CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, in persona dei suoi commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 33,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza 694/2015della Corte di appello di Roma, pubblicata il 30 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 4 giugno 2010 il Tribunale di Roma rigettò, per mancanza di prova relativa all’elemento oggettivodell’azione, la domanda con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito indicata come “Cirio in a.s. ” ) , dichiarata insolvente e assoggettabile ad amministrazione straordinaria con sentenza resa dal Tribunale di Roma il 7 agosto 2003,ebbe a chiedere l’inefficacia (ex art. 67, secondo comma, l.fall.) nei confronti della massa dei creditori di tale società insolventedi otto rimesse su l conto corrente bancariointrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come “[OSCURATO:PERSONA]”) eseguite,per complessivi €. 117.418,86 , nel periodo compreso fra il 21 agosto 2002 e il 20 settembre 2002. 2. Adita da Cirioin a.s. la Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 30 gennaio 2015, in riforma della sentenza appellata: dichiarò inefficaci nei confronti della massa dei creditori di tale società le otto rimesse su conto corrente bancario sopra indicate; condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a detta appellante complessivi €. 177.418,86, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal giorno di proposizione delladomanda giudiziale . 2.1 La motivazione di tale decisione, nella parte– qui di interesse - dedicata all’accertamento delle rimesse revocabili,può essere sintetizzata nei seguenti termini: [OSCURATO:PERSONA] non solo non ha mai contestato di avere ricevuto le otto rimesse in dettaglio indicate nella citazione introduttiva del giudizio di prima grado,ma ha depositato un elenco (apprezzabile come prova perché proveniente dalla parte contraria all’accoglimento della domanda)contenente tutte le operaz ioni eseguite sul conto corrente , con affidamento di €. 258.000,da cui è dato desumere che nei giorni indicati da Cirio in a.s. vi furono le operazioni dall’appellante indicate; il confronto fra saldo antecedente a ciascuna rimessa, l’effettiva consistenza della rimessa e la somma di danaro per ciascuna indicata dall’appellanteevidenzia che è chiesta la revoca “soltanto della parte delle rimesse che è servita a riportare l’entità del debito del correntista entro il limite dell’affidamento di euro 258.000,00, con esclusione, quindi, della parte destinata soltanto a ripristinarela provvista dell’affidamento”; dal confronto fra contenuto del citato elenco (depositato dalla banca) e calcolo eseguito dall’appellante risulta che questa, per determinare la consistenza di ciascuna rimessa revocabile, ha tenuto contodell’affidamento e ha escluso le c.d. “operazioni bilanciate”; alla luce del contenuto –nella sentenza integralmente trascritto – delle pagg. 11, 12 e 13 della citazione per il giudizio di appello, risulta che Cirio a.s. “ha applicato il criterio del saldo disponibile e tutti gli altri criteri elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte”in funzione della determinazione della consistenza quantitativa di ciascuna rimessa revocabile; non vi è dunque motivo “di non utilizzare i conteggi eseguiti dalla stessa Cirio in a.s. e disporre l’espletamento di una CTU”. 3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente duemotivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in amministrazione straordinariaresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 67 l.fall. e 115 cod. proc. civ. “con riferimento all’assolvimento dell’onere probatorio da parte della Cirio del Monte della natura solutoria delle rimesse e che non fossero “ripristinatorie” della disponibilità concessa al correntista dalla Banca sul conto”.In sintesi, la ricorrente afferma che l’errore in diritto caratterizzante la sentenzaè quello di avere tenuto conto, in funzione dell’accertamento relativo alla revocabilità delle rimesse ex art. 67, secondo comma, l.fall., non giàdel contenuto di estratti del conto corrente c.d. “scalari” (contenenti una parte riepilogativa per saldi -detta “riassunto scalare”-,il calcolo degli interessi, il calcolo delle spese, il totale delle competenze a debito ovvero a credito), bensì di quello delle schede contabili (“cc.dd. “rigenerati””)da essa ricorrente depositate raffrontato con quello delle schede contabili elaborateda professionisti incaricati da Cirio in a.s . 2. Con il secondo motivola banca deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata, ancora una volta,da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 67 l.fall. e 115 cod. proc. civ. “con riferimento alla necessità della CTU”; avendo essa ricorrente, in assenza di estratti conto “ufficiali”,contestato specificamente i criteri di calcolo utilizzati dalla controparte per determinare le rimesse revocabili sulla base del criterio del c.d. “sal d o disponibile” , con conseguente necessità di disporre consulenza tecnica d’ufficio volta a tale individuazione. 3. I duemotivi, da trattare congiuntamente, sono, per come dedotti, inammissibili, in quanto: la violazione del precetto recato dall’art. 2697 cod. civ.è configurabile solo quando il giudice di merito applica la regola di giudizio impostagli da tale disposizione di legge in modo erroneo, attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso incombe secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi, fatti modificativi ovvero estintivi del diritto controverso; non anche quando si contesta(come fa la ricorrente)il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite al processo di merito (nella specie, costituite dalla comparazione operata dal giudice di appello fra contenuti dei documenti rispettivamente predisposti e depositati da ciascuna parte), assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito , sindacabile entro il ristretto limite indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 1634 del 2020;Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 26769 del 2018; Cass. n. 13395 del 2018;Cass. n. 26366 del 2017; Cass. n. 15107 del 2013 ) ; del pari fuori centro è la censura, mossa dalla ricorrente alla sentenza impugnata, di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., dal momento che nel ricorso per cassazione la violazione di tale disposizione del codice di rito può essere dedotta denunciando che il giudice di merito, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (giurisprudenza costante; in questo senso, cfr. comunque, per tutte:Cass. S.U., n. 20867 del 2020; Cass. S.U., n. 16598 del 2016; Cass. n. 6231 del 2018; Cass. n. 5009 del 2017): nel caso di specie, infatti, la decisione di merito si fonda esclusivamente sulla valutazione giudiziale del contenuto di documento, relativo alle operazioni eseguite sul conto corrente affidato nel periodo indicato da Cirio in a.s., acquisito al processo su iniziativa della banca ricorrente che, oltretutto, non prospetta l’assoluta impossibilità logica di ricavare dal contenuto di tale documento le informazioni individuate dal giudice di merito, né specifica che la sottrazione al giudizio di tali contenuti avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa(cfr. sul punto Cass. n. 12971 del 2022); la censura di violazione dell’art. 67, secondo comma, l.fall. per come dedotta dalla ricorrente si sostanzia in una critica alla valutazione operata dal giudice di merito del contenuto dei documenti dalla stessa ricorrente depositati, senza che costei censuri tale valutazione per violazione del precetto recato dell’art. 116 cod. proc. civ.; configurabilesolo quando si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. S.U. n. 20867 del 2020). 4. Inapplicazione del principio di soccombenza la banca ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità da questa anticipate nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara: inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in euro duecento per esborsi e in euro settemila per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 giugno2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]