CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 1990
Cassazione n. 25950/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1990 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte, a suo carico, in data 11 gennaio 2022, irrevocabile dal 7 ottobre 2022. Trattavasi di beneficio accordato per la terza volta, in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen., senza che di tale indebita reiterazione il giudice di cognizione potesse avere contezza, secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello. La sentenza, recante la seconda sospensione condizionale (emessa dal Tribunale di Catania il 9 novembre 2015), era infatti divenuta irrevocabile appena sette giorni prima della terza sospensione e non poteva essere stata iscritta in casellario in tale breve tempo. 2. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. e il vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione, a parere del ricorrente, non ha fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui, al fine di stabilire se la causa ostativa alla terza sospensione condizionale fosse documentalmente nota al giudice che l'aveva concessa (presupposto indefettibile della possibilità di revoca in executivis), bisognava in ogni caso acquisire il fascicolo del giudizio e verificarne il contenuto. La mancanza di solerzia in capo all'ufficio del casellario non poteva darsi per scontata. 3. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte, dopo avere espresso il suo parere d'infondatezza sul motivo formulato, ha tuttavia osservato che la prima sospensione condizionale era stata concessa per un reato (la guida senza patente) che sarebbe da tempo depenalizzato. Andrebbe allora rivalutata la decisione giudiziale adottata, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, per la quale le sospensioni condizionali precedentemente concesse, riferite a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, non sarebbero computabili ai fini della reiterazione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione, posta dal Procuratore generale requirente, è pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso ed è altresì rilevabile oltre il devolutum, attenendo alla legalità del trattamento sanzionatorio e potendo dal suo accoglimento derivare effetti favorevoli al reo (Sez. 5, n. 15728 del 11/01/2023, Turco, Rv. 284586-01; Sez. 1, n. 7892 del 23/10/2019, dep. 2020, Gentile, Rv. 278078-01; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956-01). La questione è altresì fondata, nei limiti di seguito precisati. 1.1. Questa Corte è da tempo orientata nel senso che l'aboliti° criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, Fialdini, Rv. 279438-01; Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008, Scaccini, Rv. 239555-01; Sez. 5, n. 18 del 27/11/2007, dep. 2008, Colombo, Rv. 238876-01; Sez. 5, n. 28714 del 04/07/2005, Savegnago, Rv. 231867-01). Tali conseguenze si producono indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna stessa, quale prevista dall'art. 673 cod. proc. pen., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa (Sez. 1, n. 7652 del 11/02/2004, Cunsolo, Rv. 227192- 01). La precedente condanna, relativa a fatto non più costituente reato, non è dunque nemmeno da includere nella serie numerica che segna il limite assoluto di concedibilità del beneficio. Detto ciò, occorre rilevare che la guida senza patente è stata depenalizzata, con l'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, fatta tuttavia eccezione per l'ipotesi di «recidiva nel biennio», per la quale l'art. 116, comma 15, cod. strada continua a comminare la pena dell'arresto fino ad un anno. 1.2. Nel caso di specie, dunque, in cui il primo titolo condizionalmente sospeso (decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Catania, datato 11 dicembre 2012) è esclusivamente relativo al reato di guida senza patente, occorre stabilire se la relativa condotta rientri, o meno, nella fattispecie depenalizzata. Nella prima evenienza, la sua esistenza non sarebbe comunque di ostacolo al mantenimento del beneficio della sospensione condizionale accordato dalla sentenza 11 gennaio 2022 della Corte di appello di Catania. 1.3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, perché sia compiuta - anzitutto - l'indagine appena indicata, in vista della quale il giudice dell'esecuzione potrà valersi, se del caso, dei poteri istruttori che l'ordinamento processuale gli conferisce. 2. Ove la depenalizzazione fosse (residualmente) da escludersi, tornerebbe rilevante la censura in ricorso sollevata, da giudicare essa stessa fondata. 2.1. Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui la causa fosse stata conoscibile al giudice che aveva ulteriormente applicato il beneficio, perché risultante agli atti del procedimento. E quindi al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio, compete preliminarmente di accertare se le precedenti concessioni risultassero documentalmente al giudice che l'aveva di nuovo deliberata, all'atto della medesima deliberazione. A tal fine il giudice dell'esecuzione, esercitando ancora una volta (anche d'ufficio) i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., deve provvedere ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il relativo fascicolo del giudizio di cognizione. 2.2. A tale verifica il giudice dell'esecuzione non si può sottrarre formulando considerazioni logico-probabilistiche, correlate ai tempi di aggiornamento delle risultanze del casellario giudiziale, che non integrano la necessaria certezza dimostrativa . 2.3. Il giudice del rinvio, se necessario, provvederà pertanto a richiamare il fascicolo di cognizione pertinente, onde controllare se l'esistenza delle sospensioni condizionali ostative fosse, o meno, ricavabile dagli atti di esso; da ciò dipendendo conclusivamente, in negativo o in positivo, la revocabilità del beneficio che dovesse risultare, all'esito dell'accertamento di cui al § 1.3., indebitamente reiterato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con