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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06379/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte di appello_di_Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 14 febbraio del 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine a due reati di appropriazione indebita, così qualificata dal Tribunale l'originaria imputazione di truffa di cui al capo B, per avere stornato premi assicurativi su conti a lui intestati in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., sottraendoli in modo che un suo socio in affari non percepisse le quote a lui spettanti.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche formulata in modo specifico con l'atto di appello, circostanza che doveva, comunque, indurre la Corte a valutare la questione anche d'ufficio, ex art. 597 cod. proc. pen..

Il ricorrente sottolinea che i reati si sarebbero estinti per prescrizione alla fine del mese di luglio del 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, con l'atto di appello aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in modo non generico, sicché la Corte aveva il dovere di confrontarsi con tale doglianza rispetto alla quale non ha offerto alcuna motivazione, neanche implicita.

Ciò, peraltro, le imponeva di giustificare il mancato riconoscimento del beneficio anche d'ufficio.

Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279036).

Tale principio trova conferma in quello, con identità di ratio, espresso da Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, a proposito della sospensione condizionale della pena.

La fondatezza del motivo impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

I fatti risultano commessi fino al 30 settembre 2013.

Al termine di sette anni e sei mesi devono aggiungersi i periodi di sospensione per giorni 127 complessivi, che hanno fatto slittare la maturazione della prescrizione al 5 agosto 2021.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11.2022.

Il Consigliere estensore Il z 'ente [OSCURATO:PERSONA] iotallevi [OSCURATO:PERSONA]:Ft:A SECONDA SEZIONE PENA...E U 5 FEB.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte di appello_di_Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 14 febbraio del 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine a due reati di appropriazione indebita, così qualificata dal Tribunale l'originaria imputazione di truffa di cui al capo B, per avere stornato premi assicurativi su conti a lui intestati in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., sottraendoli in modo che un suo socio in affari non percepisse le quote a lui spettanti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche formulata in modo specifico con l'atto di appello, circostanza che doveva, comunque, indurre la Corte a valutare la questione anche d'ufficio, ex art. 597 cod. proc. pen.. Il ricorrente sottolinea che i reati si sarebbero estinti per prescrizione alla fine del mese di luglio del 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il ricorrente, con l'atto di appello aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in modo non generico, sicché la Corte aveva il dovere di confrontarsi con tale doglianza rispetto alla quale non ha offerto alcuna motivazione, neanche implicita. Ciò, peraltro, le imponeva di giustificare il mancato riconoscimento del beneficio anche d'ufficio. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279036). Tale principio trova conferma in quello, con identità di ratio, espresso da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, a proposito della sospensione condizionale della pena. La fondatezza del motivo impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. I fatti risultano commessi fino al 30 settembre 2013. Al termine di sette anni e sei mesi devono aggiungersi i periodi di sospensione per giorni 127 complessivi, che hanno fatto slittare la maturazione della prescrizione al 5 agosto 2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11.2022. Il Consigliere estensore Il z 'ente [OSCURATO:PERSONA] iotallevi [OSCURATO:PERSONA]:Ft:A SECONDA SEZIONE PENA...E U 5 FEB.
Sentenza Cassazione n. 06379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris