Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:397
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
12 ottobre 2009
Causa T‑283/09 P
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti ausiliari – Termine di impugnazione – Tardività – Impugnazione manifestamente irricevibile»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
30 aprile 2009, causa F‑65/07, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 78 ex agenti ausiliari del [OSCURATO:PERSONA] europeo i cui nomi figurano
in allegato alla sentenza sopporteranno le proprie spese.
Massime
Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Forza maggiore – Nozione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 45)
La nozione di «caso fortuito» o di «forza maggiore», ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia,
impone che sussistano difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà del ricorrente, che risultino inevitabili, malgrado
l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Tali nozioni contengono entrambe un elemento oggettivo, relativo alle circostanze
anormali ed estranee all’interessato, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro
le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare,
l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel
rispettare i termini previsti. Pertanto, la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona
diligente e accorta sarebbe obiettivamente stata in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso. Ciò si verifica
qualora la causa principale del carattere tardivo di un’impugnazione possa riscontrarsi nella circostanza che l’avvocato dell’interessato
ha utilizzato un «plico raccomandato non conforme per l’estero» e che, pertanto, non ha rispettato taluni dei criteri che
consentono all’operatore del servizio postale di garantire il buon inoltro di un plico del genere.
(v. punti 19 e 20)
Riferimento: Corte 12 luglio 1984, causa 209/83, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. 3089, punto 22); Corte 15 dicembre
1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione (Racc. pag. I‑5619, punti 31 e 32); Corte 18 gennaio 2005, causa C‑325/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (Racc. pag. I‑403, punto 25), e Corte 8 novembre 2007, causa C‑242/07 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑9757,
punto 17)