CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 31457/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14424-2019 proposto da: A.T.A. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.14424/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 679/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 763/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 25.10.18 la corte d’appello di L’Aquila ha pronunciato sentenza ex articolo 281 sexies codice di rito che confermava la sentenza del 2017 del tribunale di Avezzano, che aveva parzialmente accolto l’opposizione a cartella del contribuente in epigrafe solo per la parte relativa a sanzioni dovute all’esito di Corte cost. n. 254 del 14. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per quattro motivi, cui resiste l’Inps. Il procuratore del ricorrente ha quindi rinunciato al mandato. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: I motivi di ricorso deducono violazione dell’articolo 2094 c.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata, violazione dell’articolo 2094 e 2697 c.c., e infine violazione dell’articolo 2697 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente. Il ricorso è inammissibile perché tardivo: invero, l’Inps ha notificato la sentenza il 21.12.18 e il ricorso è stato notificato solo il 26.4.19 quando il termine breve per l’impugnazione era già decorso. Spese secondo soccombenza.Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2200 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.