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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03433/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 gennaio 1992; avverso la sentenza del 15 aprile 2021, della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato (capo A) e violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione alla quale era sottoposto (capo B).

2. Il ricorso si compone di due motivi di censura Il primo, in particolare, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, deduce l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Il secondo, invece, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A).

Secondo la difesa, il Castelluccio sarebbe stato bloccato dalla vigilanza del negozio nel momento in cui suonava l'allarme antitaccheggio, all'uscita delle casse.

Cosicché, da un canto l'immediato intervento difensivo in continenti avrebbe impedito la consumazione del delitto (e determinato la cristallizzazione della condotta nella fase del tentativo); dall'altro proprio l'attivazione dell'allarme (presupponendo l'esistenza delle placche) darebbe conto dell'insussistenza dell'aggravante contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il decreto di citazione in appello, infatti, è stato correttamente notificato, ai sensi dell'art. 157 comma 8- bis cod. proc. pen., il 22 marzo 2021.

2. Il secondo motivo è, anch'esso, manifestamente infondato.

Il furto si consuma nel momento in cui il soggetto agente, dopo aver sottratto il bene al detentore, se ne impossessa, acquisendone la piena e autonoma disponibilità.

Cosicché, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore e questi sia ancora in grado di recuperala, la condotta di apprensione del bene rimane allo stadio di mero tentativo (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153, in motivazione, e, in continuità, Sez.

U. n. 52117 del 17/07/2014, Pg. in prc.

Prevede e altri Rv. 261186).

L'accertamento dell'esistenza o meno di un pieno ed autonomo potere di disporre del bene sottratto (e, parallelamente, della capacità della persona offesa di recuperare la refurtiva, attraverso un intervento in continenti), risente, tuttavia, da un canto, dello specifico contesto all'interno del quale si inserisce la condotta di sottrazione e, dall'altro, della particolare natura del bene sottratto.

Ove il bene sia soggetto ad una continua ed immanente sorveglianza, non è sufficiente la sottrazione del bene alla disponibilità del detentore: affinché la condotta non si arresti allo stadio del tentativo, occorre anche che l'autore eluda tali sistemi di controllo, perché solo in questo momento si recide la signoria esercitata dal detentore (Sez. 2, n. 8445 del 05/02/2013, Niang, non massimata) e può esercitarsi quella dell'autore.

In concreto, la corte territoriale, nel ricostruire la dinamica dei fatti in contestazione, ha dato atto che il Castelluccio veniva sorpreso allorché era già uscito dal negozio celando, all'interno di una busta di plastica, due paia di scarpe non pagate.

Può, quindi, ritenersi che il ricorrente abbia avuto la piena ed effettiva disponibilità della merce sottratta, ancorché per un brevissimo lasso di tempo (circostanza, questa, irrilevante ai fini della consumazione del delitto: cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278).

E il furto, pertanto, si è consumato.

La residua censura, afferente alla sussistenza dell'aggravante, risulta proposta solo in questa sede ed è pertanto inammissibile.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 gennaio 1992; avverso la sentenza del 15 aprile 2021, della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato (capo A) e violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione alla quale era sottoposto (capo B). 2. Il ricorso si compone di due motivi di censura Il primo, in particolare, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, deduce l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il secondo, invece, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A). Secondo la difesa, il Castelluccio sarebbe stato bloccato dalla vigilanza del negozio nel momento in cui suonava l'allarme antitaccheggio, all'uscita delle casse. Cosicché, da un canto l'immediato intervento difensivo in continenti avrebbe impedito la consumazione del delitto (e determinato la cristallizzazione della condotta nella fase del tentativo); dall'altro proprio l'attivazione dell'allarme (presupponendo l'esistenza delle placche) darebbe conto dell'insussistenza dell'aggravante contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il decreto di citazione in appello, infatti, è stato correttamente notificato, ai sensi dell'art. 157 comma 8- bis cod. proc. pen., il 22 marzo 2021. 2. Il secondo motivo è, anch'esso, manifestamente infondato. Il furto si consuma nel momento in cui il soggetto agente, dopo aver sottratto il bene al detentore, se ne impossessa, acquisendone la piena e autonoma disponibilità. Cosicché, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore e questi sia ancora in grado di recuperala, la condotta di apprensione del bene rimane allo stadio di mero tentativo (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153, in motivazione, e, in continuità, Sez. U. n. 52117 del 17/07/2014, Pg. in prc. Prevede e altri Rv. 261186). L'accertamento dell'esistenza o meno di un pieno ed autonomo potere di disporre del bene sottratto (e, parallelamente, della capacità della persona offesa di recuperare la refurtiva, attraverso un intervento in continenti), risente, tuttavia, da un canto, dello specifico contesto all'interno del quale si inserisce la condotta di sottrazione e, dall'altro, della particolare natura del bene sottratto. Ove il bene sia soggetto ad una continua ed immanente sorveglianza, non è sufficiente la sottrazione del bene alla disponibilità del detentore: affinché la condotta non si arresti allo stadio del tentativo, occorre anche che l'autore eluda tali sistemi di controllo, perché solo in questo momento si recide la signoria esercitata dal detentore (Sez. 2, n. 8445 del 05/02/2013, Niang, non massimata) e può esercitarsi quella dell'autore. In concreto, la corte territoriale, nel ricostruire la dinamica dei fatti in contestazione, ha dato atto che il Castelluccio veniva sorpreso allorché era già uscito dal negozio celando, all'interno di una busta di plastica, due paia di scarpe non pagate. Può, quindi, ritenersi che il ricorrente abbia avuto la piena ed effettiva disponibilità della merce sottratta, ancorché per un brevissimo lasso di tempo (circostanza, questa, irrilevante ai fini della consumazione del delitto: cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278). E il furto, pertanto, si è consumato. La residua censura, afferente alla sussistenza dell'aggravante, risulta proposta solo in questa sede ed è pertanto inammissibile. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicem
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