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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 36455/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Monza, in composizione monocratica, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli, ritenuta in continuazione con la pena inflitta al suddetto imputato dal tribunale di Monza, con sentenza divenuta irrevocabile in data 1.2.2022

2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e alla congruità della pena irrogata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017.

Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (ovviamente specifici), attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, tra i quali non rientra il vizio denunciato, peraltro in maniera del tutto generica, dal ricorrente.

3.1. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante il tema, pur astrattamente configurabile, della sopravvenuta perseguibilità a querela del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, cc). 1, n. 2), c.p., in passato perseguibile d'ufficio e attualmente perseguibile a querela della persona offesa, ai sensi dell'art. 624, co 2, c.p. (salve le eccezioni previste dal secondo periodo della medesima disposizione normativa), introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

Trova, infatti, applicazione nel caso in esame il principio affermato di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della (eventuale) mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr. Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155), né occorre verificare se, in relazione a tali reati, sia stata eventualmente proposta rituale querela.

Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, infatti, divenuta necessaria la proposizione dell'istanza punitiva per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità per mancanza di querela, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Monza, in composizione monocratica, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli, ritenuta in continuazione con la pena inflitta al suddetto imputato dal tribunale di Monza, con sentenza divenuta irrevocabile in data 1.2.2022 2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e alla congruità della pena irrogata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (ovviamente specifici), attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, tra i quali non rientra il vizio denunciato, peraltro in maniera del tutto generica, dal ricorrente. 3.1. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante il tema, pur astrattamente configurabile, della sopravvenuta perseguibilità a querela del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, cc). 1, n. 2), c.p., in passato perseguibile d'ufficio e attualmente perseguibile a querela della persona offesa, ai sensi dell'art. 624, co 2, c.p. (salve le eccezioni previste dal secondo periodo della medesima disposizione normativa), introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Trova, infatti, applicazione nel caso in esame il principio affermato di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della (eventuale) mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr. Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155), né occorre verificare se, in relazione a tali reati, sia stata eventualmente proposta rituale querela. Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, infatti, divenuta necessaria la proposizione dell'istanza punitiva per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità per mancanza di querela, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de