CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 27054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 895/20 in data 14/04/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il presente procedimento viene trattato con contraddittorio scritto (c.d. rito cartolare); letta la memoria difensiva del 06/04/2023 di replica alle conclusioni della Procura generale e di conferma delle proprie precedenti richieste di annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di ricettazione di assegno (fatto commesso in data antecedente e prossima al 10 ottobre 2016). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il motivo, esclusivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione all'art. 178 lett. c), 179, 185, 420-bis, 601, comma 3, cod. proc. pen.; nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello ove lo stesso non era comparso. L'atto è stato notificato presso il domicilio eletto in precedenza (studio avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 62, [OSCURATO:PERSONA]) e non presso il luogo ove, all'atto dell'impugnazione della sentenza di primo grado, era stato successivamente dichiarato domicilio (e precisamente in data 06/02/2020), ossia presso l'abitazione dell'imputato sita in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto (AP) via [OSCURATO:PERSONA] 75, con espressa revoca di ogni precedente elezione di domicilio. 3. Preliminarmente rileva il Collegio come nessuna conseguenza processuale può derivare dalla dichiarazione di astensione del difensore all'agitazione indetta dalla categoria di appartenenza per le giornate del 19, 20 e 21 aprile 2023 oggetto della comunicazione in data 12 aprile 2023, non essendo la stessa accompagnata da alcuna richiesta di differimento dell'udienza, essendosi in presenza di rito cartolare che non prevede la partecipazione di alcuna delle parti ed avendo infine il difensore depositato le proprie conclusioni scritte. 4. Il ricorso è fondato. Dal consentito accesso agli atti, imposto dal tenore del vizio denunciato, risulta incontestabilmente che: -l'imputato ha dichiarato domicilio presso la propria abitazione di residenza [OSCURATO:PERSONA] del Tronto (AP) via [OSCURATO:PERSONA] 75, con revoca di ogni precedente dichiarazione/elezione; -la dichiarazione di domicilio è stata materialmente allegata all'atto di appello;-il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello è stato notificato al Cilento presso il domicilio precedentemente eletto (studio avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 62, [OSCURATO:PERSONA]); -all'udienza del 14 aprile 2022, il difensore aveva chiesto (ma non ottenuto) un rinvio dell'udienza al fine di rintracciare il proprio assistito rendendolo edotto della data d'udienza: l'imputato veniva quindi giudicato in assenza. Appare fuor di dubbio che la citazione dell'imputato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte e la stessa non è risultata idonea a determinare la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato, non potendosi ritenere che, nella fattispecie, vi sia stata solo una violazione delle regole sulle modalità di effettuazione della notifica: ne consegue la nullità assoluta del giudizio di secondo grado, l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello viciniore P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Sentenza a motivazione sempl