CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. MAGGIORE Vincenzo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 116 comma 15 (guida senza patente con recidiva nel biennio). 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando la mancanza del presupposto della reci- diva nel biennio atteso che non era intervenuta nessuna sentenza di condanna defi- nitiva per tale titolo. Con una seconda articolazione si suole del mancato riconosci- mento della causa di non punibilità e con una terza articolazione lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e gli ulteriori benefici di legge. un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul punto. 3. Il ricorso risulta inammissibile. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il con- fronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Fo- glietta e altro, Rv. 273678). Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ha del tutto logicamente motivato sulla ricorrenza del biennio, non risul- tando richiesta una precedente sentenza di condanna ma, a seguito della depenaliz- zazione del reato in parola la ricorrenza di un accertamento della violazione ammini- strativa divenuto definitivo, e, d'altro canto, ha motivatamente escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.131 bis cod.pen. sia in ragione della violazione com- messa, sia in ragione delle plurime precedenti violazioni allo stesso precetto, in un caso accompagnata dall'assenza di certificato assicurativa, onde desumere l'impossi- bilità di procedere ad una valutazione prognostica favorevole, né di potere conside- rare di particolare tenuità la condotta, connotata da reiterazione della inosservanza. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen. non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estenso