparmio postale, a pieno titolo ricompresa nei comuni servizi bancari esercitati in un libero mercato concorrenziale, caratterizzata, ai fini penali, dalla natura privatistica (cfr. Sez.

U, n. 8342 del 23/05/1987, Tuzet, Rv. 176406 - 01).

Il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto al servizio c.d. bancoposta riveste, dunque, la qualità di incaricato di pubblico servizio soltanto in relazione all'attività di raccolta del risparmio postale, che ha una peculiare connotazione pubblicistica in quanto per legge è direttamente e univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi ed è effettuata per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti (Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079 - 01, seguita in termini sostanzialmente adesivi da: Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481 - 01; Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 - 01; Sez. 6, n. 28630 del 22/05/2022, F., non mass.; Sez. 6, n. 44146 del 22/06/2023, Agnoletti, non mass.; Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso, Rv. 286614 - 01).

Questo orientamento valorizza la peculiare regolamentazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale di cui al d.P.R. n. 144 del 2001 nonché il disposto dell'art. 12 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni), rimasto vigente anche dopo l'intervento modificativo dell'art. 218, lett. h), d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, ed evidenzia anche la previsione, per i prodotti di risparmio postale, di forme di tassazione agevolata e di esenzioni da oneri fiscali, nonché la sottoposizione della relativa attività al potere di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, esercitato, da ultimo, con il d.m. 5 ottobre 2020, nel quale, all'art. 1, è ribadito che il «risparmio postale costituisce servizio di interesse economico generale».

Con riferimento alla connotazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale, è, peraltro, insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in quanto un diverso orientamento (affermatosi a partire da Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262746 - 01; Sez. 6, n. 18457 del 30/12/2014, dep. 2015, Romano, Rv. 263359 - 01; Sez. 6, n. 3940 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Prete, non mass.; Sez. 6, n. 42657 del 31/05/2018, Paolacci, Rv. 274289 - 01) ha ritenuto che, nell'ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, qual è la raccolta di risparmio, l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] ha natura privatistica, non diversamente da quella svolta dagli istituti di credito, regolata dal diritto privato.

La natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non sarebbe, inoltre, esclusa per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. operi per conto della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima sarebbe equiparabile ad un comune azionista che non interviene nei rapporti con la clientela, che sono regolati esclusivamente dal diritto civile.

Le Sezioni unite di questa Corte, nel definire questo contrasto di giurisprudenza, hanno statuito che costituisce prestazione di un pubblico servizio l'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. per conto di [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti s.p.a., ancorché sia attuata mediante contratti di diritto privato, in quanto questi, nell'ambito di tale attività, costituiscono strumenti operativi di un modulo organizzativo normativamente istituito per fornire, in condizioni di parità, continuità e obbligatorietà, prestazioni di interesse pubblico il cui contenuto è regolato da provvedimenti conformativi, con vincoli di "prezzo" imposti all'erogatore e con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione (Sez.

U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 — 01, fattispecie in tema di peculato).

Le Sezioni unite hanno aggiunto che «riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'operatore di [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta dei risparmio postale e, segnatamente, da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, quando opera nello svolgimento di tale attività, poiché questa si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell'attività di raccolta del risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio» (Sez.

U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 — 02).

Le Sezioni unite hanno, dunque, statuito che la qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] può essere ravvisata solo con riferimento all'attività di raccolta del risparmio postale.

Questa attività è specificamente contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) ed è definita dall'art. 1 d.P.R. cit. come «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti».

3.4. Facendo applicazione di questi principi di diritto, deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.

Il motivo deve, infatti, essere accolto con riferimento alle condotte di appropriazione poste in essere dalla ricorrente delle somme di denaro depositate su conti bancoposta, contestati ai capi 2), 4) e 5), e delle somme versate sulla polizza [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 3).

Queste appropriazioni non possono, infatti, essere qualificate come peculato, in quanto non sono state poste in essere dall'imputata nell'esercizio dell'attività di raccolta di risparmio postale, ma di una attività bancaria di natura integralmente privatistica.

Queste condotte devono, dunque, essere riqualificate come reati di appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., e gli stessi devono essere dichiarati prescritti, in quanto il termine massimo di sette anni e sei mesi per il perfezionamento della causa estintiva del reato è ampiamente decorso.

3.5. Il primo motivo di ricorso deve, invece, essere rigettato con riferimento all'appropriazione della somma di 10.000 euro depositata sul libretto di risparmio postale intestato a [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 1) dell'imputazione; la qualificazione di questa appropriazione di danaro quale peculato è corretta, in quanto ha ad oggetto un prodotto del risparmio postale.

Anche questo delitto è, tuttavia, prescritto.

Il reato, infatti, è stato commesso in data 29 novembre 2012, e, dunque, il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi (stabilito con riferimento alla pena massima di dieci anni di reclusione vigente al momento del fatto, quale lex mitior ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen), in assenza di cause di sospensione della prescrizione, è integralmente decorso in data 29 maggio 2025.

4. Questi rilievi comportano l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, pur sempre relativo alla qualificazione delle condotte accertate, e la revoca della confisca del profitto dei reati di peculato disposta dai giudici di merito ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.

Difetta, infatti, salvo che la condotta contestata al capo 1), il delitto presupposto della stessa, in quanto la confisca per equivalente non è consentita per il delitto di appropriazione indebita.

La confisca disposta deve, peraltro, essere revocata anche con riferimento al delitto di peculato contestato al capo 1), in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla sentenza di primo grado, è stato integralmente risarcito dall'imputata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, la confisca del profitto del reato non può essere disposta nel caso di restituzione integrale della somma illecitamente ottenuta dal reato, poiché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione afflittiva contrastante i principi costituzionali (Sez. 2, n. 44189 del 18/10/2022, Hoxha, Rv. 284122 - 01) e fa venir meno al contempo lo scopo della confisca stessa consistente nell'impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa consenta al colpevole di assicurarsi il vantaggio cui mirava il proprio disegno criminoso (Sez. 2, n. 15218 del 21/02/2014, Gavagnin, Rv. 259426 - 01).

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, riqualificati i delitti contestati ai capi da 2) a 5) quali appropriazioni indebite, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata, perché tutti i reati sono estinti per intervenuta prescrizione e deve essere disposta la revoca della confisca disposta dai giudici di merito.

P.Q.M.

Riqualificati i capi da 2) a 5) ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 20/06/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti di peculato, commessi in Pavia dal 29 novembre 2012 al 17 dicembre 2015 (contestati ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) dell'imputazione), e di sostituzione di persona, commessi dal 22 gennaio al 10 dicembre 2015 (contestati ai capi 6), 7) e 8). Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputata, in qualità di direttrice dell'Ufficio postale di Pavia, succursale 2, avendo per ragioni del proprio ufficio la disponibilità del denaro depositato sui libretti di risparmio postale e sui conti correnti dei clienti, si sarebbe appropriata di alcune somme di proprietà degli stessi, apponendo firme apocrife sulla modulistica predisposta dall'ufficio postale per il ritiro di denaro dai libretti di risparmio o emettendo in proprio favore assegni con firme di traenza e di quietanza false; con queste condotte l'imputata si sarebbe, altresì, sostituita alle persone offese, nell'emissione di assegni e nella sottoscrizione di documentazione contrattuale, al fine di procurarsi un indebito vantaggio. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, con decreto emesso in data 23 febbraio 2021, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione delle condotte di peculato in appropriazione indebita. 3. Il Tribunale di Pavia, con sentenza emessa in data 15 maggio 2024, ha dichiarato l'imputata responsabile dei delitti a lei ascritti ai capi da 1) a 5), previamente riqualificati come peculato, e riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, l'ha condannata alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha, altresì, dichiarato l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, ha ordinato la confisca diretta, ed eventualmente anche per equivalente, del profitto del reato, determinato in euro 24.100,00, e ha dichiarato di non doversi procedere per i reati di sostituzione di persona perché estinti per prescrizione. 4. La Corte di appello di Milano, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputata, ha rideterminato l'importo della confisca in euro 9.100,00, confermando nel resto le statuizioni di primo grado. 5. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 358 e 314 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di peculato, anziché quello di appropriazione indebita, medio tempore prescritto, sulla base dell'erronea attribuzione all'imputata della qualifica di incaricata di pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è, infatti, una società privata e i suoi dipendenti, quando gestiscono i risparmi della clientela, non sarebbero, né pubblici ufficiali, né incaricati di pubblico servizio, ma meri dipendenti di una banca, al pari degli impiegati degli istituti di credito privati, come precisato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10124 del 10 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]. L'attività di raccolta del risparmio svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale attività bancaria, avrebbe natura privatistica, non diversamente da quella svolta dagli altri istituti di credito. Non rileverebbe, peraltro, la circostanza che, con riferimento al risparmio postale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. operi per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima sarebbe equiparabile ad un comune azionista che non interviene nei rapporti con la clientela, che sono regolati esclusivamente dal diritto civile, come rilevato da Sez. 6, n. 18457 del 30/12/2014, dep. 2015, Romano, Rv. 263359-01. L'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell'espletamento dei servizi di bancoposta, peraltro, concreterebbe una palese violazione del principio di uguaglianza, in quanto, a parità di attività svolta, comporta l'applicazione agli stessi di un trattamento penale più rigoroso rispetto a quello previsto per gli altri dipendenti degli istituti di credito. La carenza della qualifica pubblicistica comporterebbe, dunque, che le condotte poste in essere dall'imputata debbano essere qualificate come appropriazione indebita e non già come peculato. 5.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 314 e 640 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di peculato, anziché quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., medio tempore prescritto. La distinzione tra il reato di peculato e quello di truffa va individuata con riferimento alle modalità di acquisizione del danaro oggetto di appropriazione: nel peculato il possesso o la disponibilità del danaro, in ragione dell'ufficio o del servizio espletato, è un antecedente della condotta di appropriazione incriminata, mentre nella truffa l'impossessamento della cosa costituisce l'esito della condotta illecita, realizzata mediante artifizi e raggiri. L'imputata avrebbe conseguito il possesso o, comunque, la disponibilità del danaro altrui per effetto di una condotta fraudolenta, finalizzata a sostituirsi illegittimamente alle persone offese nell'acquisizione del loro danaro e a ingannare i responsabili di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] condotte ritenute dalla Corte di appello quali delitti di peculato dovrebbero, dunque, essere riqualificate in truffa. 5.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., in quanto la Corte di appello ha illegittimamente confermato parte della confisca disposta del giudice di primo grado, nonostante l'integrale restituzione delle somme operata dall'imputata in favore delle persone offese.L'imputata, infatti, come sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado, avrebbe interamente restituito alle persone offese le somme di cui si sarebbe appropriata, corrispondendo anche gli interessi maturati sulle stesse, tanto che nessuna delle persone offese si era costituita parte civile. Il difensore ha rilevato che la confisca del profitto del reato di peculato non può essere disposta in caso di restituzione integrale della somma oggetto di appropriazione, in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a realizzare una duplicazione sanzionatoria, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 3, 23 e 25 Cost. (e sul punto ha citato il principio di diritto enunciato da Sez. 2, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, Rv. 257628). 6. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 gennaio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 358 e 314 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di peculato, anziché quello di appropriazione indebita, medio tempore prescritto, sulla base dell'erronea attribuzione all'imputata della qualifica di incaricata di pubblico servizio. 3. Il motivo è parzialmente fondato. 3.1. Le sentenze di merito hanno accertato che la ricorrente, in qualità di direttrice dell'Ufficio postale di Pavia, succursale 2, si è appropriata del denaro depositato sui libretti di risparmio postale o sui conti correnti di alcuni clienti, apponendo firme apocrife sulla modulistica predisposta dall'ufficio postale per il prelievo del denaro dai libretti di risparmio o emettendo in proprio favore assegni con firme di traenza e di quietanza false. Il Tribunale di Pavia e la Corte di appello di Milano hanno ritenuto sussistente la qualità di incaricata di pubblico servizio dell'imputata unitariamente, con riferimento a tutti i servizi bancoposta svolti dalla medesima quale direttrice dell'Ufficio postale, e hanno qualificato le appropriazioni del denaro della clientela accertate come condotte di peculato. 3.2. Questa interpretazione, tuttavia, non è conforme al criterio oggettivo- funzionale introdotto dall'art. 358 cod. pen. per accertare la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio.La nozione di incaricato di pubblico servizio è, infatti, ravvisabile indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego tra l'agente ed un ente pubblico, in quanto l'art. 358 cod. pen. fa espresso riferimento a colui che, «a qualunque titolo», presta un servizio pubblico, e richiede una regolamentazione pubblicistica di quest'ultimo, che vincola l'operatività del soggetto o ne disciplina la discrezionalità in coerenza col principio di legalità. 3.3. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'attività svolta dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetti al servizio c.d. bancoposta, a partire da Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, (dep. 2017), Carloni, Rv. 272079 - 01, ha, infatti, operato una distinzione tra attività di raccolta del risparmio postale, che ha connotazione di attività di servizio pubblico, e attività di bancoposta diverse dalla raccolta del risparmio postale, a pieno titolo ricompresa nei comuni servizi bancari esercitati in un libero mercato concorrenziale, caratterizzata, ai fini penali, dalla natura privatistica (cfr. Sez. U, n. 8342 del 23/05/1987, Tuzet, Rv. 176406 - 01). Il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto al servizio c.d. bancoposta riveste, dunque, la qualità di incaricato di pubblico servizio soltanto in relazione all'attività di raccolta del risparmio postale, che ha una peculiare connotazione pubblicistica in quanto per legge è direttamente e univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi ed è effettuata per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti (Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079 - 01, seguita in termini sostanzialmente adesivi da: Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481 - 01; Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 - 01; Sez. 6, n. 28630 del 22/05/2022, F., non mass.; Sez. 6, n. 44146 del 22/06/2023, Agnoletti, non mass.; Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso, Rv. 286614 - 01). Questo orientamento valorizza la peculiare regolamentazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale di cui al d.P.R. n. 144 del 2001 nonché il disposto dell'art. 12 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni), rimasto vigente anche dopo l'intervento modificativo dell'art. 218, lett. h), d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, ed evidenzia anche la previsione, per i prodotti di risparmio postale, di forme di tassazione agevolata e di esenzioni da oneri fiscali, nonché la sottoposizione della relativa attività al potere di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, esercitato, da ultimo, con il d.m. 5 ottobre 2020, nel quale, all'art. 1, è ribadito che il «risparmio postale costituisce servizio di interesse economico generale». Con riferimento alla connotazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale, è, peraltro, insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in quanto un diverso orientamento (affermatosi a partire da Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262746 - 01; Sez. 6, n. 18457 del 30/12/2014, dep. 2015, Romano, Rv. 263359 - 01; Sez. 6, n. 3940 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Prete, non mass.; Sez. 6, n. 42657 del 31/05/2018, Paolacci, Rv. 274289 - 01) ha ritenuto che, nell'ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, qual è la raccolta di risparmio, l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] ha natura privatistica, non diversamente da quella svolta dagli istituti di credito, regolata dal diritto privato. La natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non sarebbe, inoltre, esclusa per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. operi per conto della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima sarebbe equiparabile ad un comune azionista che non interviene nei rapporti con la clientela, che sono regolati esclusivamente dal diritto civile. Le Sezioni unite di questa Corte, nel definire questo contrasto di giurisprudenza, hanno statuito che costituisce prestazione di un pubblico servizio l'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. per conto di [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti s.p.a., ancorché sia attuata mediante contratti di diritto privato, in quanto questi, nell'ambito di tale attività, costituiscono strumenti operativi di un modulo organizzativo normativamente istituito per fornire, in condizioni di parità, continuità e obbligatorietà, prestazioni di interesse pubblico il cui contenuto è regolato da provvedimenti conformativi, con vincoli di "prezzo" imposti all'erogatore e con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 — 01, fattispecie in tema di peculato). Le Sezioni unite hanno aggiunto che «riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'operatore di [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta dei risparmio postale e, segnatamente, da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, quando opera nello svolgimento di tale attività, poiché questa si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell'attività di raccolta del risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio» (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 — 02). Le Sezioni unite hanno, dunque, statuito che la qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] può essere ravvisata solo con riferimento all'attività di raccolta del risparmio postale. Questa attività è specificamente contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) ed è definita dall'art. 1 d.P.R. cit. come «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti». 3.4. Facendo applicazione di questi principi di diritto, deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. Il motivo deve, infatti, essere accolto con riferimento alle condotte di appropriazione poste in essere dalla ricorrente delle somme di denaro depositate su conti bancoposta, contestati ai capi 2), 4) e 5), e delle somme versate sulla polizza [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 3). Queste appropriazioni non possono, infatti, essere qualificate come peculato, in quanto non sono state poste in essere dall'imputata nell'esercizio dell'attività di raccolta di risparmio postale, ma di una attività bancaria di natura integralmente privatistica. Queste condotte devono, dunque, essere riqualificate come reati di appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., e gli stessi devono essere dichiarati prescritti, in quanto il termine massimo di sette anni e sei mesi per il perfezionamento della causa estintiva del reato è ampiamente decorso. 3.5. Il primo motivo di ricorso deve, invece, essere rigettato con riferimento all'appropriazione della somma di 10.000 euro depositata sul libretto di risparmio postale intestato a [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 1) dell'imputazione; la qualificazione di questa appropriazione di danaro quale peculato è corretta, in quanto ha ad oggetto un prodotto del risparmio postale. Anche questo delitto è, tuttavia, prescritto. Il reato, infatti, è stato commesso in data 29 novembre 2012, e, dunque, il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi (stabilito con riferimento alla pena massima di dieci anni di reclusione vigente al momento del fatto, quale lex mitior ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen), in assenza di cause di sospensione della prescrizione, è integralmente decorso in data 29 maggio 2025. 4. Questi rilievi comportano l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, pur sempre relativo alla qualificazione delle condotte accertate, e la revoca della confisca del profitto dei reati di peculato disposta dai giudici di merito ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. Difetta, infatti, salvo che la condotta contestata al capo 1), il delitto presupposto della stessa, in quanto la confisca per equivalente non è consentita per il delitto di appropriazione indebita. La confisca disposta deve, peraltro, essere revocata anche con riferimento al delitto di peculato contestato al capo 1), in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla sentenza di primo grado, è stato integralmente risarcito dall'imputata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, la confisca del profitto del reato non può essere disposta nel caso di restituzione integrale della somma illecitamente ottenuta dal reato, poiché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione afflittiva contrastante i principi costituzionali (Sez. 2, n. 44189 del 18/10/2022, Hoxha, Rv. 284122 - 01) e fa venir meno al contempo lo scopo della confisca stessa consistente nell'impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa consenta al colpevole di assicurarsi il vantaggio cui mirava il proprio disegno criminoso (Sez. 2, n. 15218 del 21/02/2014, Gavagnin, Rv. 259426 - 01). 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, riqualificati i delitti contestati ai capi da 2) a 5) quali appropriazioni indebite, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata, perché tutti i reati sono estinti per intervenuta prescrizione e deve essere disposta la revoca della confisca disposta dai giudici di merito. P.Q.M. Riqualificati i capi da 2) a 5) ai sensi
Sentenza Cassazione n. 07974/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris