CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32632/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dimUu che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione agli artt. 46 e 76 D.P.R. n. 445 del 2000, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, per avere escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. - è privo della necessaria specificità poiché non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma ne contesta la correttezza con assunti generici inidonei a censurare la ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata (che ha indicato le ragioni per cui non ha considerato tenue il fatto dell'imputato, tenuto conto delle conseguenze prodotte dalla contraffazione); - il secondo motivo -che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è privo di specificità poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato - la quale, in maniera congrua e conforme al diritto, ha evidenziato che l'incensuratezza di per sé non può considerarsi decisiva al riguardo e l'insussistenza di elementi positivi da trarre dal comportamento processuale dell'imputato - limitandosi a reiterare le doglianze già disattese dalla Corte territoriale, finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto; - il terzo motivo - che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena - è privo della necessaria specificità poiché si affida ad enunciati assertivi e nel resto prospetta un diverso apprezzamento di merito ed è, dunque, inidoneo a censura la decisione impugnata che, in parziale, accoglimento dell'appello ha indicato gli elementi posti a sostegno dell'irrogazione di una pena più mite rispetto a quella inflitta dal primo Giudice; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos