CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 15/06/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il tribunale del riesame di Catanzaro adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale, applicativa nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui al capo 21) in materia di stupefacenti, rigettava il ricorso; 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., rappresentando la illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza di riscontri e circa la genuinità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Sarebbe stato violato l'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., non essendo condivisibile la tesi del tribunale circa l'avvenuto rispetto, da parte del Gip, delle regole di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., ed essendo stati valorizzati, quali riscontri elementi aventi natura neutra o irrilevante. Trattandosi di dati semmai utili ad apprezzare la genuinità delle dichiarazioni del collaboratore. Inoltre, le dichiarazioni del collaboratore esaminate sarebbero generiche e neppure confortate dal rinvenimento di sostanza stupefacente o dal successivo acquisto. Pertanto, sarebbe illogico l'assunto del collegio con cui si assegna significato al narrato del collaboratore, così da attestarne la credibilità. Non sarebbe sufficiente a tal fine sostenere che le dichiarazioni del collaboratore sarebbero precise nei riferimenti temporali, senza illustrare quali siano questi ultimi. Quanto poi ai riscontri valorizzati, i dati evidenziati dal tribunale non avrebbero una tale portata. 4. Con il secondo motivo rappresenta i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Il tribunale, ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione non avrebbe conferito valore alla , circostanza per cui il ricorrente sarebbe stato detenuto ininterrottamente dak 8 marzo 2018, così da smentire ogni rischio di collegamento con ambienti esterni "controindicati". Si contesta il percorso motivazionale, inoltre, laddove si sosterrebbe la sussistenza di esigenze cautelari ravvisabili nella contestazione di cui al capo 117), per la quale non è stata disposta misura. In tal modo il provvedimento impugnato non indicherebbe validi elementi dimostrativi della proclività a delinquere del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere respinta l'istanza di rinvio, innanzitutto per la mancanza di ogni prova circa il patrocinio che sarebbe stato affidato all'avvocato istante in relazione al procedimento penale indicato e riguardante 2 t [OSCURATO:PERSONA], come anche in mancanza di ogni dimostrazione dello stato detentivo riguardante quest'ultimo soggetto. 2. Quanto al ricorso proposto, il primo motivo è parzialmente fondato. Con riguardo al vizio di violazione di legge dedotto in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., esso è insussistente, stante il consolidato principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01). Riguardo al vizio di motivazione pure dedotto, va osservato che il tribunale ha elaborato una motivazione con cui condivide gli assunti formulati dal Gip circa le dichiarazioni del collaboratore Mancuso, evidenzia la genuinità delle sue dichiarazioni siccome inerenti fatti di diretta apprensione, nonché sottolinea la sussistenza di riscontri individualizzanti, rappresentati come costituiti dalla coincidenza dell'epoca e della logistica dei fatti contestati e narrati con dati investigativi dimostrativi della presenza dei fratelli Fabiano in un'area reputata compatibile con il luogo di abitazione del ricorrente, ove sarebbe avvenuta la cessione. Si tratta di una motivazione che non risulta adeguatamente indicativa di effettivi dati di riscontro, pur potendo essi essere costituiti, secondo la giurisprudenza di legittimità, da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, e pur non essendo richiesto che i riscontri medesimi abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. (Sez. 2 -, n. 35923 del 11/07/2019 Rv. 276744 - 01). Ciò in quanto le circostanze citate quali riscontri sarebbero integrate da dati di tipo telefonico, in grado di rivelare gli spostamenti degli acquirenti, ma valorizzati mediante il riferimento al concetto di "compatibilità" con il domicilio del ricorrente, quale luogo della ritenuta cessione, non meglio definito in concreto; così da caratterizzarsi per una portata alquanto approssimativa, per non dire del tutto insufficiente, con riferimento ai tempi e luoghi di percorrenza degli acquirenti, da valutarsi alla luce della narrazione secondo la quale, dopo il contatto con il 3 I Mancuso, i fratelli Fabiano si sarebbero recati presso il luogo ove sarebbe stato presente il ricorrente. In altri termini, la genericità del giudizio di "compatibilità" espresso dal tribunale del riesame si riverbera sulla specifica capacità delle circostanze logistiche individuate per confermare il contatto illecito dei [OSCURATO:PERSONA] con il ricorrente, di seguito all'invito loro rivolto dal collaboratore Mancuso a rivolgersi al Soriano. La rilevanza di tale profilo motivazionale assorbe ogni altra censura di cui al motivo in esame, come anche le censure di cui al successivo motivo ed inerenti il tema delle esigenze cautelari. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata vada annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c. p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. at