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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22744/2026

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ta e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.8316/2018 depositata il 01/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinto da atto di contestazionein ragione della mancata esposizione in dichiarazione per gli anni 2005-2012 di investimenti detenuti all’estero.

A tale primo atto, senzaNumero registro generale 10843/2019Numero sezionale 5307/2026Numero di raccolta generale 22744/2026Data pubblicazione 06/07/2026irrogazione di sanzioni, ne seguiva un secondo -contenente l’irrogazionedelle sanzioni- notificato oltre il termine annuale di decadenza dalla primacontestazione.Il contribuente esperiva azione avanti il giudice di prossimità, senzatrovare accoglimento delle proprie ragioni, che venivano però apprezzatein grado di appello.

Donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate,con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando unicomotivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare va esaminata la domanda di definizione agevolatadella controversia presentata ai sensi del d.l. n. 119/2019 dalla partecontribuente, allegando quietanza del mod.

F24 di pagamento della primarata alla data del 22 maggio 2019.Considerato che l’art. 6, comma sesto, d.l. n. 119/2018 dispone che“la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui alcomma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presentearticolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”, donde la controversiadeve ritenersi definita ed il giudizio deve dichiararsi estinto e le speserestano a carico di chi le ha anticipate.La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le haanticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.8316/2018 depositata il 01/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinto da atto di contestazionein ragione della mancata esposizione in dichiarazione per gli anni 2005-2012 di investimenti detenuti all’estero. A tale primo atto, senzaNumero registro generale 10843/2019Numero sezionale 5307/2026Numero di raccolta generale 22744/2026Data pubblicazione 06/07/2026irrogazione di sanzioni, ne seguiva un secondo -contenente l’irrogazionedelle sanzioni- notificato oltre il termine annuale di decadenza dalla primacontestazione.Il contribuente esperiva azione avanti il giudice di prossimità, senzatrovare accoglimento delle proprie ragioni, che venivano però apprezzatein grado di appello. Donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate,con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando unicomotivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare va esaminata la domanda di definizione agevolatadella controversia presentata ai sensi del d.l. n. 119/2019 dalla partecontribuente, allegando quietanza del mod. F24 di pagamento della primarata alla data del 22 maggio 2019.Considerato che l’art. 6, comma sesto, d.l. n. 119/2018 dispone che“la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui alcomma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presentearticolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”, donde la controversiadeve ritenersi definita ed il giudizio deve dichiararsi estinto e le speserestano a carico di chi le ha anticipate.La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le haanticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI
Sentenza Cassazione n. 22744/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris