CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 26068/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di MILANO:'lato avviso alle parti7i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti espressamente non subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.