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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32418/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di NapoliNord del 18 maggio 2023, ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] perreati di ricettazione e di estorsione.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato deducendo, con un primo motivo, violazione di legge evizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche nella massima estensione e in misura prevalente e, con un secondomotivo, vizio di motivazione della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Dalla certificazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziariadel 26 maggio 2026 emerge che l’imputato è deceduto in data 27 marzo 2026,successivamente alla proposizione dell'impugnazione.2.

Il decesso dell’imputato in data successiva alla proposizione del ricorsoimpone l’immediata declaratoria di estinzione dei reati per cui era stata emessasentenza di condanna (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) el'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando esaurito ilsottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronunciadi proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.(Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del9/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per mortedell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di NapoliNord del 18 maggio 2023, ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] perreati di ricettazione e di estorsione.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato deducendo, con un primo motivo, violazione di legge evizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche nella massima estensione e in misura prevalente e, con un secondomotivo, vizio di motivazione della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Dalla certificazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziariadel 26 maggio 2026 emerge che l’imputato è deceduto in data 27 marzo 2026,successivamente alla proposizione dell'impugnazione.2. Il decesso dell’imputato in data successiva alla proposizione del ricorsoimpone l’immediata declaratoria di estinzione dei reati per cui era stata emessasentenza di condanna (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) el'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando esaurito ilsottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronunciadi proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.(Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del9/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per mortedell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32418/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris