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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1986

Cassazione n. 09126/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/07/1986 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 14 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 aprile 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 455 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto ex art. 455 cod. pen. per l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale, che a pagina 7 della sentenza impugnata ha logicamente dedotto dal possesso custodito delle banconote contraffatte da parte del ricorrente la sua intenzione di metterle in circolazione, in assenza di altro plausibile utilizzo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/07/1986 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 14 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 aprile 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 455 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto ex art. 455 cod. pen. per l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale, che a pagina 7 della sentenza impugnata ha logicamente dedotto dal possesso custodito delle banconote contraffatte da parte del ricorrente la sua intenzione di metterle in circolazione, in assenza di altro plausibile utilizzo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09126/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris