Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 45899/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 23 maggio 2023 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

In particolare, secondo quanto emerge dall'imputazione provvisoria, l'indagato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], su disposizione dea, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe trasportato da Milano a Roma a bordo della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] 40 panetti di cocaina, del peso di gr. 366 ciascuno, che

4. O cedevano ad un soggetto incaricato dall'acquirente, utilizzatore del device SkyECC i( J1I-INDC, con il quale tal "Carlos", utilizzatore di altra utenza llSkyECC, previa autorizzazione del medesimo Bruzzaniti, avrebbe precedentemente negoziato la cessione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo due motivi con i quali/ attraverso argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, censura sia la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari che quella relativa alla idoneità esclusiva della misura custodiale in quanto fondate su una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria.

Sostiene il ricorrente che benchè allo stesso non sia stata contestata la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma solo la condotta relativa al trasporto della cocaina, risalente, peraltro, al 18 febbraio 2021, la sua posizione è stata assimilata a quella degli altri soggetti indagati in relazione alla più grave fattispecie di reato.

Deduce, in particolare, richiamando testualmente l'istanza di riesame, l'insussistenza delle esigenze cautelari in quanto: a) quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il ricorrente non ha mai avuto il possesso di un criptofonino né risulta tra gli interlocutori delle comunicazioni via t(chat sulla piattaforma SkyECCi.,1 svolge l'attività di autotrasportatore; il suo coinvolgimento nel reato è correlato all'impiego della sua ti autovettura Jeep compass per il trasporto dei 14 kg. di cocaina senza che, tuttavia, sia stata acquisita alcuna prova ,4ella sua partecipazione diretta a tale trasporto; b) quanto al pericolo di fuga, non è stato provato né ipotizzato alcun contatto con la criminalità organizzata in Italia o all'estero; l'unico contatto risultante dagli atti attiene al rapporto con i fratelli Papalia da ascriversi, tuttavia, ad una risalente amicizia nata quando il ricorrente frequentava la scuola elementare; il ricorrente ha un regolare lavoro e vive con moglie e figli a [OSCURATO:PERSONA]; c) quanto al pericolo di reiterazione del reato, si ribadisce che il ricorrente, oltre ad essere incensurato, è indagato per il solo trasporto della sostanza stupefacente avvenuto il 18/2/21 e, dopo tale episodiornon è stato coinvolto in altre attività delittuose; il ricorrente, inoltre, svolge regolare attività di autotrasportatore e, nel corso della perquisizione, è stato sequestrato solo un orologio marca i 4olex appartenente alla moglie ed acquistato con il contributo economico del suocero e del padre del Pisana.

Con riferimento, infine, alla misura applicata, si deduce che, sulla base degli elementi già dedotti e dell'allontanamento dell'indagato da ormai due anni dal contesto criminale in cui è maturata la condotta contestata, la misura degli arresti domiciliari, eventualmente con il controllo con mezzi elettronici, è idonea a prevenire il pericolo di reiterazione del reato, assicurando, al contempo, la vicinanza dell'indagato alla sua famiglia.

3. Con dichiarazione trasmessa dal difensore il 5 ottobre 2023 il ricorrente ha rinunciato al ricorso in quanto dalla data del 1° agosto 2023 è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

4. Essendo venuto meno l'interesse ad impugnare del ricorrente, va i dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il giorno 6 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 23 maggio 2023 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, secondo quanto emerge dall'imputazione provvisoria, l'indagato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], su disposizione dea, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe trasportato da Milano a Roma a bordo della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] 40 panetti di cocaina, del peso di gr. 366 ciascuno, che 4. O cedevano ad un soggetto incaricato dall'acquirente, utilizzatore del device SkyECC i( J1I-INDC, con il quale tal "Carlos", utilizzatore di altra utenza llSkyECC, previa autorizzazione del medesimo Bruzzaniti, avrebbe precedentemente negoziato la cessione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo due motivi con i quali/ attraverso argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, censura sia la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari che quella relativa alla idoneità esclusiva della misura custodiale in quanto fondate su una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Sostiene il ricorrente che benchè allo stesso non sia stata contestata la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma solo la condotta relativa al trasporto della cocaina, risalente, peraltro, al 18 febbraio 2021, la sua posizione è stata assimilata a quella degli altri soggetti indagati in relazione alla più grave fattispecie di reato. Deduce, in particolare, richiamando testualmente l'istanza di riesame, l'insussistenza delle esigenze cautelari in quanto: a) quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il ricorrente non ha mai avuto il possesso di un criptofonino né risulta tra gli interlocutori delle comunicazioni via t(chat sulla piattaforma SkyECCi.,1 svolge l'attività di autotrasportatore; il suo coinvolgimento nel reato è correlato all'impiego della sua ti autovettura Jeep compass per il trasporto dei 14 kg. di cocaina senza che, tuttavia, sia stata acquisita alcuna prova ,4ella sua partecipazione diretta a tale trasporto; b) quanto al pericolo di fuga, non è stato provato né ipotizzato alcun contatto con la criminalità organizzata in Italia o all'estero; l'unico contatto risultante dagli atti attiene al rapporto con i fratelli Papalia da ascriversi, tuttavia, ad una risalente amicizia nata quando il ricorrente frequentava la scuola elementare; il ricorrente ha un regolare lavoro e vive con moglie e figli a [OSCURATO:PERSONA]; c) quanto al pericolo di reiterazione del reato, si ribadisce che il ricorrente, oltre ad essere incensurato, è indagato per il solo trasporto della sostanza stupefacente avvenuto il 18/2/21 e, dopo tale episodiornon è stato coinvolto in altre attività delittuose; il ricorrente, inoltre, svolge regolare attività di autotrasportatore e, nel corso della perquisizione, è stato sequestrato solo un orologio marca i 4olex appartenente alla moglie ed acquistato con il contributo economico del suocero e del padre del Pisana. Con riferimento, infine, alla misura applicata, si deduce che, sulla base degli elementi già dedotti e dell'allontanamento dell'indagato da ormai due anni dal contesto criminale in cui è maturata la condotta contestata, la misura degli arresti domiciliari, eventualmente con il controllo con mezzi elettronici, è idonea a prevenire il pericolo di reiterazione del reato, assicurando, al contempo, la vicinanza dell'indagato alla sua famiglia. 3. Con dichiarazione trasmessa dal difensore il 5 ottobre 2023 il ricorrente ha rinunciato al ricorso in quanto dalla data del 1° agosto 2023 è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 4. Essendo venuto meno l'interesse ad impugnare del ricorrente, va i dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il giorno 6 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 45899/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris