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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 28848/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17956/2017 R.G. proposto da DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA] e DELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con procura speciale rilasciata a margine del ricorso e con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio del medesimo difensore; - ricorrenti - contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] e DELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso e con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio degli stessi difensori; • - controricorrenti - contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] e DELL'[OSCURATO:PERSONA]; - intimandi - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3097 depositata 1'11 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7052 del 2001, respingeva l'opposizione alle delibere di comproprietà di beni immobili del 02.06.1998, notificata il 29/30.04.1998 da Cataldo, Michele, Claudio e [OSCURATO:PERSONA]Accio nei confronti dei comunisti Silvio, Ettore, Mariananda e Francesco relativa alla gestione dei tre immobili caduti in comunione ereditaria ritenendo che l'individuazione delle quote dei singoli partecipanti alla comunione avesse scopo meramente strumentale e provvisorio ad assicurare la gestione dei beni comuni nell'interesse della comunione e di tutti i condomini; - siffatta decisione veniva condivisa anche dalla Corte di appello di Roma, adita da Cataldo e [OSCURATO:PERSONA]Accio, con sentenza n. 2712 del 2004; - a seguito di ricorso per cassazione proposto dai medesimi Cataldo e [OSCURATO:PERSONA]Accio, la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo, relativo alla determinazione delle quote, con decisione n. 11523 del 2011, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte distrettuale; - riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. dai Dell'Accio, Cataldo e Michele, il giudice del rinvio ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7052/2002 del Tribunale di Roma e facendo applicazione del principio secondo cui nella comunione ereditaria la misura delle quote è stabilita dalla legge, ha annullato le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea dei comunisti del 02.06.1998, ponendo le spese di lite di tutte le fasi di giudizio a carico dei comunisti soccombenti; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Roma ricorrono Marinda, Francesco, Ettore e [OSCURATO:PERSONA]Accio, sulla base di un unico motivo con il quale viene censurata la regola ermeneutica applicata dal giudice del rinvio; - resistono con controricorso i soli Cataldo e [OSCURATO:PERSONA]Accio, rimasti intinnandi Claudio e [OSCURATO:PERSONA]Accio (nei confronti dei quali non risulta essersi perfezionata la notificazione del ricorso), i quali propongono anche ricorso incidentale, affidato a due motivi, con i quali denunciano la violazione dell'art. 100 c.p.c., per essere i ricorrenti principali carenti di interesse, motivo sul quale il giudice del rinvio non aveva risposto, nonché omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni; - in data 12.02.2021 è stata depositata in cancelleria dichiarazione, a firma congiunta di tutte le parti, finalizzata ad ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more raggiunto una definizione bonaria della controversia, come da atto pubblico di transazione del 30 ottobre 2020, a firma del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], repertorio n. 35263 raccolta n. 21614, allegato all'istanza deposistata.

Per l'effetto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Infatti, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., Sez.

Un., n. 8980 del 2018).Nulla va disposto quanto alle spese, avendo le parti nella transazione regolato anche tale profilo.

Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, perché la ratio di tale disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria ovvero per il rigetto, ma non per la cessazione di interesse ad una pronuncia sopravvenuta (cfr Cass. n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17956/2017 R.G. proposto da DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA] e DELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con procura speciale rilasciata a margine del ricorso e con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio del medesimo difensore; - ricorrenti - contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] e DELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso e con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio degli stessi difensori; • - controricorrenti - contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] e DELL'[OSCURATO:PERSONA]; - intimandi - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3097 depositata 1'11 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7052 del 2001, respingeva l'opposizione alle delibere di comproprietà di beni immobili del 02.06.1998, notificata il 29/30.04.1998 da Cataldo, Michele, Claudio e [OSCURATO:PERSONA]Accio nei confronti dei comunisti Silvio, Ettore, Mariananda e Francesco relativa alla gestione dei tre immobili caduti in comunione ereditaria ritenendo che l'individuazione delle quote dei singoli partecipanti alla comunione avesse scopo meramente strumentale e provvisorio ad assicurare la gestione dei beni comuni nell'interesse della comunione e di tutti i condomini; - siffatta decisione veniva condivisa anche dalla Corte di appello di Roma, adita da Cataldo e [OSCURATO:PERSONA]Accio, con sentenza n. 2712 del 2004; - a seguito di ricorso per cassazione proposto dai medesimi Cataldo e [OSCURATO:PERSONA]Accio, la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo, relativo alla determinazione delle quote, con decisione n. 11523 del 2011, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte distrettuale; - riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. dai Dell'Accio, Cataldo e Michele, il giudice del rinvio ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7052/2002 del Tribunale di Roma e facendo applicazione del principio secondo cui nella comunione ereditaria la misura delle quote è stabilita dalla legge, ha annullato le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea dei comunisti del 02.06.1998, ponendo le spese di lite di tutte le fasi di giudizio a carico dei comunisti soccombenti; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Roma ricorrono Marinda, Francesco, Ettore e [OSCURATO:PERSONA]Accio, sulla base di un unico motivo con il quale viene censurata la regola ermeneutica applicata dal giudice del rinvio; - resistono con controricorso i soli Cataldo e [OSCURATO:PERSONA]Accio, rimasti intinnandi Claudio e [OSCURATO:PERSONA]Accio (nei confronti dei quali non risulta essersi perfezionata la notificazione del ricorso), i quali propongono anche ricorso incidentale, affidato a due motivi, con i quali denunciano la violazione dell'art. 100 c.p.c., per essere i ricorrenti principali carenti di interesse, motivo sul quale il giudice del rinvio non aveva risposto, nonché omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni; - in data 12.02.2021 è stata depositata in cancelleria dichiarazione, a firma congiunta di tutte le parti, finalizzata ad ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more raggiunto una definizione bonaria della controversia, come da atto pubblico di transazione del 30 ottobre 2020, a firma del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], repertorio n. 35263 raccolta n. 21614, allegato all'istanza deposistata. Per l'effetto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 8980 del 2018).Nulla va disposto quanto alle spese, avendo le parti nella transazione regolato anche tale profilo. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, perché la ratio di tale disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria ovvero per il rigetto, ma non per la cessazione di interesse ad una pronuncia sopravvenuta (cfr Cass. n. 13636 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella cam
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