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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08828/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. esaminato i ricorsi e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

Il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione della Corte distrettuale che ha pertinentemente ancorato la dosimetria della pena, peraltro assai contenuta sia nella pena base che negli aumenti a titolo di continuazione, ad elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; in particolare alla gravità dei reati, commessi in occasione di un episodio che casualmente aveva provocato soltanto danni materiali ma che avrebbe potuto ledere la vita e l'integrità fisica dei passanti.

2. I tre motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.

2.1. Il primo, relativo all'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto di esplosivo, non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che, senza incorrere in congetture o altri vizi logici, ha desunto l'anteriorità della detenzione dall'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato.

Si tratta di valutazione in sintonia con il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 - 01, in motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto).

2.2. Il secondo motivo, relativo alla recidiva, non può essere esaminato in questa sede perché in precedenza non dedotto tra i motivi di appello né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" (Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748 - 01).

2.3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito perché sollecita apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giud e del merito che ha dato ampiamente conto dell'esercizio del potere di commisurazione della pena, valorizzando la gravità dei reati nei medesimi termini già esposti per il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di giustificazione esaustiva ove si consideri che, comunque, la pena è stata determinata in tutte le sue componenti in misura non distante dal minimo edittale e assai inferiore alla media tra il minimo ed il massimo.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. esaminato i ricorsi e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione della Corte distrettuale che ha pertinentemente ancorato la dosimetria della pena, peraltro assai contenuta sia nella pena base che negli aumenti a titolo di continuazione, ad elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; in particolare alla gravità dei reati, commessi in occasione di un episodio che casualmente aveva provocato soltanto danni materiali ma che avrebbe potuto ledere la vita e l'integrità fisica dei passanti. 2. I tre motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. 2.1. Il primo, relativo all'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto di esplosivo, non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che, senza incorrere in congetture o altri vizi logici, ha desunto l'anteriorità della detenzione dall'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato. Si tratta di valutazione in sintonia con il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 - 01, in motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto). 2.2. Il secondo motivo, relativo alla recidiva, non può essere esaminato in questa sede perché in precedenza non dedotto tra i motivi di appello né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" (Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748 - 01). 2.3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito perché sollecita apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giud e del merito che ha dato ampiamente conto dell'esercizio del potere di commisurazione della pena, valorizzando la gravità dei reati nei medesimi termini già esposti per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di giustificazione esaustiva ove si consideri che, comunque, la pena è stata determinata in tutte le sue componenti in misura non distante dal minimo edittale e assai inferiore alla media tra il minimo ed il massimo. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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