CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31586/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta documentale c.d. semplice; Considerato che con il primo motivo l'imputato lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, I. fall., non confrontandosi, tuttavia, con la parte principale della motivazione di diniego del riconoscimento della stessa operata dalla Corte territoriale che ha rinvenuto, congruamente, motivo all'uopo ostativo nell'abitualità della condotta del ricorrente (pag. 8-9), con conseguente inammissibilità del motivo perché privo della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che il secondo motivo, con cui l'imputato denuncia che erroneamente la decisione impugnata avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve per assenza di procura speciale al difensore è manifestamente infondato in quanto la stessa deve essere formulata dalla parte personalmente o dal procuratore speciale della stessa (Sez. 2 n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 286137 - 01); Considerato che la memoria depositata dal procuratore del ricorrente è tardiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d