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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34097/2026

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ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza dell’11 febbraio 2026 la Corte di appello di Milano,sull’appello dell’imputato, ha assolto XXXXXXXXXXXXXXXdal reato di cui all’art.73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B) e confermato, invece, la condannadello stesso per il reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 (capo C),pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 gennaio 2025,rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in 6 mesi di arresto e 1.000euro di ammenda.La sentenza di appello ha respinto, inoltre, la richiesta di concessione dellasospensione condizionale della pena, nonché quella della revoca della precedentepena sospesa concessa con sentenza del Tribunale per i minorenni del 9 ottobre2018, irrevocabile il 24 novembre 2018, revoca che era stata disposta con lasentenza di primo grado.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge, in quanto la sentenzaimpugnata ha condannato l’imputato per il reato dell’art. 4 l. n. 110 del 1975 aduna pena che la stessa pronuncia definisce essere il minimo edittale, e che, però,non è stata ridotta per il rito abbreviato.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto la sentenza impugnata ha respinto il motivo sulla revoca dellasospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza del 9 ottobre 2018,nonostante che, con l’assoluzione in appello dal reato di cui al capo B, l’imputatosia stato alla fine condannato soltanto per la contravvenzione di cui all’art. 4 l. n.110 del 1975, che non è titolo di revoca, in quanto reato non della stessa indoledel furto per cui era stato condannato dal Tribunale per i minorenni.3.

Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato in entrambi i motivi.1.

Il primo motivo è fondato, perché, alla data del 26 luglio 2020 in cuil’imputato ha commesso il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975, lo stesso erapunito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 10.000euro (così rideterminate per effetto del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204).Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice del merito ha scrittoche la pena inflitta, che è di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di ammenda, è“adiacente il minimo edittale”.Questa espressione non consente di comprendere se essa contenga o menola riduzione per il rito abbreviato, che, in effetti, nella motivazione della sentenzanon è citata in alcun modo, ma che non si può escludere che il giudice del meritoabbia inteso calcolare e ricomprendere in quella indicata nel dispositivo, attesoche, a differenza di questo scrive il ricorso, la sentenza non afferma di averinflitto il minimo edittale, ma pena “adiacente” ad esso.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto perché lamotivazione è manchevole di questo passaggio logico.

Nel giudizio di rinvio ilgiudice del merito dovrà precisare se il calcolo contenga o meno la riduzione peril rito abbreviato ed, in ipotesi negativa, applicarla.2.

È fondato anche il secondo motivo.Il ricorso deduce che, per effetto della caduta in appello della condanna peril reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, la pena sospesa concessa conprecedente sentenza del Tribunale per i minorenni del 9 ottobre 2018 nonavrebbe dovuto essere revocata ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., inquanto il reato di cui all’art. 4 l n. 110 del 1975 è una contravvenzione ecostituisce, pertanto, idoneo titolo per la revoca soltanto di una pena sospesache sia stata concessa per un reato della stessa indole.Il motivo è fondato, perché, in effetti, è giurisprudenza consolidata dellaCorte di cassazione che, agli effetti di cui all’art. 168 citato, i delitti costituiscanotitolo di revoca della pena sospesa anche quando non della stessa indole delreato per cui era stata concessa la pena sospesa (Sez. 6, n. 19507 del23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013,Grassetti, Rv. 254688, e Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, PM in proc.

Dedella parola che ad essa è consecutiva, e, quindi, che la precedeimmediatamente (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino,Rv. 215615).

Tale parola è, per l’appunto, “contravvenzione”, il che sta asignificare che solo le contravvenzioni costituiscono titolo di revoca della penasospesa quando sono della stessa indole del reato per cui era stata concessa lapena sospesaLa sentenza impugnata non si pone il problema di dover verificare la identitàdella indole della contravvenzione rispetto al furto oggetto della sospensionecondizionale e si limita ad un giudizio prognostico negativo sulla possibilità chel’imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, il che, però, rilevaagli effetti della concessione o meno della pena sospesa nel processo per il reatodi cui all’art. 4 (motivo di appello che, infatti, poi non è stato coltivato nel ricorsoper cassazione), ma non agli effetti della revoca della sospensione condizionaledella condanna precedente.Ne consegue che anche sotto questo profilo la sentenza impugnata nonresiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio in cui dovrà essere valutato se tra i due reati vi siacomunanza di “indole” nel significato di cui al primo comma dell’art. 168 cod.pen.3.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, relativamente alla determinazione deltrattamento sanzionatorio e alla revoca della sospensione condizionale dellapena, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello diMilano.Così è deciso, 17/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza dell’11 febbraio 2026 la Corte di appello di Milano,sull’appello dell’imputato, ha assolto XXXXXXXXXXXXXXXdal reato di cui all’art.73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B) e confermato, invece, la condannadello stesso per il reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 (capo C),pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 gennaio 2025,rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in 6 mesi di arresto e 1.000euro di ammenda.La sentenza di appello ha respinto, inoltre, la richiesta di concessione dellasospensione condizionale della pena, nonché quella della revoca della precedentepena sospesa concessa con sentenza del Tribunale per i minorenni del 9 ottobre2018, irrevocabile il 24 novembre 2018, revoca che era stata disposta con lasentenza di primo grado.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge, in quanto la sentenzaimpugnata ha condannato l’imputato per il reato dell’art. 4 l. n. 110 del 1975 aduna pena che la stessa pronuncia definisce essere il minimo edittale, e che, però,non è stata ridotta per il rito abbreviato.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto la sentenza impugnata ha respinto il motivo sulla revoca dellasospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza del 9 ottobre 2018,nonostante che, con l’assoluzione in appello dal reato di cui al capo B, l’imputatosia stato alla fine condannato soltanto per la contravvenzione di cui all’art. 4 l. n.110 del 1975, che non è titolo di revoca, in quanto reato non della stessa indoledel furto per cui era stato condannato dal Tribunale per i minorenni.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato in entrambi i motivi.1. Il primo motivo è fondato, perché, alla data del 26 luglio 2020 in cuil’imputato ha commesso il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975, lo stesso erapunito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 10.000euro (così rideterminate per effetto del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204).Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice del merito ha scrittoche la pena inflitta, che è di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di ammenda, è“adiacente il minimo edittale”.Questa espressione non consente di comprendere se essa contenga o menola riduzione per il rito abbreviato, che, in effetti, nella motivazione della sentenzanon è citata in alcun modo, ma che non si può escludere che il giudice del meritoabbia inteso calcolare e ricomprendere in quella indicata nel dispositivo, attesoche, a differenza di questo scrive il ricorso, la sentenza non afferma di averinflitto il minimo edittale, ma pena “adiacente” ad esso.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto perché lamotivazione è manchevole di questo passaggio logico. Nel giudizio di rinvio ilgiudice del merito dovrà precisare se il calcolo contenga o meno la riduzione peril rito abbreviato ed, in ipotesi negativa, applicarla.2. È fondato anche il secondo motivo.Il ricorso deduce che, per effetto della caduta in appello della condanna peril reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, la pena sospesa concessa conprecedente sentenza del Tribunale per i minorenni del 9 ottobre 2018 nonavrebbe dovuto essere revocata ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., inquanto il reato di cui all’art. 4 l n. 110 del 1975 è una contravvenzione ecostituisce, pertanto, idoneo titolo per la revoca soltanto di una pena sospesache sia stata concessa per un reato della stessa indole.Il motivo è fondato, perché, in effetti, è giurisprudenza consolidata dellaCorte di cassazione che, agli effetti di cui all’art. 168 citato, i delitti costituiscanotitolo di revoca della pena sospesa anche quando non della stessa indole delreato per cui era stata concessa la pena sospesa (Sez. 6, n. 19507 del23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013,Grassetti, Rv. 254688, e Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, PM in proc. Dedella parola che ad essa è consecutiva, e, quindi, che la precedeimmediatamente (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino,Rv. 215615). Tale parola è, per l’appunto, “contravvenzione”, il che sta asignificare che solo le contravvenzioni costituiscono titolo di revoca della penasospesa quando sono della stessa indole del reato per cui era stata concessa lapena sospesaLa sentenza impugnata non si pone il problema di dover verificare la identitàdella indole della contravvenzione rispetto al furto oggetto della sospensionecondizionale e si limita ad un giudizio prognostico negativo sulla possibilità chel’imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, il che, però, rilevaagli effetti della concessione o meno della pena sospesa nel processo per il reatodi cui all’art. 4 (motivo di appello che, infatti, poi non è stato coltivato nel ricorsoper cassazione), ma non agli effetti della revoca della sospensione condizionaledella condanna precedente.Ne consegue che anche sotto questo profilo la sentenza impugnata nonresiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio in cui dovrà essere valutato se tra i due reati vi siacomunanza di “indole” nel significato di cui al primo comma dell’art. 168 cod.pen.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, relativamente alla determinazione deltrattamento sanzionatorio e alla revoca della sospensione condizionale dellapena, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello diMilano.Così è deciso, 17/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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