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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 settembre 2022

Cassazione n. 11657/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 26-28 maggio 2022, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, che non aveva accolto l'istanza di revoca del sequestro e di restituzione dei beni oggetto di due distinti provvedimenti cautelari reali, nell'ambito di un procedimento per i reati di associazione per delinquere, insolvenza fraudolenta, truffa, calunnia, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, contestati ad entrambi i suddetti indagati, nonché per il delitto di estorsione, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due articolati motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 240-bis, 640, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 125 e 321 cod. proc. pen.

Non risulta, in primo luogo, effettuata una perizia di stima di quanto sequestrato, nonostante i cespiti avessero per la gran parte un considerevole valore di mercato, molto superiore agli importi oggetto di cautela.

Oltretutto, la difesa aveva depositato anche prova documentale dell'integrale risarcimento del danno per tutti i contestati episodi di truffa ai danni di privati, per un ammontare di euro 177.450 complessivamente versati alle persone offese (cifra superiore - al netto dell'Iva per l'acquisto di due Porsche, peraltro anch'esse materialmente sottoposte a sequestro - all'importo indicato dal Gip per il sequestro finalizzato alla confisca diretta).

Il Tribunale del riesame, si dolgono i ricorrenti, avrebbe preso atto della conseguente riduzione del profitto illecito, ma ha poi affermato che il vincolo era finalizzato anche alla confisca del profitto del reato associativo, quantificato in misura pari alla sommatoria dei profitti conseguiti mediante i reati fine.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 640, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 125 e 321 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame, sulla scorta del ragionamento sopra riportato in tema di profitto del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., non tiene nella dovuta considerazione il fatto che la confisca per equivalente è consentita esclusivamente nei casi e per i reati previsti dall'art. 240-bis cod. pen.; a seguito dell'introduzione dell'art. 640-quater cod. pen. (che richiama l'art. 322-bis cod. pen.), infatti, la confisca per equivalente è ormai possibile solo per i reati di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, secondo comma, 640-bis e 640-ter cod. pen., ma non per l'ipotesi semplice di cui al primo comma dell'art. 640 (reato contestato in dodici capi relativi a truffa in danno di privati).

L'unica contestazione coerente con questo quadro normativo è il solo delitto di truffa ai danni dello Stato, relativa a un'evasione Iva di euro 39.575,07, contestato al capo n. 18, già ampiamente garantito dal sequestro delle due autovetture Porsche.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 325, 585, comma 1, lett. a), e comma 5, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 99, disp. att. cod. proc. pen., in quanto presentato tardivamente.

L'art. 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall'art. 240-bis, disp. att. cod. proc. pen., prevede, al comma 2, che, in materia penale, la sospensione dei termini procedurali, non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Questa deroga alla ordinaria disciplina della sospensione feriale concerne anche i termini di impugnazione dei provvedimenti cautelari.

La nozione di «reati di criminalità organizzata» identifica - secondo il consolidato orientamento di legittimità, che il Collegio condivide appieno e ribadisce - non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata e i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse (Sez.

U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895; Sez. 2, n. 6996 del 14/01/2020, Mango, Rv. 27850;7; Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Acanfora, Rv. 265023; Sez. 2, n. 12799 del 09/03/2011, Bilotti, Rv. 250044).

Nel caso di specie (in cui si procede per associazione a delinquere finalizzata alla sistematica realizzazione di delitti di truffa, ricettazione, riciclaggio e fittizia intestazione di beni), l'ordinanza impugnata risulta comunicata il 29 luglio 2022 e il ricorso è stato depositato il 5 settembre 2022 e, pertanto, dopo che era ampiamente decorso, in difetto di sospensione feriale, il termine ordinario di quindici giorni per le decisioni adottate in camera di consiglio.

4. In considerazione della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilt i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 26-28 maggio 2022, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, che non aveva accolto l'istanza di revoca del sequestro e di restituzione dei beni oggetto di due distinti provvedimenti cautelari reali, nell'ambito di un procedimento per i reati di associazione per delinquere, insolvenza fraudolenta, truffa, calunnia, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, contestati ad entrambi i suddetti indagati, nonché per il delitto di estorsione, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due articolati motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 240-bis, 640, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 125 e 321 cod. proc. pen. Non risulta, in primo luogo, effettuata una perizia di stima di quanto sequestrato, nonostante i cespiti avessero per la gran parte un considerevole valore di mercato, molto superiore agli importi oggetto di cautela. Oltretutto, la difesa aveva depositato anche prova documentale dell'integrale risarcimento del danno per tutti i contestati episodi di truffa ai danni di privati, per un ammontare di euro 177.450 complessivamente versati alle persone offese (cifra superiore - al netto dell'Iva per l'acquisto di due Porsche, peraltro anch'esse materialmente sottoposte a sequestro - all'importo indicato dal Gip per il sequestro finalizzato alla confisca diretta). Il Tribunale del riesame, si dolgono i ricorrenti, avrebbe preso atto della conseguente riduzione del profitto illecito, ma ha poi affermato che il vincolo era finalizzato anche alla confisca del profitto del reato associativo, quantificato in misura pari alla sommatoria dei profitti conseguiti mediante i reati fine. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 640, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 125 e 321 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, sulla scorta del ragionamento sopra riportato in tema di profitto del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., non tiene nella dovuta considerazione il fatto che la confisca per equivalente è consentita esclusivamente nei casi e per i reati previsti dall'art. 240-bis cod. pen.; a seguito dell'introduzione dell'art. 640-quater cod. pen. (che richiama l'art. 322-bis cod. pen.), infatti, la confisca per equivalente è ormai possibile solo per i reati di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, secondo comma, 640-bis e 640-ter cod. pen., ma non per l'ipotesi semplice di cui al primo comma dell'art. 640 (reato contestato in dodici capi relativi a truffa in danno di privati). L'unica contestazione coerente con questo quadro normativo è il solo delitto di truffa ai danni dello Stato, relativa a un'evasione Iva di euro 39.575,07, contestato al capo n. 18, già ampiamente garantito dal sequestro delle due autovetture Porsche. 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 325, 585, comma 1, lett. a), e comma 5, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 99, disp. att. cod. proc. pen., in quanto presentato tardivamente. L'art. 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall'art. 240-bis, disp. att. cod. proc. pen., prevede, al comma 2, che, in materia penale, la sospensione dei termini procedurali, non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Questa deroga alla ordinaria disciplina della sospensione feriale concerne anche i termini di impugnazione dei provvedimenti cautelari. La nozione di «reati di criminalità organizzata» identifica - secondo il consolidato orientamento di legittimità, che il Collegio condivide appieno e ribadisce - non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata e i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895; Sez. 2, n. 6996 del 14/01/2020, Mango, Rv. 27850;7; Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Acanfora, Rv. 265023; Sez. 2, n. 12799 del 09/03/2011, Bilotti, Rv. 250044). Nel caso di specie (in cui si procede per associazione a delinquere finalizzata alla sistematica realizzazione di delitti di truffa, ricettazione, riciclaggio e fittizia intestazione di beni), l'ordinanza impugnata risulta comunicata il 29 luglio 2022 e il ricorso è stato depositato il 5 settembre 2022 e, pertanto, dopo che era ampiamente decorso, in difetto di sospensione feriale, il termine ordinario di quindici giorni per le decisioni adottate in camera di consiglio. 4. In considerazione della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibilt i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi