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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33445/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Bari ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come fosse stato accertato il concreto rischio che l'incendio si sviluppasse; Rilevato che integra il delitto tentato dì incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 - 01), evenienza accertata nel caso concreto attraverso l'analisi della condotta dell'agente e dello stato dei luoghi; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge in realtà sollecita una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Bari ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come fosse stato accertato il concreto rischio che l'incendio si sviluppasse; Rilevato che integra il delitto tentato dì incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 - 01), evenienza accertata nel caso concreto attraverso l'analisi della condotta dell'agente e dello stato dei luoghi; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorrente pur lamentando la violazione di legge in realtà sollecita una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 202