CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 40741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso di fiducia dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.: udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata in data 30/10/2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice per il riesame, ha respinto l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 28/01/2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, con quella degli arresti domiciliari corredata dal dispositivo di controllo di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione perché in parte mancante, in parte contraddittoria ed in parte manifestamente illogica con riguardo al giudizio di attuale adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere in essere. Dopo avere integralmente trascritto il contenuto della originaria richiesta di sostituzione rigettata dal Giudice per le indagini preliminari (pagg. da 2 a 7 del ricorso) ed il relativo atto di appello depositato ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.(pagg. da 8 a 12 del ricorso), la difesa ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare gli elementi esposti nell’atto di gravame, pienamente dimostrativi della sopravvenuta adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a soddisfare le specifiche e concrete esigenze cautelari ed avrebbe speso argomentazioni in parte contraddette dagli atti del procedimento ed in parte inidonee a giustificare in modo pertinente le ragioni per le quali l’invocato regime domiciliare, da eseguirsi in luogo diverso dalla commissione del fatto di reato e con dispositivo elettronico di controllo, non potesse salvaguardare il pur sussistente pericolo di reiterazione. Le conversazioni telefoniche intercettate (progr. n. 123 del 17/12/2023) danno infatti conto che il reato estorsivo di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria e i connessi danneggiamenti non presentano collegamenti con una associazione mafiosa ed hanno avuto carattere occasionale essendo originati dalla peculiare condotta della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva chiesto al ricorrente di svolgere una attività dietro il pagamento della somma di euro 3.000,00 che, tuttavia, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva poi effettivamente corrisposto, nonostante l’[OSCURATO:PERSONA] avesse onorato l’impegno assunto. [OSCURATO:PERSONA] della cautela non ha quindi esaminato le circostanze fattuali del caso concreto come emerso dalle risultanze investigative e non ha adeguatamente valutato che il luogo ed il contesto territoriale ove l’indagato aveva chiesto di essere sottoposto al regime domiciliare era diverso ed apprezzabilmente distante da quello nel quale è maturato il reato estorsivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo generico e comunque manifestamente infondato l’unico motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere in essere. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura carceraria in relazione al reato di estorsione aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per il quale vige la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che può essere superata in presenza di specifici elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, con verifica da condursi con riferimento alla tipologia del delitto in contestazione, alle modalità del fatto, alla sua risalenza nel tempo, alla rescissione di legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati che non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementivolto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv 286698; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-02; Sez.2, n. 38848 del 14/07/2021,Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n.7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv.280889). La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essa fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sezione 5, n. 4950 del 7/12/2021, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sezione 2, n. 6592 del 25/01/2022, cit.). Ne consegue che, a fronte di illeciti di tal fatta (quale è quello di specie) per i quali opera la presunzione de qua, l'onere motivazionale incombente sul giudice, ai sensi dell'art.274 cod. proc. pen. e ai fini del giudizio di adeguatezza della misura cautelare, deve ritenersi rispettato laddove sia evidenziata la mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione. 3. Tanto premesso, il Tribunale del riesame, con argomentazioni specifiche e prive di vizi di manifesta illogicità e/o contraddittorietà e, in risposta ai rilievi proposti dalla difesa con i quali si è puntualmente confrontato, ha assolto tale onere motivazionale. Ha in primo luogo valorizzato la gravità intrinseca della condotta estorsiva, ancorchè occasionale come prospettato dalla difesa, ha evidenziato che il tempo di sottoposizione alla misura carceraria (elemento valorizzato nell’atto di appello) era un dato neutro in quanto da ritenersi breve, ove rapportato alla pena detentiva irrogabile in sede di giudizio di merito; ha ritenuto che la misura domiciliare, quand’anche accompagnata dal presidio elettronico ed eseguita in luogo diverso da quella di commissione del reato, era idonea esclusivamente a monitorare in maniera continuativa la presenza dell’indagato all’interno delle mura domestiche scongiurando l’allontanamento, ma non certo adeguata ad evitare la reiterazione dal domicilio di delitti della stesse specie e a impedire i contatti con l’ambiente criminale con cui aveva interagito, pur non facendone parte, nella commissione della condotta estorsiva. In tal modo il collegio della cautela ha implicitamente affermato che nessun elemento “nuovo” era stato offerto per vincere la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., operante nel caso di specie. Ebbene, con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta, limitandosi a pedissequamente ribadire in questa sede le argomentazioni dedotte nell’originaria istanza di sostituzione e poi nell’atto di appello. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. 4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94,comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t