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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 51189/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude, riportandosi alla requisitoria già depositata, per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati B e C per essersi i reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, con revoca delle statuizioni civili limitatamente agli anzidetti reati; inammissibilità del ricorso nel resto, con conferma delle statuizioni civili limitatamente al reato A. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta insistendo per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del co difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 20 settembre 2022, che, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della '[OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 25 ottobre 2016, l'ha dichiarata responsabile, ai soli effetti civili, dei fatti di cui ai reati contestati ai sensi degli artt. 81 cpv. e 615-ter cod. pen. (capo A: fatto commesso in Sassuolo dal 7 al 28 maggio 2009); ai sensi dell'art. 646 cod. pen. (capo B: fatto commesso in Sassuolo il 7 maggio 2009) e ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 (capo C: fatto commesso in Sassuolo il 7 maggio 2009) e, per l'effetto, l'ha condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

2. L'impugnativa consta di otto motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 615-ter cod. pen.: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere configurato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico, posto che la ricorrente, in ragione delle mansioni svolte alle dipendenze della '[OSCURATO:SOCIETA], era regolarmente autorizzata a consultare i dati contenuti nel 'Filemaker'aziendale, di modo che ella non aveva violato le condizioni ed i limiti risultanti dalle prescrizioni del titolare del sistema informatico, dovendosi considerare irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato contestatole al capo A) della rubrica, sia l'impiego successivo dei ti les dei quali ella avrebbe estratto copia, sia gli scopi e le finalità perseguiti tramite tale successiva condotta.

Nondimeno, nulla sarebbe dato evincere dalla sentenza impugnata circa gli elementi cli prova atti a dimostrare che la ricorrente si fosse introdotta e mantenuta nel Tilemarker' aziendale per ragioni antologicamente estranee a quelle per le quali le era stato consentito l'accesso, posto che, tra l'altro, i dati, che ella avrebbe da quel sistema estrapolato, non sarebbero stati specificamente indicati né nell'imputazione, né nella motivazione della decisione censurata. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 646 cod. pen.: il giudice d'appello avrebbe parimenti errato nel ritenere configurato il delitto di appropriazione indebita dei dati contenuti nei files che sarebbero stati copiati da quelli archiviati nel 'Filemaker' aziendale della '[OSCURATO:PERSONA]., atteso che la giurisprudenza di legittimità ha escluso sia che i beni immateriali possano costituire oggetto di appropriazione indebita, sia che la mera estrazione di copia di documenti informatici altrui possa comportare la perdita del possesso di tali res da parte del legittimo detentore. - Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003: nulla sarebbe stato indicato in sentenza - salvo un anodino riferimento alla possibilità di concorso tra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico e quello di illecito trattamento di dati personali - circa gli elementi di prova atti a dar conto delle ragioni per le quali il delitto in parola si dovesse ritenere in fatto integrato e per le quali si dovesse ritenere che la ricorrente se ne fosse resa artefice. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003: il reato proprio, delineato dalla detta norma, non sarebbe stato configurabile in capo alla ricorrente, non essendo ella la titolare del trattamento, ossia il soggetto dotato di poteri decisionali in ordine agli strumenti utilizzati e alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali.

Nondimeno, nulla era stato spiegato dal giudice censurato con riguardo agli ulteriori elementi di fattispecie: ossia, la diffusione dei dati e il nocumento patito dai soggetti cui gli stessi erano riferiti. - Il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine all'accertamento del momento consumativo dei reati contestati: se, infatti, la loro realizzazione avesse avuto luogo prima del 25 aprile 2009, la loro estinzione, per il decorso del termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e mezzo) quanto al capo A) e per il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. (pari ad anni sei, in assenza di atti interruttivi) quanto ai capi B) e C), si sarebbe verificata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, tanto precludendo la possibilità di una condanna agli effetti civili in grado di appello. - Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 160, comma 2, cod. pen. e 516 e 517 cod. proc. pen..

E' addotto che le contestazioni supplettive dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica non sarebbero state tali da fungere da atti interruttivi del corso della prescrizione, vuoi perché le condotte ivi descritte non potevano dirsi già di fatto ricomprese nell'imputazione di cui al capo A) della rubrica - ossia, quello relativo al delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico - posto che «una cosa è essersi abusivamente introdotti in un sistema informatico, altra cosa è avere detenuto e trattato illecitamente i dati che si asserisce essere stati copiati», vuoi perché secondo il diritto vivente le contestazioni suppletive non possono essere equiparate in via interpretativa agli atti tassativamente elencati dall'art. 160 cod. pen..

Donde, i reati di cui agli art. 646 cod. pen. e 167 d.lgs. n. 196 del 2003, dovevano considerarsi estinti prima della pronuncia di primo grado. - Il settimo motivo denuncia violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si contesta l'affermazione del giudice censurato secondo cui l'attendibilità dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado non sarebbe mai stata messa in discussione e ci si duole dell'apoditticità della motivazione in punto di prova della responsabilità dell'imputata, perché non era stato spiegato quale fosse l'effettivo contenuto del DVD oggetto di sequestro, ritenuto dalla Corte territoriale la sola prova atta a comprovarla, come invece sarebbe stato necessario alla luce della nota della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, acquisita su accordo delle parti, nella quale si attestava che nella casella di posta elettronica in uso alla ricorrente non fosse stato trovato alcun elemento che potesse essere ricondotto a dati di proprietà della ‘[OSCURATO:PERSONA]. - L'ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 254 e 430 cod. proc. pen..

Si eccepisce l'inutilizzabilità del contenuto del DVD oggetto del provvedimento di sequestro disposto dal Pubblico Ministero il 14 maggio 2014, solo dopo che era stato emesso il decreto di citazione a giudizio dell'imputata: e ciò, sia perché, non essendoci prova che le e.mails che la ricorrente aveva inviato alla propria casella di posta elettronica fossero state da lei effettivamente ricevute e archiviate, dovevano considerarsi corrispondenza, di modo che si sarebbero dovute acquisire non mediante un mero ordine di esibizione rivolto al gestore del servizio di posta elettronica, ma mediante un decreto di sequestro disposto ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen.; sia perché, il provvedimento di sequestro non rientra tra gli atti che è possibile c:ompiere ai sensi dell'art.430 cod. pen. ai fini dell'integrazione delle indagini, prevendendo <<la partecipazione dell'imputato o del difensore di questi».

3. Con requisitoria scritta in data 1 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capo B) e C), per essersi i detti reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, con revoc:a delle statuizioni civili limitatamente agli anzidetti reati di cui ai capi B) e C); per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel resto, con conferma delle statuizioni civili limitatamente al reato di cui al capo A).

4. Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC, in data 12 ottobre 2023, il difensore dell'imputata ha depositato memoria chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

5. Il ricorso è stato trattato nelle forme della discussione orale, tempestivamente richiesta dal Procuratore Generale e dal difensore della parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Merita prioritario esame il sesto motivo di ricorso, del quale va riconosciuta la fondatezza.

1.1. E' consolidato il principio di diritto quello secondo cui l'atto, con il quale il Pubblico Ministero modifica l'imputazione ex artt. 516-517 cod. proc. pen., non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma 2, cod. pen., i quali costituiscono un "numerus clausus" e sono nsuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale (Sez. 5, n. 9696 del 30/01/2015, Rv. 262611).

Peraltro, come si apprende dall'informazione provvisoria, le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione assunta il 28 settembre 2023, hanno pure escluso - discostandosi dall'orientamento interpretativo evocato e fatto proprio nella sentenza impugnata - che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, si possa tener conto dell'aumento di pena per la recidiva, che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

1.2. Ciò posto, deve prendersi atto che i delitti di appropriazione indebita, di cui al capo B), e di trattamento illecito di dati personali, di cui al capo C), commessi in data 7 maggio 2009 ed entrambi oggetto di contestazione supplettiva, risultano essersi estinti per intervenuta prescrizione, considerato il termine di sei anni di cui all'art. 157 cod. pen., in data 7 maggio 2015, quindi anteriormente al 25 ottobre 2016, data della pronuncia della sentenza di primo grado.

Priva di pregio è l'argomentazione, rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata, secondo cui le condotte, integranti i reati di cui ai capi B) e C), sarebbero state già contestate in fatto al capo A): l'abusiva introduzione in un sistema informatico è, infatti, comportamento ontologicamente e cronologicamente distinto sia da quello di detenzione dei dati da esso estrapolati, sia da quello di loro trattamento illecito.

1.3. La rilevata estinzione dei reati indicati, verificatasi prima della pronuncia della sentenza di primo grado, determina l'illegittimità delle corrispondenti statuizioni civili adottate nei confronti dell'imputata in esito al giudizio di appello.

È illegittima, infatti, la sentenza d'appello nella parte in cui, una volta maturata la prescrizione del reato prima della pronuncia di primo grado, applichi o confermi le statuizioni civili: per il diritto vivente, infatti <<in tale ipotesi non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato>> (Sez.

U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191); e ciò perché - lo si è spiegato - laddove l'estinzione del reato si collochi "a monte" della sentenza di condanna in primo grado è preclusa ogni valutazione del giudice (penale) dell'impugnazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez.

U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).

Tra l'altro, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha osservato che «[i]mprescindibile condizione perché il giudice dell'impugnazione possa decidere, non ostante il proscioglimento dell'imputato, sugli interessi civili è dunque, anzitutto, l'emissione di una valida condanna nel grado di giudizio immediatamente precedente, impugnata dall'imputato o dal pubblico ministero, alla quale sia sopravvenuta una causa estintiva del reato>>.

1.4. Il rilievo che precede determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione agli effetti civili di cui ai capi B) e C), effetti che devono essere eliminati, e l'assorbimento dei motivi - il secondo, il terzo, e il quarto - che si riferiscono ai delitti di cui ai detti capi B) e C).

2. Il primo motivo di ricorso è, invece, manifestamente infondato.La ricorrente, infatti, mostra di non confrontarsi con il principio di diritto, tenuto, al contrario, a mente dalla Corte territoriale, secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, cod. pen. la condotta di chi, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez.

U, n. 41210 del 18%05/2017, Savarese, Rv. 271061).

Condotta, quest'ultima, ascritta alla ricorrente, la quale, secondo l'imputazione delineata nel capo A), pur regolarmente introdottasi nel sistema informatico della società della quale era dipendente, vi si sarebbe, tuttavia, trattenuta per scopi diversi rispetto a quelli per i quali ciò le era consentito: ossia, non per utilizzare i dati relativi alla clientela, in esso archiviati, per l'espletamento delle proprie mansioni lavorative, ma, invece, per estrarne copia da destinare ad un uso personale.

3. E', poi, generico il quinto motivo di ricorso.

Invero, la dedotta estinzione anche del reato di accesso abusivo al sistema informatico della '[OSCURATO:SOCIETA]., contestato al capo A) della rubrica come commesso in data 28 maggio 2009, avrebbe comportato l'onere - non adempiuto dalla ricorrente - di allegare e documentare specifici elementi, emersi dall'istruttoria dibattimentale, atti a comprovare che il reato in parola si fosse consumato in data anteriore al 25 aprile 2009: tanto in applicazione della pacifica indicazione direttiva secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di c:assazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Rv. 261525; Sez. 3, n. 796 del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233322).

5. Colgono, invece, nel segno il settimo e l'ottavo motivo di ricorso.

Si legge, nella sentenza impugnata, che la decisione di appello, emessa in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, è stata assunta sulla base delle evidenze documentali, senza far ricorso alle prove orali assunte nel corso del primo giudizio.

Tale legittima opzione avrebbe, tuttavia, comportato che il giudice di appello, per conformarsi all'obbligo di motivazione rafforzata impostogli, avendo totalmente riformato la decisione di primo grado, (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), avesse offerto una motivazione davvero puntuale e adeguata sulla responsabilità della ricorrente per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., ancorché basata sulle sole prove documentali, tale, cioè, da fornire un'effettiva giustificazione della difforme conclusione adottata.

Ciò, invero, non è accaduto.Se, in applicazione del principio di diritto secondo cui i messaggi di posta elettronica memorizzati nell'account o nel computer del mittente ovvero del destinatario hanno natura di documenti informatici, sicché la loro acquisizione processuale non soggiace alla disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 266-bis cod. proc. pen., che postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, ma avviene ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Rv. 278808; Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2019, Rv. 276227), deve riconoscersi che il DVD - contenente le e.mails che la ricorrente avrebbe inviato dal dominio della '[OSCURATO:PERSONA]. al proprio account di posta elettronica, con allegati i documenti relativi a dati della clientela della società di cui era dipendente - è utilizzabile a fini di prova, essendo stato acquisito al processo ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., ossia come documento proveniente dall'imputata - per tale dovendosi intendere il documento del quale è autore l'imputato ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Rv. 270813; Sez. 5, n. 33243 del 09/02/2015, Rv. 264953) -, tuttavia assolutamente inadeguata è la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di valutazione del contenuto della prova.

Infatti, l'affermazione, secondo la quale il solo fatto che il DVD acquisito agli atti contenesse «pacificamente le e.mail inviate dalla Fiandri dal suo account aziendale a quello privato, contenenti l'archivio clienti della società che aveva lasciato per trasferirsi presso altra società, esercente la medesima attività della prima» e come tale fosse in grado di integrare il reato contestato, non dà affatto conto - tanto più in assenza dell'indicazione di ulteriori elementi di prova e, anzi, avuto riguardo al tenore della nota della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in data 26 agosto 2010, acquisita su accordo delle parti e allegata al ricorso, nella quale si attestava che nella casella di posta elettronica in uso alla ricorrente non era stato trovato alcun elemento che potesse essere ricondotto a dati di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. -, in termini di coerenza, completezza e ragionevolezza, di quale sia stato l'itinerario logico 'rafforzato', seguito dal giudice di appello, per giungere alla difforme decisione assunta in punto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo A).

Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice di merito colmi il vuoto argonnentativo riscontrato.

6. Per tutto quanto sopra esposto, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione agli effetti civili di cui ai capi B) e C), effetti che devono essere eliminati.

Va, invece, disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo A) con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione agli effetti civili di cui ai capi B) e C), effetti che elimina.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude, riportandosi alla requisitoria già depositata, per l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati B e C per essersi i reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, con revoca delle statuizioni civili limitatamente agli anzidetti reati; inammissibilità del ricorso nel resto, con conferma delle statuizioni civili limitatamente al reato A. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta insistendo per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del co difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 20 settembre 2022, che, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della '[OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 25 ottobre 2016, l'ha dichiarata responsabile, ai soli effetti civili, dei fatti di cui ai reati contestati ai sensi degli artt. 81 cpv. e 615-ter cod. pen. (capo A: fatto commesso in Sassuolo dal 7 al 28 maggio 2009); ai sensi dell'art. 646 cod. pen. (capo B: fatto commesso in Sassuolo il 7 maggio 2009) e ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 (capo C: fatto commesso in Sassuolo il 7 maggio 2009) e, per l'effetto, l'ha condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2. L'impugnativa consta di otto motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 615-ter cod. pen.: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere configurato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico, posto che la ricorrente, in ragione delle mansioni svolte alle dipendenze della '[OSCURATO:SOCIETA], era regolarmente autorizzata a consultare i dati contenuti nel 'Filemaker'aziendale, di modo che ella non aveva violato le condizioni ed i limiti risultanti dalle prescrizioni del titolare del sistema informatico, dovendosi considerare irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato contestatole al capo A) della rubrica, sia l'impiego successivo dei ti les dei quali ella avrebbe estratto copia, sia gli scopi e le finalità perseguiti tramite tale successiva condotta. Nondimeno, nulla sarebbe dato evincere dalla sentenza impugnata circa gli elementi cli prova atti a dimostrare che la ricorrente si fosse introdotta e mantenuta nel Tilemarker' aziendale per ragioni antologicamente estranee a quelle per le quali le era stato consentito l'accesso, posto che, tra l'altro, i dati, che ella avrebbe da quel sistema estrapolato, non sarebbero stati specificamente indicati né nell'imputazione, né nella motivazione della decisione censurata. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 646 cod. pen.: il giudice d'appello avrebbe parimenti errato nel ritenere configurato il delitto di appropriazione indebita dei dati contenuti nei files che sarebbero stati copiati da quelli archiviati nel 'Filemaker' aziendale della '[OSCURATO:PERSONA]., atteso che la giurisprudenza di legittimità ha escluso sia che i beni immateriali possano costituire oggetto di appropriazione indebita, sia che la mera estrazione di copia di documenti informatici altrui possa comportare la perdita del possesso di tali res da parte del legittimo detentore. - Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003: nulla sarebbe stato indicato in sentenza - salvo un anodino riferimento alla possibilità di concorso tra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico e quello di illecito trattamento di dati personali - circa gli elementi di prova atti a dar conto delle ragioni per le quali il delitto in parola si dovesse ritenere in fatto integrato e per le quali si dovesse ritenere che la ricorrente se ne fosse resa artefice. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003: il reato proprio, delineato dalla detta norma, non sarebbe stato configurabile in capo alla ricorrente, non essendo ella la titolare del trattamento, ossia il soggetto dotato di poteri decisionali in ordine agli strumenti utilizzati e alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali. Nondimeno, nulla era stato spiegato dal giudice censurato con riguardo agli ulteriori elementi di fattispecie: ossia, la diffusione dei dati e il nocumento patito dai soggetti cui gli stessi erano riferiti. - Il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine all'accertamento del momento consumativo dei reati contestati: se, infatti, la loro realizzazione avesse avuto luogo prima del 25 aprile 2009, la loro estinzione, per il decorso del termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e mezzo) quanto al capo A) e per il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. (pari ad anni sei, in assenza di atti interruttivi) quanto ai capi B) e C), si sarebbe verificata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, tanto precludendo la possibilità di una condanna agli effetti civili in grado di appello. - Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 160, comma 2, cod. pen. e 516 e 517 cod. proc. pen.. E' addotto che le contestazioni supplettive dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica non sarebbero state tali da fungere da atti interruttivi del corso della prescrizione, vuoi perché le condotte ivi descritte non potevano dirsi già di fatto ricomprese nell'imputazione di cui al capo A) della rubrica - ossia, quello relativo al delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico - posto che «una cosa è essersi abusivamente introdotti in un sistema informatico, altra cosa è avere detenuto e trattato illecitamente i dati che si asserisce essere stati copiati», vuoi perché secondo il diritto vivente le contestazioni suppletive non possono essere equiparate in via interpretativa agli atti tassativamente elencati dall'art. 160 cod. pen.. Donde, i reati di cui agli art. 646 cod. pen. e 167 d.lgs. n. 196 del 2003, dovevano considerarsi estinti prima della pronuncia di primo grado. - Il settimo motivo denuncia violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si contesta l'affermazione del giudice censurato secondo cui l'attendibilità dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado non sarebbe mai stata messa in discussione e ci si duole dell'apoditticità della motivazione in punto di prova della responsabilità dell'imputata, perché non era stato spiegato quale fosse l'effettivo contenuto del DVD oggetto di sequestro, ritenuto dalla Corte territoriale la sola prova atta a comprovarla, come invece sarebbe stato necessario alla luce della nota della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, acquisita su accordo delle parti, nella quale si attestava che nella casella di posta elettronica in uso alla ricorrente non fosse stato trovato alcun elemento che potesse essere ricondotto a dati di proprietà della ‘[OSCURATO:PERSONA]. - L'ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 254 e 430 cod. proc. pen.. Si eccepisce l'inutilizzabilità del contenuto del DVD oggetto del provvedimento di sequestro disposto dal Pubblico Ministero il 14 maggio 2014, solo dopo che era stato emesso il decreto di citazione a giudizio dell'imputata: e ciò, sia perché, non essendoci prova che le e.mails che la ricorrente aveva inviato alla propria casella di posta elettronica fossero state da lei effettivamente ricevute e archiviate, dovevano considerarsi corrispondenza, di modo che si sarebbero dovute acquisire non mediante un mero ordine di esibizione rivolto al gestore del servizio di posta elettronica, ma mediante un decreto di sequestro disposto ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen.; sia perché, il provvedimento di sequestro non rientra tra gli atti che è possibile c:ompiere ai sensi dell'art.430 cod. pen. ai fini dell'integrazione delle indagini, prevendendo <<la partecipazione dell'imputato o del difensore di questi». 3. Con requisitoria scritta in data 1 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capo B) e C), per essersi i detti reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, con revoc:a delle statuizioni civili limitatamente agli anzidetti reati di cui ai capi B) e C); per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel resto, con conferma delle statuizioni civili limitatamente al reato di cui al capo A). 4. Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC, in data 12 ottobre 2023, il difensore dell'imputata ha depositato memoria chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato nelle forme della discussione orale, tempestivamente richiesta dal Procuratore Generale e dal difensore della parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Merita prioritario esame il sesto motivo di ricorso, del quale va riconosciuta la fondatezza. 1.1. E' consolidato il principio di diritto quello secondo cui l'atto, con il quale il Pubblico Ministero modifica l'imputazione ex artt. 516-517 cod. proc. pen., non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma 2, cod. pen., i quali costituiscono un "numerus clausus" e sono nsuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale (Sez. 5, n. 9696 del 30/01/2015, Rv. 262611). Peraltro, come si apprende dall'informazione provvisoria, le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione assunta il 28 settembre 2023, hanno pure escluso - discostandosi dall'orientamento interpretativo evocato e fatto proprio nella sentenza impugnata - che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, si possa tener conto dell'aumento di pena per la recidiva, che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. 1.2. Ciò posto, deve prendersi atto che i delitti di appropriazione indebita, di cui al capo B), e di trattamento illecito di dati personali, di cui al capo C), commessi in data 7 maggio 2009 ed entrambi oggetto di contestazione supplettiva, risultano essersi estinti per intervenuta prescrizione, considerato il termine di sei anni di cui all'art. 157 cod. pen., in data 7 maggio 2015, quindi anteriormente al 25 ottobre 2016, data della pronuncia della sentenza di primo grado. Priva di pregio è l'argomentazione, rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata, secondo cui le condotte, integranti i reati di cui ai capi B) e C), sarebbero state già contestate in fatto al capo A): l'abusiva introduzione in un sistema informatico è, infatti, comportamento ontologicamente e cronologicamente distinto sia da quello di detenzione dei dati da esso estrapolati, sia da quello di loro trattamento illecito. 1.3. La rilevata estinzione dei reati indicati, verificatasi prima della pronuncia della sentenza di primo grado, determina l'illegittimità delle corrispondenti statuizioni civili adottate nei confronti dell'imputata in esito al giudizio di appello. È illegittima, infatti, la sentenza d'appello nella parte in cui, una volta maturata la prescrizione del reato prima della pronuncia di primo grado, applichi o confermi le statuizioni civili: per il diritto vivente, infatti <<in tale ipotesi non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato>> (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191); e ciò perché - lo si è spiegato - laddove l'estinzione del reato si collochi "a monte" della sentenza di condanna in primo grado è preclusa ogni valutazione del giudice (penale) dell'impugnazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). Tra l'altro, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha osservato che «[i]mprescindibile condizione perché il giudice dell'impugnazione possa decidere, non ostante il proscioglimento dell'imputato, sugli interessi civili è dunque, anzitutto, l'emissione di una valida condanna nel grado di giudizio immediatamente precedente, impugnata dall'imputato o dal pubblico ministero, alla quale sia sopravvenuta una causa estintiva del reato>>. 1.4. Il rilievo che precede determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione agli effetti civili di cui ai capi B) e C), effetti che devono essere eliminati, e l'assorbimento dei motivi - il secondo, il terzo, e il quarto - che si riferiscono ai delitti di cui ai detti capi B) e C). 2. Il primo motivo di ricorso è, invece, manifestamente infondato.La ricorrente, infatti, mostra di non confrontarsi con il principio di diritto, tenuto, al contrario, a mente dalla Corte territoriale, secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, cod. pen. la condotta di chi, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18%05/2017, Savarese, Rv. 271061). Condotta, quest'ultima, ascritta alla ricorrente, la quale, secondo l'imputazione delineata nel capo A), pur regolarmente introdottasi nel sistema informatico della società della quale era dipendente, vi si sarebbe, tuttavia, trattenuta per scopi diversi rispetto a quelli per i quali ciò le era consentito: ossia, non per utilizzare i dati relativi alla clientela, in esso archiviati, per l'espletamento delle proprie mansioni lavorative, ma, invece, per estrarne copia da destinare ad un uso personale. 3. E', poi, generico il quinto motivo di ricorso. Invero, la dedotta estinzione anche del reato di accesso abusivo al sistema informatico della '[OSCURATO:SOCIETA]., contestato al capo A) della rubrica come commesso in data 28 maggio 2009, avrebbe comportato l'onere - non adempiuto dalla ricorrente - di allegare e documentare specifici elementi, emersi dall'istruttoria dibattimentale, atti a comprovare che il reato in parola si fosse consumato in data anteriore al 25 aprile 2009: tanto in applicazione della pacifica indicazione direttiva secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di c:assazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Rv. 261525; Sez. 3, n. 796 del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233322). 5. Colgono, invece, nel segno il settimo e l'ottavo motivo di ricorso. Si legge, nella sentenza impugnata, che la decisione di appello, emessa in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, è stata assunta sulla base delle evidenze documentali, senza far ricorso alle prove orali assunte nel corso del primo giudizio. Tale legittima opzione avrebbe, tuttavia, comportato che il giudice di appello, per conformarsi all'obbligo di motivazione rafforzata impostogli, avendo totalmente riformato la decisione di primo grado, (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), avesse offerto una motivazione davvero puntuale e adeguata sulla responsabilità della ricorrente per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., ancorché basata sulle sole prove documentali, tale, cioè, da fornire un'effettiva giustificazione della difforme conclusione adottata. Ciò, invero, non è accaduto.Se, in applicazione del principio di diritto secondo cui i messaggi di posta elettronica memorizzati nell'account o nel computer del mittente ovvero del destinatario hanno natura di documenti informatici, sicché la loro acquisizione processuale non soggiace alla disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 266-bis cod. proc. pen., che postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, ma avviene ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Rv. 278808; Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2019, Rv. 276227), deve riconoscersi che il DVD - contenente le e.mails che la ricorrente avrebbe inviato dal dominio della '[OSCURATO:PERSONA]. al proprio account di posta elettronica, con allegati i documenti relativi a dati della clientela della società di cui era dipendente - è utilizzabile a fini di prova, essendo stato acquisito al processo ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., ossia come documento proveniente dall'imputata - per tale dovendosi intendere il documento del quale è autore l'imputato ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Rv. 270813; Sez. 5, n. 33243 del 09/02/2015, Rv. 264953) -, tuttavia assolutamente inadeguata è la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di valutazione del contenuto della prova. Infatti, l'affermazione, secondo la quale il solo fatto che il DVD acquisito agli atti contenesse «pacificamente le e.mail inviate dalla Fiandri dal suo account aziendale a quello privato, contenenti l'archivio clienti della società che aveva lasciato per trasferirsi presso altra società, esercente la medesima attività della prima» e come tale fosse in grado di integrare il reato contestato, non dà affatto conto - tanto più in assenza dell'indicazione di ulteriori elementi di prova e, anzi, avuto riguardo al tenore della nota della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in data 26 agosto 2010, acquisita su accordo delle parti e allegata al ricorso, nella quale si attestava che nella casella di posta elettronica in uso alla ricorrente non era stato trovato alcun elemento che potesse essere ricondotto a dati di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. -, in termini di coerenza, completezza e ragionevolezza, di quale sia stato l'itinerario logico 'rafforzato', seguito dal giudice di appello, per giungere alla difforme decisione assunta in punto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo A). Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice di merito colmi il vuoto argonnentativo riscontrato. 6. Per tutto quanto sopra esposto, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione agli effetti civili di cui ai capi B) e C), effetti che devono essere eliminati. Va, invece, disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo A) con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione agli effetti civili di cui ai capi B) e C), effetti che elimina. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liq
Sentenza Cassazione n. 51189/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris