CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 1984
Cassazione n. 26151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/10/2025 del GIP TRIBUNALE di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Asti del 13 ottobre 2025, con cui, in sede esecutiva, è stata dichiarata inammissibile l'istanza di dissequestro proposta nel suo interesse. Preso atto che il G.I.P. di Asti, con provvedimento del 15 ottobre 2025, ha qualificato l'opposizione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Ritenuto che l'odierna impugnazione è inammissibile, in quanto priva di procura speciale, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 37496 del 07/10/2025, Rv. 288933 - 03 e Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Rv. 282086), secondo cui, in tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M