CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 40075/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16850-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - con troricorrente - avverso la sentenza n. 573/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/05/2016; 2:37-c? 12, t udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Massa la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di C 1.136.205,18 a titolo di compenso per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale prestata dall'attore in favore della convenuta. Nella resistenza della società convenuta il Tribunale, con sentenza n. 740/2010, rigettava la domanda, compensando le spese del grado. Interponeva appello il Giovannelli e si costituiva in secondo grado [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., spiegando appello incidentale in relazione al capo di decisione relativo alla compensazione delle spese di primo grado. Con la sentenza impugnata, n. 573/2016, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame principale, accogliendo l'incidentale e condannando il Giovannelli alla refusione delle spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, :184, 188 e 356 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, Ric. 2017 n. 16850 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -2- avrebbe respinto la sua domanda, ritenendola non provata, senza dare ingresso alla prova orale articolata dal ricorrente, la quale, invece, avrebbe consentito di dimostrare la fondatezza della sua tesi difensiva. La censura è infondata. La Corte di Appello afferma che la domanda non era stata provata, in quanto dai documenti allegati agli atti del giudizio di merito emergeva che l'incarico era stato conferito al Giovannelli dalla IMEG, società diversa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, che le prove orali articolate dall'odierno ricorrente non erano idonee a superare la valenza probatoria dei documenti. [OSCURATO:PERSONA] attinge solo la seconda parte del ragionamento, lamentando che il giudice di merito avrebbe ingiustamente conculcato il suo diritto a dimostrare la fondatezza della domanda svolta, ma dimentica di considerare la prima parte della motivazione della sentenza impugnata, relativa alla valutazione della prova documentale, che di per sé è sufficiente a sostenere la decisione assunta dalla Corte ligure. Pur non potendosi, sul punto, configurare una doppia ratio, poiché il giudice di merito ha condotto una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, il motivo non si confronta in modo adeguato con la motivazione, in quanto la attinge solo in parte, senza scalfire la considerazione, invero decisiva, secondo cui le evidenze documentali dimostravano, già da sole, che l'incarico professionale era stato conferito al Giovannelli da società diversa dall'odierna controricorrente. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della Ric. 2017 n. 16850 sez. 52 - ud. 03-11-2021 -3- sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 11.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 03 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] (S. rjan) [OSCURATO:PERSONA] i 5 DIC Zuil (