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CassazionedecretoSezione FDecisione del 1 dicembre 1972

Cassazione n. 31141/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dai Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1972, avverso la sentenza in data 15/10/2021 del Tribunale di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ucita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], stante la mancata richiesta delle parti della discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto a!la disciplina processuale, dall'art. 1 del decreto-legge 10 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa confisca [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 15 ottobre 2021 il Tribunale di Ancona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso h 27 settembre 2011 e il 18 settembre 2012, date degli invii telematici delle dichiarazioni del 2011 e del 2012. e

2. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per cassazione perché il Giudice aveva omesso la statuizione sulla confisca dei beni per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato o dell'imposta evasa, in virtù dell'art. 1, comma 143 della

I. n. 244 del 2007 che rinviava all'art. 322-ter cod. pen., vigente ratione temporis. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato, perché il Tribunale di Ancona ha accertato la responsabilità dell'imputato, in qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della Mere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e C. s.n.c., per la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ma ha omesso di disporre la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato.

All'epoca dei fatti, la mSurà abiativa era prevista dall'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabiliva l'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., e cioè la confisca obbligatoria, per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 ds2! decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La norma è stata poi abrogata dal d.lqs. 24 settembre 2015, n. 158 che ha tuttavia inserito nel d.lgs. 74 del 2000 l'art. 12-bis relativo proprio alla confisca dei beni che costituisc:ono il profitto o il !prezzo di tutti i reati previsti dal decreto legislativo, norma che si pone in continuità con il precedente regime giuridico.

Considerato che la quantificazione della somma da confiscare in relazione ai reatc presuppone un accertamento di fatto e che in sentenza non sì rinviene alcun elemento utile alla certa individuazione dei beni della società e dell'imputato de set.coporre alla misura ablativa, si reputa necessario disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 9 agosto 2022 li Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dai Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1972, avverso la sentenza in data 15/10/2021 del Tribunale di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ucita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], stante la mancata richiesta delle parti della discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto a!la disciplina processuale, dall'art. 1 del decreto-legge 10 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa confisca [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 15 ottobre 2021 il Tribunale di Ancona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso h 27 settembre 2011 e il 18 settembre 2012, date degli invii telematici delle dichiarazioni del 2011 e del 2012. e 2. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per cassazione perché il Giudice aveva omesso la statuizione sulla confisca dei beni per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato o dell'imposta evasa, in virtù dell'art. 1, comma 143 della I. n. 244 del 2007 che rinviava all'art. 322-ter cod. pen., vigente ratione temporis. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato, perché il Tribunale di Ancona ha accertato la responsabilità dell'imputato, in qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della Mere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e C. s.n.c., per la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ma ha omesso di disporre la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato. All'epoca dei fatti, la mSurà abiativa era prevista dall'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabiliva l'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., e cioè la confisca obbligatoria, per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 ds2! decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. La norma è stata poi abrogata dal d.lqs. 24 settembre 2015, n. 158 che ha tuttavia inserito nel d.lgs. 74 del 2000 l'art. 12-bis relativo proprio alla confisca dei beni che costituisc:ono il profitto o il !prezzo di tutti i reati previsti dal decreto legislativo, norma che si pone in continuità con il precedente regime giuridico. Considerato che la quantificazione della somma da confiscare in relazione ai reatc presuppone un accertamento di fatto e che in sentenza non sì rinviene alcun elemento utile alla certa individuazione dei beni della società e dell'imputato de set.coporre alla misura ablativa, si reputa necessario disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 9 agosto 2022 li Consigliere