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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 25382/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3068/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. CAMOZZI, 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 867/2022 depositata il06/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Bergamo, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento dell’importo di € 51.251,85, oltre interessi legali dal 10.4.2018 al saldo, a titolo di rimborso di quattro buoni postali fruttiferi serie Q/P, sottoscritti nelle date del 13.11.1986 e del 3.11.1987, assumendo che dovevano applicarsi i tassi di interesse riportati sul retro dei titoli, e non l’importo che le era stato offerto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.- L’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con cui il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda dell’attrice è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] che ha sostenuto (a) che la controversia sia ricompresa tra quelle riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 lett. v), D.Lgs. n. 104/2010 - art. 81 D.P.R. n. 398/2003; (b) ha riproposto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto emittente e debitrice dei Buoni di causa non era la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. bensì il Ministero dell'Economia, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., donde la legittimazione sostanziale e processuale di quest’ultima; (c) ha censurato nel merito la decisione del Tribunale in quanto frutto di errata interpretazione delle norme di cui al D.M. 13.06.1986 istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto. 3.- La Corte d’Appello ha accolto il terzo motivo di appello e riformato l’ordinanza del Tribunale di Bergamo accertando il diritto di [OSCURATO:PERSONA], ad ottenere in rimborso dei buoni per cui è causa la minor somma di € 29.609,52, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. 4.- Avverso detta sentenza, la sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis 1° comma c.p.c. ed in subordine l’infondatezza dei motivi.

5. ― In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito dell’emissione della Sentenza definita «leading case Varuolo» pubblicata il 26.7.2023, n. 22619/2023, dando atto di aver notificato atto di rinuncia e procura speciale conferita alle procuratrici in data 22.7.2024; ha chiesto che le spese del presente giudizio vengano compensate poiché il ricorso è stato notificato in data antecedente rispetto alla definizione della questione «buoni postali fruttiferi Q/P».

La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito.

Ciò nondimeno il Collegio reputa sussistano giusti motivi di provvedere alla compensazione delle spese della presente fase del giudizio in considerazione del fatto che l’orientamento espresso nel precedente che ha indotto la ricorrente alla rinuncia si è consolidato solo in seguito, per effetto di successive pronunce di questa Corte.

6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese di lite del grado P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3068/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. CAMOZZI, 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 867/2022 depositata il06/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Bergamo, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento dell’importo di € 51.251,85, oltre interessi legali dal 10.4.2018 al saldo, a titolo di rimborso di quattro buoni postali fruttiferi serie Q/P, sottoscritti nelle date del 13.11.1986 e del 3.11.1987, assumendo che dovevano applicarsi i tassi di interesse riportati sul retro dei titoli, e non l’importo che le era stato offerto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.- L’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con cui il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda dell’attrice è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] che ha sostenuto (a) che la controversia sia ricompresa tra quelle riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 lett. v), D.Lgs. n. 104/2010 - art. 81 D.P.R. n. 398/2003; (b) ha riproposto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto emittente e debitrice dei Buoni di causa non era la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. bensì il Ministero dell'Economia, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., donde la legittimazione sostanziale e processuale di quest’ultima; (c) ha censurato nel merito la decisione del Tribunale in quanto frutto di errata interpretazione delle norme di cui al D.M. 13.06.1986 istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto. 3.- La Corte d’Appello ha accolto il terzo motivo di appello e riformato l’ordinanza del Tribunale di Bergamo accertando il diritto di [OSCURATO:PERSONA], ad ottenere in rimborso dei buoni per cui è causa la minor somma di € 29.609,52, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. 4.- Avverso detta sentenza, la sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis 1° comma c.p.c. ed in subordine l’infondatezza dei motivi. 5. ― In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito dell’emissione della Sentenza definita «leading case Varuolo» pubblicata il 26.7.2023, n. 22619/2023, dando atto di aver notificato atto di rinuncia e procura speciale conferita alle procuratrici in data 22.7.2024; ha chiesto che le spese del presente giudizio vengano compensate poiché il ricorso è stato notificato in data antecedente rispetto alla definizione della questione «buoni postali fruttiferi Q/P». La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito. Ciò nondimeno il Collegio reputa sussistano giusti motivi di provvedere alla compensazione delle spese della presente fase del giudizio in considerazione del fatto che l’orientamento espresso nel precedente che ha indotto la ricorrente alla rinuncia si è consolidato solo in seguito, per effetto di successive pronunce di questa Corte. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese di lite del grado P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese d
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