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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:T:2020:484
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0788_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Sakkattack) (causa T‑788/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Sakkattack – Marchi internazionali denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 32, 33, 68, 100)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 34)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo Sakkattac – Marchi denominativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attack e marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] attack [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 35, 44-46, 48-51, 55, 56, 62-65, 75, 78, 85, 86, 99, 104, 112-116)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 37)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 58)

6. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 108, 109)

7. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94 § 1, 1 o periodo) (v. punto 130) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 agosto 2019 (procedimenti riuniti R 2432/2018-4 e R 2562/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] attack [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0788_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Sakkattack) (causa T‑788/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Sakkattack – Marchi internazionali denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 32, 33, 68, 100) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 34) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo Sakkattac – Marchi denominativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attack e marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] attack [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 35, 44-46, 48-51, 55, 56, 62-65, 75, 78, 85, 86, 99, 104, 112-116) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 37) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 58) 6. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 108, 109) 7. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94 § 1, 1 o periodo) (v. punto 130) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 agosto 2019 (procedimenti riuniti R 2432/2018-4 e R 2562/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] attack [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
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