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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 settembre 1966

Cassazione n. 14800/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1966avverso la sentenza del 04/06/2025 del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di tentata rapina inabitazione e di lesioni aggravate, riconosciute le attenuanti generiche e riuniti ireati sotto il vincolo della continuazione, alla pena finale di tre anni di reclusioneed euro 900 di multa.2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione – ai sensi degli artt. 593,comma 1, e 608, comma 1, cod. proc. pen. – la Procura Generale presso la Cortedi appello di Cagliari, deducendo la violazione dell’art. 81, quarto comma, cod.pen., poiché l’aumento per la continuazione costituirebbero una pena illegale, inquanto inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, nonostantela ritenuta recidiva aggravata.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’art. 81 cod. pen., in effetti, stabilisce testualmente al quarto comma,aggiunto dall’art. 5, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251: «Fermi restando ilimiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione conquello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidivaprevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non puòessere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».Secondo la consolidata esegesi di legittimità, questo aumento minimo siapplica solo nei casi in cui l’imputato sia già stato ritenuto recidivo reiterato conuna sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissionedei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv.286602-01; Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268-01; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011-01; Sez. 1, n. 31735del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248095-01).L’aumento ex lege opera anche quando il giudice – come nel caso di specie –consideri la recidiva reiterata equivalente alle riconosciute attenuanti, perché larecidiva in tal caso è applicata, anche se non determina un aumento di pena, maparalizza la potenziale diminuzione conseguente al riconoscimento di una o piùCorte Cost., ord. n. 193 del 2008, in tema di inoperatività dell’«automatismo» dicui all’art. 81, quarto comma, cod. pen. quando il giudice non ritenga la recidivareiterata effettivamente astrattamente idonea a determinare, di per sé, unaumento di pena per il fatto per cui si procede.

Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018,dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01, in motivazione, ha precisato che a diverseconclusioni occorrerebbe pervenire quando la recidiva reiterata sia ritenutasubvalente).La violazione di questo limite minimo, al pari di quello massimo previsto dalprimo comma dello stesso articolo, è denunciabile con ricorso per cassazione, incaso di patteggiamento, comportando l’applicazione di una pena illegale (Sez. 2,n. 27098 del 03/05/2023, Pedone, Rv. 284797-01, in motivazione; Sez. 6, n. 4726del 20/01/2021, Casati, Rv. 280875-01).3.

Dal certificato del Casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] allegato all’atto diricorso, emerge che l’imputato aveva già riportato plurime condanne conriconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. (da ultimo, consentenza del Tribunale di Cagliari in data 29 novembre 2021, irrevocabile il 21marzo 2022).Nel caso di specie (relativo a fatti commessi il 27 febbraio 2024), il segmentosanzionatorio applicato, al lordo della diminuente del rito, per le lesioni (sei mesidi reclusione ed euro 50 di multa) è, con ogni evidenza, inferiore a un terzo dellapena base individuata per il reato più grave (quattro anni di reclusione ed euro1.300 di multa, previo giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze4.

Nondimeno, come accennato, l’aumento minimo ex art. 81, comma quarto,cod. pen. incontra – per espressa indicazione legislativa – l’ulteriore limite previstodal comma terzo dello stesso articolo, con riferimento alla pena che il giudiceavrebbe determinato, in concreto, mediante il cumulo materiale e non a quellamassima edittale prevista dalla legge (Sez. 2, n. 27098 del 03/05/2023, Pedone,Rv. 284797-01; Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009, Delfino, Rv. 244843-01.

Cfr.anche Corte cost., sent. n. 241 del 21/10/2015).Con tale complessivo assetto normativo, l’Ufficio ricorrente (che impugna,peraltro, eccependo la sola violazione di legge in relazione all’art. 81, quartocomma cod. pen., senza dedurre carenze motivazionali) omette del tutto diconfrontarsi, così connotando le proprie censure in termini di genericità.La questione è dirimente, seppure non esplicitata nell’apparato motivazionaledella sentenza impugnata: tenuto conto anche dell’avvenuta applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, la pena applicata per il delitto di cui all’art. 582cod. pen. (pari al minimo della comminatoria edittale, ma inflitta, unitamente allamulta, come addendo sanzionatorio ex art. 81, primo comma, cod. pen.) puòevidentemente rientrare nel complessivo perimetro dosimetrico complessivamentesancito dagli ultimi due commi del medesimo articolo, restando così estranea allanozione di pena illegale.Alla luce delle riflessioni che precedono, quest’ultima si configura, per i reatisatellite, solo in caso di superamento del limite interno, corrispondente al triplodella pena-base, e del limite esterno della pena non superiore a quella che sarebbeapplicabile in assenza del vincolo della continuazione (cfr. Sez. 6, n. 40047 del12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943-01).4.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1966avverso la sentenza del 04/06/2025 del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di tentata rapina inabitazione e di lesioni aggravate, riconosciute le attenuanti generiche e riuniti ireati sotto il vincolo della continuazione, alla pena finale di tre anni di reclusioneed euro 900 di multa.2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione – ai sensi degli artt. 593,comma 1, e 608, comma 1, cod. proc. pen. – la Procura Generale presso la Cortedi appello di Cagliari, deducendo la violazione dell’art. 81, quarto comma, cod.pen., poiché l’aumento per la continuazione costituirebbero una pena illegale, inquanto inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, nonostantela ritenuta recidiva aggravata.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’art. 81 cod. pen., in effetti, stabilisce testualmente al quarto comma,aggiunto dall’art. 5, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251: «Fermi restando ilimiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione conquello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidivaprevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non puòessere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».Secondo la consolidata esegesi di legittimità, questo aumento minimo siapplica solo nei casi in cui l’imputato sia già stato ritenuto recidivo reiterato conuna sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissionedei reati per i quali si procede (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv.286602-01; Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268-01; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011-01; Sez. 1, n. 31735del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248095-01).L’aumento ex lege opera anche quando il giudice – come nel caso di specie –consideri la recidiva reiterata equivalente alle riconosciute attenuanti, perché larecidiva in tal caso è applicata, anche se non determina un aumento di pena, maparalizza la potenziale diminuzione conseguente al riconoscimento di una o piùCorte Cost., ord. n. 193 del 2008, in tema di inoperatività dell’«automatismo» dicui all’art. 81, quarto comma, cod. pen. quando il giudice non ritenga la recidivareiterata effettivamente astrattamente idonea a determinare, di per sé, unaumento di pena per il fatto per cui si procede. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018,dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01, in motivazione, ha precisato che a diverseconclusioni occorrerebbe pervenire quando la recidiva reiterata sia ritenutasubvalente).La violazione di questo limite minimo, al pari di quello massimo previsto dalprimo comma dello stesso articolo, è denunciabile con ricorso per cassazione, incaso di patteggiamento, comportando l’applicazione di una pena illegale (Sez. 2,n. 27098 del 03/05/2023, Pedone, Rv. 284797-01, in motivazione; Sez. 6, n. 4726del 20/01/2021, Casati, Rv. 280875-01).3. Dal certificato del Casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] allegato all’atto diricorso, emerge che l’imputato aveva già riportato plurime condanne conriconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. (da ultimo, consentenza del Tribunale di Cagliari in data 29 novembre 2021, irrevocabile il 21marzo 2022).Nel caso di specie (relativo a fatti commessi il 27 febbraio 2024), il segmentosanzionatorio applicato, al lordo della diminuente del rito, per le lesioni (sei mesidi reclusione ed euro 50 di multa) è, con ogni evidenza, inferiore a un terzo dellapena base individuata per il reato più grave (quattro anni di reclusione ed euro1.300 di multa, previo giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze4. Nondimeno, come accennato, l’aumento minimo ex art. 81, comma quarto,cod. pen. incontra – per espressa indicazione legislativa – l’ulteriore limite previstodal comma terzo dello stesso articolo, con riferimento alla pena che il giudiceavrebbe determinato, in concreto, mediante il cumulo materiale e non a quellamassima edittale prevista dalla legge (Sez. 2, n. 27098 del 03/05/2023, Pedone,Rv. 284797-01; Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009, Delfino, Rv. 244843-01. Cfr.anche Corte cost., sent. n. 241 del 21/10/2015).Con tale complessivo assetto normativo, l’Ufficio ricorrente (che impugna,peraltro, eccependo la sola violazione di legge in relazione all’art. 81, quartocomma cod. pen., senza dedurre carenze motivazionali) omette del tutto diconfrontarsi, così connotando le proprie censure in termini di genericità.La questione è dirimente, seppure non esplicitata nell’apparato motivazionaledella sentenza impugnata: tenuto conto anche dell’avvenuta applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, la pena applicata per il delitto di cui all’art. 582cod. pen. (pari al minimo della comminatoria edittale, ma inflitta, unitamente allamulta, come addendo sanzionatorio ex art. 81, primo comma, cod. pen.) puòevidentemente rientrare nel complessivo perimetro dosimetrico complessivamentesancito dagli ultimi due commi del medesimo articolo, restando così estranea allanozione di pena illegale.Alla luce delle riflessioni che precedono, quest’ultima si configura, per i reatisatellite, solo in caso di superamento del limite interno, corrispondente al triplodella pena-base, e del limite esterno della pena non superiore a quella che sarebbeapplicabile in assenza del vincolo della continuazione (cfr. Sez. 6, n. 40047 del12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943-01).4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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