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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 14385/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

L'appello sulla crisi di liquidità è stato rigettato dalla Corte territoriale richiamando i principi della giurisprudenza; con tale motivazione il ricorso non si confronta, non indica specificamente le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso.

La tesi dell'appello è meramente riproposta.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022. re estensore [OSCURATO:PERSONA] cDEPOSITATO IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. L'appello sulla crisi di liquidità è stato rigettato dalla Corte territoriale richiamando i principi della giurisprudenza; con tale motivazione il ricorso non si confronta, non indica specificamente le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso. La tesi dell'appello è meramente riproposta. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. re estensore [OSCURATO:PERSONA] cDEPOSITATO IN C
Sentenza Cassazione n. 14385/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris