CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 41298/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01L28VT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze, riconosciuta la continuazione tra i fatti concernenti il traffico di sostanza stupefacente di cui all'odierna imputazione e i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Firenze, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mohammed in anni uno, mesi sei di reclusione, euro 1.500 di multa. Il ricorrente si duole in quanto i giudici di merito non avevano tenuto conto che la difesa del ricorrente e il PM avevano raggiunto un accordo per l'applicazione della pena su richiesta, consenso del PM che risultava essere stato illegittimamente revocato all'udienza. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto il ricorrente è privo di un interesse concreto a fare valere l'eventuale vizio processuale atteso che il giudice di appello ha infine rimodulato la pena, riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza già indicata nel patteggiamento, in misura ancora più favorevole rispetto alla misura indicata nell'accordo, al contempo evidenziando che la sospensione condizionale non avrebbe comunque potuto essere riconosciuta in presenza di un ulteriore precedente ostativo, di talchè il ricorrente mai avrebbe potuto ottenere, mediante la ratifica dell'accordo sulla pena di un trattamento sanzionatorio più favorevole. 3. Evidenziato che all'inammissibilità dei ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estens Il